Le novita’ in materia di assistenza e previdenza alla luce della l. 4 novembre 2010 n. 183 – collegato lavoro alla finanziaria 2010 e del decreto “salva italia”
a cura di Alfonso Emiliano Buonaiuto, Avvocato

Il “Collegato lavoro” detta una serie di misure inerenti la disciplina delle prestazioni assistenziali.
Attesa la varietà degli interventi normativi, pare opportuno procedere ad una trattazione specifica dei singoli argomenti.
1. La nuova disciplina dei lavori usuranti.
L’art. 1 della l. n. 183/2010 ha affidato al Governo la delega per procedere alla revisione della disciplina sui lavori usuranti, al fine di consentire ai soggetti che svolgono tali attività di godere di un trattamento pensionistico anticipato rispetto a quello di cui godono la maggioranza dei lavoratori dipendenti.
Il legislatore, nel confermare i principi di cui all’art. 1, comma 3, l. 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto una clausola di salvaguardia volta a garantire priorità nella decorrenza del trattamento pensionistico, ove vi siano scostamenti tra la copertura finanziaria ed il numero delle richieste avanzate: a parità di maturazione dei requisiti pensionistici vale la data di presentazione dell’istanza da parte dell’interessato.
In attuazione della legge delega, è stato pubblicato l’11 maggio in Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183″.
La nuova disposizione riconosce il valore del lavoro manuale e, prevedendo il beneficio dell’anticipazione fino a tre anni del collocamento in pensione, si pone a tutela di coloro che svolgono lavori particolarmente pesanti e pericolosi.
Tra le attività riconosciute ai fini dell’agevolazione prevista dal decreto legislativo, figurano il lavoro in spazi angusti, cave, casseformi, etc. Potranno beneficiare delle agevolazioni anche i dipendenti addetti alle linee di catena e i conducenti di mezzi per il trasporto di persone (che devono avere almeno nove posti).
1.1. L’art. 24, comma 17,  HYPERLINK “http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8593D80A-CF2A-427F-A012-CED4884F9EFE/0/20111222_L_214.pdf”Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione del  HYPERLINK “http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9A1E3559-4769-483E-9E1E-BE886A784A41/0/20111206_DL_201.pdf”Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. manovra “salva Italia”), convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto sui lavori usuranti alcune modifiche peggiorative rispetto alla legge delega n.183/2010 e dal successivo decreto legislativo dell’ aprile 2011.
Al precipuo scopo di contemperare le esigenze di lavoratori e datori di lavoro, il Governo Monti ha previsto a favore dei lavoratori che svolgono mansioni “usuranti”, un beneficio ai fini pensionistici che garantisce uno sconto sul requisito anagrafico e contributivo per il pensionamento pari a 3 anni.
I lavoratori interessati da tale beneficio sono i seguenti: 
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b)lavoratori-notturni;
c) lavoratori impiegati in lavorazioni a catena in attività individuate con specifiche voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I criteri da tenere in considerazione per la definizione di codeste tipologie di attività riguardano il “determinato ritmo produttivo” e/o la valutazione della prestazione “in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione” mentre il richiamo al sistema del cottimodi cui all’articolo 2100 c.c., inteso come metodo di retribuzione, non è da intendersi quale elemento discriminante nell’individuazione dei lavoratori interessati.alla.norma; 
d) conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore ai 9 posto adibiti al trasporto pubblico. Devono essere intese “tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade” (art. 46, D.Lgs n. 285/1992), e il limite di 9 posti deve essere inteso compreso.quello.occupato.dal.conducente.
Tanto premesso, secondo quanto previsto dal decreto salva Italia chi è occupato in mansioni usuranti andrà in pensione tre anni più tardi. La manovra, infatti, ha anticipato l’entrata a regime della riforma, ma ne ha attenuato gli effetti eliminando gli sconti sulle quote (tre anni) e lasciando in vita la finestra mobile. L’originaria disciplina attribuiva il diritto alla pensione a un’età ridotta di tre anni e una somma di età e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti (le cd. quote) previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 247/2007. Di conseguenza: 
1) a far data dal 2012 gli usuranti andranno in pensione con quota 96 (età minima di 60 anni); 
2) a far data dal 2013 con quota 97 (età minima di 61 anni). 
In entrambi i casi, secondo quanto stabilito dalla manovra, andrà attesa la finestra mobile, ossia la decorrenza di altri 12 mesi.
In particolare, quindi, è stato ridotto agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012) il periodo transitorio, di conseguenza dal 01.01.2012 (anziché dal 1° gennaio 2013) entra in vigore la disciplina a regime. 
La manovra, infine, ha previsto alcune modifiche ai benefici pensionistici concessi ai lavoratori notturni. L’originaria disciplina prevedeva una riduzione massima dell’età di uno o due anni rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all’anno ovvero da 72 a 78 giorni all’anno. Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dal decreto 201/2011 tale previsione resta valida solo per gli anni 2009-2011: a regime – ovvero dal 01.01.2012 viene previsto che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle quote previste dalla predetta tabella B, incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all’anno, e di un anno e una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all’anno.
2. Pensionamento dei dirigenti medici del servizio sanitario nazionale.
Il “Collegato lavoro 2010” , con l’art. 22, ha introdotto alcune modifiche all’art. 15-nonies, comma 1, Dlgs 502/1992 sull’età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.
La nuova norma stabilisce che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Ssn, compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito dal sessantacinquesimo anno di età, ovvero su istanza dell’interessato, dal quarantesimo anno di servizio effettivo.
La l. n. 183/2010 prevede altresì che in ogni caso il limite massimo non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo a un aumento del numero dei dirigenti medici del ruolo sanitario.
L’Inpdap, con nota operativa del 22 dicembre 2010 n. 56,  in ordine all’età pensionabile dei dirigenti medici del Ssn dopo l’entrata in vigore del collegato lavoro 2010, ha precisato che “si ritiene che nella locuzione servizio effettivo siano da ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese e, in particolare, oltre al servizio prestato presso l’amministrazione o ente di appartenenza, anche i servizi comunque resi per lo Stato (quale ad esempio il servizio militare purché già valorizzato a fini pensionistici), i servizi ricongiungibili in base alla legge 523/1954 o 1092/1973, i servizi correlati ad attività lavorativa e ricongiunti in base alla legge 29/1979 o 45/1990 ovvero totalizzati in base al Reg. Ce 1606/1998 o al Dlgs 42/2000 e i servizi riscattabili (ad esempio per lavoro prestato all’estero); restano per contro esclusi i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi non connessi con attività effettivamente resa, ma correlati a titoli di studio (per esempio laurea o dottorato di ricerca)”.
L’Inpdap, successivamente, con nota del 7 giugno ha sottolineato che per effetto delle novità introdotte dal collegato lavoro 2010 il limite massimo di età dei dirigenti medici e quelli del ruolo sanitario del Ssn è così suddiviso alternativamente: a) al compimento dei 65 anni; b) al maturare del 40˚ anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anno di età.
In particolare, la possibilità del dirigente sanitario di chiedere di essere riassunto e di rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età ha come conseguenza che viene meno l’individuazione del titolo “limiti di età” per le risoluzioni del rapporto di lavoro avvenute al compimento dei sessantacinque anni, poiché la nuova età pensionabile è individuata alla maturazione dei quaranta anni di servizio effettivo e nel limite dei settanta anni di età. Ciò si ripercuote sul regime di cumulo tra pensione e redditi di lavoro dipendente applicabili a questi dirigenti.
Nell’ipotesi di cessazione del servizio per motivi diversi da quelli del limite di età, trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 133 e 134 del Dpr 1092/1973, che prevedono, nei casi di derivazione, continuazione o rinnovo del rapporto di lavoro, il divieto di cumulo tra trattamento pensionistico spettante per il precedente rapporto, che si è concluso per motivi differenti dal limite di età, e trattamento economico relativo alla rinnovata attività lavorativa. Allo stesso modo è evidenziato che la cessazione dal servizio con quaranta anni di anzianità contributiva non consente l’equiparazione, ai fini del regime di cumulo, con il pensionamento che derivi dal raggiungimento dei limiti di età. Per i tecnici Inpdap tale equiparazione nel caso di maturazione dei 40 anni di anzianità e nel limite dei settanta anni, avviene solo al quarantesimo anno di servizio effettivo.
3. Certificati di malattia.
L’art. 25 l. n. 183/2010 ha equiparato la disciplina del lavoro privato a quella del lavoro pubblico in materia di rilascio e trasmissione della attestazione di malattia, con conseguenbte applicazione dei primi quattro commi dell’art. 55 septies D.Lgs. n. 165/2001.
Pertanto nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.s.n.
In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Inps, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata.
L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
Il legislatore aveva già mostrato in passato la volontà di intervenire in materia: ed invero, l’art. 1, comma 149, della legge n. 311/2004 prevedeva l’obbligo, per il settore privato, dell’invio telematico dei certificati di malattia a partire dal giugno 2005; l’art. 1, comma 810, della legge n. 296/2006, il DPCM attuativo del 26 marzo 2008 e il DM del Ministro della Salute del 26 febbraio 2010 che stabilivano l’obbligo per il medico curante di rilasciare, dopo la visita, all’assistito copia cartacea del certificato telematico.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del Lavoro, con circolare congiunta 18 marzo 2011, n. 4 , hanno fornito le indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro dei settori pubblico e privato al fine di dare attuazione al sopracitato artcicolo 25 del 2collegato lavoro”.
Nella circolare si sottolineava che con la legge n. 183/2010, in vigore dal 24 novembre 2010, “è stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati …”, con conseguente abrogazione della previgente normativa per il settore privato.
La circolare descriveva gli oneri e gli adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro ai fini dell’attuazione delle nuove disposizioni, e le opportunità che dalle stesse discendono per i predetti soggetti.
In particolare era previsto un periodo transitorio, di tre mesi dall’emanazione della circolare (fino al 17 giugno 2011), durante il quale il datore di lavoro poteva richiedere ai lavoratori di continuare ad inviare all’azienda, con le modalità vigenti, la copia cartacea dell’attestazione di malattia.
Al termine del periodo transitorio,  non si sarebbe potuto più richiedere al lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia,  ma per la relativa acquisizione si sarebbe dovuto, necessariamente avvalere di una delle modalità telematiche messe a disposizione dall’INPS.  La nota sottolineava tuttavia la possibilità di  richiedere ai propri lavoratori la comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico.
L’applicazione della nuova disciplina veniva poi prorogata dal Comitato Tecnico di Monitoraggio presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l`innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al 13 settembre 2011 in quanto la decorrenza del periodo transitorio della durata di tre mesi scattava a partire dalla data di pubblicazione della Circolare Ministeriale in G.U. (Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2011, n. 135) e non dalla sua data di emissione.
Attualmente, pertanto, il datore di lavoro privato acquisisce le attestazioni di malattia attraverso una delle due modalità messe a disposizione dall’INPS, vale a dire:
a) mediante accesso diretto al sistema INPS tramite PIN appositamente rilasciato dall’Istituto (cfr. circolare INPS n. 300 del 22 aprile 2010);
b) mediante invio alla casella di PEC comunicata all’INPS (cfr. circolare INPS n. 554 del 16 settembre 2010).
Il datore di lavoro, come riferito supra, potrà comunque sempre richiedere ai propri lavoratori la comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico e potrà usufruire del nuovo servizio messo a disposizione dall’INPS per la richiesta di visite fiscali on line.
Il lavoratore:
a) resta obbligato a segnalare al datore di lavoro, nei termini previsti dal CCNL  applicato in azienda, la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso  dalla residenza o domicilio abituale, al fine di consentire i controlli medico fiscali;
b) comunica al medico curante, nel corso della visita, l’indirizzo di reperibilità da inserire nel  certificato, nel caso in cui sia diverso da quello di residenza (o dal domicilio abituale) in  precedenza indicato al proprio datore di lavoro;
c) richiede al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via  telematica e, se espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, ha obbligo di  fornirlo allo stesso;
d) in aggiunta, ha facoltà di chiedere al medico il rilascio di copia cartacea del certificato e
dell’attestato di malattia.
Il nuovo sistema di gestione online dei certificati medici di malattia continua a suscitare molte perplessità, non solo tra le associazioni di rappresentanza dei medici, le quali sin dal varo della normativa, sottolinearono possibili difficoltà di collegamento internet, ove non si disponesse della banda larga, il poco tempo a disposizione per adottare le nuove procedure e, soprattutto, le gravissime conseguenze connesse alla mancata trasmissione del certificato.
La procedura su cui fondamentalmente si baserà il sistema prevede innanzitutto che il certificato venga inviato per via telematica, dal medico certificatore o dalla struttura sanitaria pubblica che l’abbia rilasciato, al SAC, Sistema di Accoglienza Centrale (curato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), e, tramite questo, all’INPS. In seguito il SAC restituisce al medico il numero di identificazione del certificato, il medico stampa certificato e attestato di malattia e li consegna al lavoratore. L’INPS, che ha ricevuto i dati del certificato dal SAC, individua il datore di lavoro riferito all’intestatario del certificato e mette a sua disposizione il certificato stesso.
Il lavoratore potrà, così, accedere al sito dell’INPS e consultare o stampare i propri certificati, attraverso l’inserimento del codice fiscale o del numero di certificato, o, se ne ha ottenuto accreditamento tramite PIN, entrando nell’apposita area dedicata.
Nonostante gli aspetti relativi alle procedure telematiche siano stati chiariti, mancano regole certe nella gestione del rapporto di lavoro tra dipendente e impresa in caso di assenza per malattia. In assenza di tali regole e in attesa dell’adeguamento dei diversi contratti collettivi con le nuove previsioni di legge, è stato sottoscritto, il 20 luglio2011, l’accordo interconfederale tra Confindustria e sindacati (Cgil, Cisl e Uil), grazie al quale si è cercato di chiarire quali siano i comportamenti da adottare e gli oneri richiesti ai dipendenti che realizzino delle assenze e ai loro datori di lavoro. Esso, pur limitato al comparto industriale, offre delle istruzioni utili anche agli altri settori (un accordo analogo è stato, inoltre, sottoscritto il 26 luglio 2011 da Confapi con i sindacati suindicati).
Secondo quanto si legge, restano invariate e sono pienamente efficaci le disposizioni contenute nei contratti collettivi che disciplinano il trattamento economico e quello normativo da applicare in caso di malattia del lavoratore, compresi gli obblighi, in capo al lavoratore stesso, di dare tempestiva comunicazione dell’assenza e di fornire indicazione circa qualsiasi variazione dell’indirizzo di reperibilità, dove potrà essere realizzata l’eventuale visita di controllo.
L’accordo introduce, poi, un ulteriore onere a carico del lavoratore, quello, cioè, di comunicare all’azienda, “nei tempi previsti per l’invio del certificato cartaceo dal contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il suo rapporto”, il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in forma telematica, onere che sembra sostituirsi alla previgente richiesta di consegna del certificato medico cartaceo.
Il datore di lavoro disporrà così di diverse alternative per recuperare le informazioni circa gli attestati di malattia dei suoi dipendenti: la prima è, appunto, quella delineata nell’accordo del 20 luglio, cioè la comunicazione, secondo modalità predefinite, del numero identificativo, grazie al quale il datore potrà collegarsi al sito dell’INPS e proseguire con la consultazione.
Diversamente è possibile chiedere all’INPS il PIN per consultare gli attestati in un’area Web dedicata all’azienda, dove la ricerca può avvenire in base al codice fiscale o altri dati anagrafici relativi al dipendente coinvolto, o in riferimento ad un preciso intervallo temporale.
L’ultima opzione a disposizione è quella dettata dalla circolare INPS n. 119 del 7 settembre 2010, avente ad oggetto la “trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps” e le “nuove modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro pubblici e privati tramite PEC”. Stando a questa circolare, il datore può inviare, alle caselle PEC delle strutture territoriali dell’INPS competenti, la richiesta di vedersi recapitare nella propria PEC gli attestati di malattia.
Ad ogni modo, il datore di lavoro può fare riferimento alla disposizione contenuta nella circolare ministeriale 4/2011 che impone al dipendente di fornire il numero di protocollo, qualora ve ne sia stata esplicita richiesta da parte dell’azienda (tale richiesta dovrebbe essere opportunamente comunicata in forma scritta, magari aggiornando i regolamenti aziendali). Tale disposizione consente di superare le critiche che hanno visto nella nuova procedura un eccesso di oneri a carico dei datori di lavoro, i quali potrebbero non avere un direttore del personale che si occupi della faccenda o potrebbero non avere la giusta alfabetizzazione informatica.
Permane comunque, anche dopo il termine del 13 settembre, l’obbligo per il lavoratore di esibire la copia cartacea del certificato all’INPS e al datore di lavoro nei casi di ricovero ospedaliero, degenza in strutture di pronto soccorso e nel caso in cui il certificato sia stato emesso da una struttura privata non ancora abilitata alla procedura telematica, così come specificato nel messaggio dell’INPS n. 9197 del 20 aprile 2011 (“Certificazione di malattia in modalità cartacea”). Lo stesso obbligo persiste nel momento in cui il medico sia impossibilitato – ad esempio per malfunzionamenti nel sistema di trasmissione – a procedere all’invio digitale del certificato medico.
Il sistema telematico, tuttavia, sembra funzionare.
Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, sulla base dei dati forniti dall’Inps, ha infatti reso noto che il totale dei certificati trasmessi a partire dalla data di attivazione della nuova procedura è di ben 14.365.917 unità.

4. Indicazione di situazione economica equivalente.
La l. n.183/2010, in relazione ai redditi, ha introdotto variazioni alle modalità di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Ai fini del riconoscimento del diritto a prestazioni “non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche (con l’esclusione delle prestazioni previdenziali, delle invalidità civili, di quelle di accompagnamento e altre assimilate), l’ISEE, ai sensi dell’art. 34 del “Collegato lavoro” viene determinato dall’INPS in base alla dichiarazione dell’interessato.
L’indicatore ISEE non va confuso con l’ISE che è l’indicatore della situazione economica costituito dalla somma dei redditi e del 20 per cento del patrimonio immobiliare e immobiliare del nucleo familiare. Il reddito da prendere in considerazione è quello complessivamente posseduto dal nucleo familiare, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi dei singoli componenti oppure, nell’ipotesi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, dall’ultima certificazione presentata dagli interessati. Al valore del reddito va sommato il 20 per cento del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Dal rapporto tra il valore così stabilito e l’indice corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare e la sua composizione, si ricava l’ISEE.
L’INPS, con circolare 12 gennaio 2011, n. 2, ha fornito dei chiarimenti riguardo le modifiche alla disciplina ISE/ISEE apportate dall’art. 34 della Legge n. 183/2010.
Per la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), l’Istituto comunica che viene introdotta una nuova modalità: il soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata può presentare la domanda all’Inps anche per via telematica (art. 4, comma 3, del D.Lgs. 109/1998, sostituito dall’art. 34, Legge n. 183/2010), collegandosi al sito Internet dell’Istituto e possedendo un’utenza specifica (PIN) per l’accesso.
In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l’Inps indica che vengono effettuati dei controlli da parte dell’Agenzia delle entrate, degli Enti erogatori e della Guardia di Finanza, per verificare la veridicità delle informazioni pervenute.
L’Agenzia delle entrate, infatti, attraverso appositi controlli automatici, rileva l’esistenza di eventuali difformità od omissioni dei dati autocertificati rispetto alle informazioni contenute nel Sistema informativo dell’anagrafe tributaria, comunicando l’esito delle attività effettuate all’Inps, mediante procedura informatica.
L’Istituto, successivamente, le inoltra agli Enti acquisitori (Comuni, Centri di Assistenza Fiscale, Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate) o al soggetto richiedente nel caso di presentazione della dichiarazione in via telematica (art. 4, commi 5 e 6, D.Lgs. 109/1998, sostituito dall’art. 34, l. 183/2010.
I soggetti acquisitori o l’Inps stesso (nell’ipotesi di invio telematico) rilasciano un’attestazione riportante:
a) l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
b) il contenuto della dichiarazione;
c) gli elementi informativi necessari per il calcolo;
d) le eventuali omissioni e difformità rilevate dal controllo automatico operato dall’Agenzia delle entrate.
La dichiarazione, munita dell’attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente del nucleo familiare per l’accesso alle prestazioni agevolate (art. 4, comma 7, D.Lgs. 109/1998, sostituito dall’art. 34, Legge n. 183/2010).
La Nota in parola specifica che nell’ipotesi di difformità od omissioni relative alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori finanziari, quali banche, società Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio (art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973), spetta all’Agenzia delle entrate, effettuare, attraverso criteri selettivi, richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio (art. 4, comma 9, D.Lgs. 109/1998, sostituito dall’art. 34, Legge n. 183/2010).
A seguito del suddetto controllo automatico dell’Agenzia, in presenza di omissioni o difformità riscontrate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati, oppure richiedere ugualmente la prestazione tramite l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate.
Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli Enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Gli Enti erogatori, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, hanno il compito di svolgere tutti i controlli ulteriori e necessari, provvedendo ad ogni adempimento conseguente qualora si verifichi la non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 8, D.Lgs. 109/1998, sostituito dall’art.34, l. n. 183/2010).
Nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento della Guardia di Finanza, una quota delle sue verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazione, secondo criteri selettivi.
Per assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli suddetti, il legislatore ha previsto che vengano comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l’Agenzia delle entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare (art. 4, commi 10 e 11, D.Lgs. 109/1998, sostituito dall’art. 34, Legge n. 183/2010).
L’Inps, per l’alimentazione del Sistema informativo ISE/ISEE, può stipulare delle apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (art. 4- bis, comma 1, D. Lgs. 109/1998, sostituito dall’art. 34, L. 183/2010).
Tra i redditi da dichiarare ai fini ISE/ISEE, il legislatore prevede altre componenti, oltre quelle previste dalla normativa (art. 3, comma 1, delle norme integrate dai D.P.C.M. n. 221/1999 e n. 242/2001).
In particolare, devono essere aggiunti al reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. i) e l) del TUIR), assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, salvo che il legislatore espressamente manifesti una diversa volontà nelle norme che disciplinano tali componenti reddituali (tabella 1, parte I, D.Lgs. 109/1998, modificata dall’art. 34 del  “Collegato lavoro”.
Ne consegue che i redditi rientranti in tali categorie, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, come ad esempio quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello Unico, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della DSU, eccetto nell’ipotesi in cui il legislatore espressamente li escluda nelle disposizioni che li disciplinano.
Il legislatore, allo scopo di disciplinare le modalità attuative e le specifiche tecniche di scambio delle informazioni e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha previsto la stipula di una convenzione tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate.
In tal senso tra l’Istituto e l’Amministrazione è stato sottoscritto apposito accordo (art. 4, comma 12, D.Lgs. 109/1998, sostituito dall’art. 34, Legge n. 183/10).
Da ultimo, l’Inps rende noto che per consentire la semplificazione ed il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, in presenza di un’evoluzione dei sistemi informativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, è prevista dalla normativa la possibilità di considerare un periodo di sperimentazione finalizzato a sviluppare l’assetto dei relativi flussi di informazione.
Inoltre, ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, è prevista la possibilità di razionalizzare e armonizzare i criteri di determinazione dell’ISEE rispetto all’evoluzione della normativa fiscale attraverso un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base della valutazioni dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate (art. 4, commi 13 e 14, D.Lgs. 109/1998, sostituito dall’art. 34, Legge n. 183/2010).
5. Cessazione dell’attività commerciale.
Il legislatore, con il DLgs 207/1996 aveva istituito un indennizzo temporaneo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ad alcune categorie di iscritti alla gestione speciale dell’INPS per gli esercenti attività commerciali. Per finanziare l’indennizzo, fu previsto un contributo aggiuntivo alla contribuzione IVS dovuta da tutti gli iscritti alla gestione nella misura dello 0,9%.
Nel tempo, l’indennizzo fu prorogato, esteso ad altre categorie e, conseguentemente, l’obbligo contributivo addizionale è stato rinnovato a più riprese con nuove disposizioni di legge. L’ultima, in ordine di tempo, è contenuta nell’art. 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183  con la quale il diritto all’indennizzo è esercitabile da chi raggiunge i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2011 e l’aliquota aggiuntiva prorogata fino al 31dicembre 2014.
I destinatari sono:
a) Soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale
al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande;
b) soggetti che esercitano attività commerciale su aree pubbliche;
c) agenti e rappresentanti di commercio;
d) esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
L’indennizzo spetta ai soggetti che, entro il periodo di validità di volta in volta stabilito, si trovino in possesso dei seguenti requisiti:
a) 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
L’erogazione dell’indennizzo e’ subordinata alle seguenti condizioni che devono
verificarsi tutte entro il periodo di validità:
a) cessazione definitiva dell’attività commerciale;
b) riconsegna al Comune dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto o dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico.
L’indennità corrisponde al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti e spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ove risultino perfezionati i requisiti richiesti e fino alla decorrenza della finestra di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
6. Contribuzione figurativa.
I contributi figurativi sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali:
a) non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma;
b) ha percepito un’indennità a carico dell’Inps;
c) ha percepito retribuzioni in misura ridotta.
L’accertamento del diritto alla prestazione viene effettuato con la totalizzazione.
I contributi de quibus sono utilizzabili:
a) “a copertura” se il periodo, durante il quale si è verificato l’evento, è completamente scoperto di contribuzione e non risultano, quindi, accreditate settimane per attività lavorativa soggetta a contribuzione obbligatoria;
b) “ad integrazione” se nel periodo, durante il quale si è verificato l’evento, è stata corrisposta una retribuzione ridotta che ha determinato l’obbligo del versamento contributivo e, il conseguente, accredito di settimane sul conto assicurativo dell’assicurato;
c) “ad incremento” se l’attività lavorativa è stata svolta nel settore agricolo.
Sono accreditabili solo a domanda, i periodi di:
1) servizio militare;
2) malattia e infortunio;
3) assenza dal lavoro per donazione sangue;
4) congedo per maternità durante il rapporto di lavoro (ex astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio);
5) maternità al di fuori del rapporto di lavoro corrispondente al congedo per maternità;
6) congedo parentale (ex assenza facoltativa post partum);
7) riposi giornalieri (ex per messi per allattamento);
8) assenze dal lavoro per malattia del bambino;
9) congedo per gravi motivi familiari;
10) permesso retribuito ai sensi della Legge 104/92 (handicap grave);
11) congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 (handicap grave);
12) periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l’assunzione di cariche sindacali.
Sono accreditati d’ufficio, senza specifica domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore è stato:
1) incassa integrazione guadagni straordinaria;
2) assunto con contratto di solidarietà;
3) impegnato in lavori socialmente utili.
oppure ha beneficiato:
1) di indennità di mobilità;
2) di indennità di disoccupazione;
3) di assistenza antitubercolare a carico dell’Inps.
L’art. 40 l. n. 183/2010 modifica i criteri di calcolo della contribuzione figurativa ai fini previdenziali, con riferimento all’anzianità contribuitva successiva al 31 dicembre 2004 in base all’importo normale della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l’evento, come stabilita dal datore di lavoro sulla scorta degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Nel “collegato lavoro”è stato stabilito che il valore retributivo dei contributi figurativi accreditati al lavoratore, successivamente al 1° gennaio 2005, è pari all’intero  stipendio  mensile  percepito, esclusa la “tredicesima” e altre mensilità “extra”.
Inoltre, durante i periodi di malattia o infortunio, la contribuzione figurativa per il lavoratore è prolungata per un massimo di 22 mesi, oltre i quali si è senza copertura  assicurativa. Per il lavoratore inabile, l’intero periodo sarà coperto dai contributi figurativi anche se si percepisce la rendita Inail.
7. Obbligo contributivo per gli artigiani.
Ai sensi dell’art. 43 l. n. 183/2010, a far data dal 2010, gli atti inerenti le variazioni relative ai soggetti iscritti all’albo delle imprese artigiane non sono opponibili all’Inps decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti.
All’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane viene attribuito valore costitutivo e dall’iscrizione al suddetto Albo discende automaticamente l’iscrizione all’Inps, con correlato obbligo contribuitvo.

APPROFONDIMENTI
Il Governo Monti, con l’art. 24 del decreto “salva Italia” ha operato una radicale modifica del sistema pensionistico italiano.
La pensione di anzianità è infatti stata abolita e, pertanto, a seguito di tale riforma, è possibile andare in pensione solo dopo aver maturato i requisiti anagrafici di “vecchiaia”, cioè solo dopo aver raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.
Al posto della pensione di anzianità c’è ora la pensione anticipata: chi vuole andare in pensione prima dell’età di vecchiaia, può farlo, se ha una certà “anzianità contributiva” (nel 2012, 41 anni e un mese per le donne, 42 anni e un mese per gli uomini). Ma in tal caso subisce una penalizzazione: l’importo della pensione viene tagliato dell’1 per cento per ciascun anno di anticipo rispetto ai requisiti di vecchiaia.
Benchè soltanto l’art. 24, comma 17 del decreto in parola abbia modificato la disciplina introdotta dal collegato lavoro, l’ampiezza dell’intervento normativo richiede un doveroso approfondimento delle radicali innovazioni introdotte in materia pensionistica dal legislatore.
Con il comma 1, il Legislatore spiega i fini della riforma previdenziale che sono collegati, ai principi di equità e di convergenza tra generazioni ed all’interno delle stesse, con l’obiettivo di eliminare i privilegi esistenti nel vecchio apparato normativo. In tale logica, nel rispetto degli impegni internazionali, dei vincoli di bilancio e della sostenibilità “di lungo termine” del sistema previdenziale, sono previsti momenti di flessibilità in accesso ai trattamenti pensionistici ed incentivi nella prosecuzione della vita lavorativa, nonchè adeguamenti sia alle variazioni legate all’allungamento delle prospettive di vita, che alla armonizzazione delle diverse gestioni previdenziali.
Con il comma 2 si stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2012, avendo come riferimento le anzianità contributive maturate successivamente, il sistema contributivo per quote di pensione corrispondenti alle stesse vale per tutti i lavoratori.
Questo sistema presenta una propria logica che è quella della c.d. “corrispettività”, nel senso che l’importo delle future rate pensionistiche va calcolato esclusivamente sui contributi versati (dedotte le spese di gestione), fermo restando che per il passato continua a valere il sistema precedente (se retributivo).
Con il metodo contributivo il trattamento pensionistico si calcola attraverso una moltiplicazione del montante contributivo individuale con il coefficiente di trasformazione: quest’ultimo varia in relazione all’età del lavoratore al momento del pensionamento ed all’aspettativa di vita..
Il comma 3 consente al lavoratore che entro il 31 dicembre 2011 abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalle vecchie disposizioni, la possibilità di ottenere la certificazione del diritto da chiedere all’Ente previdenziale di appartenenza.
A partire dal 1° gennaio 2012 per i soggetti che maturano i requisiti, secondo i regimi misto e contributivo, per le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata ed anzianità, si potrà parlare soltanto di
a) pensione di vecchiaia, sulla base dei requisiti ex commi 6 e 7 e fatte salve le eccezioni previste ai commi 14, 15 – bis e 18;
b) pensione anticipata, conseguita soltanto con i requisiti previsti ai commi 10 e 11 e fatte salve le eccezioni previste ai commi 14, 15 – bis, 17 e 18.
Con il comma 4 viene introdotto il principio della continuazione dell’attività lavorativa dopo la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. La prosecuzione sarà incentivata, nel rispetto dei limiti massimi ordinamentali, attraverso coefficienti di trasformazione fino all’età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsto dall’art. 12 della legge n. 122/2010. Questo sistema prevede una sorta di aggancio automatico dei requisiti anagrafici alla speranza di vita, finalizzato all’equilibrio delle gestioni previdenziali nel medio – lungo periodo. L’aumento dei requisiti è agganciato in modo automatico alle rilevazioni periodiche dell’ISTAT. L’applicazione, originariamente prevista dal 1° gennaio 2015 ma anticipata, nel corso del 2011, al 1° gennaio 2013, riguarda tutti i tipi di pensione.
Prevedendo la possibilità incentivare la permanenza in attività lavorativa dopo il termine per la fruizione del diritto alla pensione, il Legislatore si è preoccupato anche di tutelare i lavoratori sotto l’aspetto della garanzia del posto di lavoro affermando che nei confronti di costoro l’efficacia delle disposizioni di tutela contenute nell’art. 18 della legge n. 300/1970 operano fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità (70 anni).
Ciò significa che vale, in caso di licenziamento individuale, la tutela reale o quella obbligatoria, a seconda che il datore di lavoro sia “dimensionato” o meno sopra le quindici unità.
La tutela è “sul piano individuale”, nel senso che una eventuale procedura collettiva di riduzione di personale ex art. 4, 5, 16 e 24 della legge n. 223/1991 può ben interessare anche i lavoratori “incentivati” alla prosecuzione.
Va, poi, sottolineato come, a partire dal 1° gennaio 2012, finita la fase di “prima applicazione”, si applicano, ai fini dell’impugnativa giudiziale del licenziamento, i termini previsti dall’art. 32 della legge n. 183/2010 che ha innovato i primi due commi della legge n. 604/1966: 270 giorni dalla giorno in cui è stata comunicata al datore la volontà di impugnare la risoluzione del rapporto (ci sono 60 giorni di tempo) o 60 giorni dal rifiuto della richiesta facoltativa di conciliazione o dal mancato accordo per l’arbitrato irrituale previsto avanti ad uno dei tanti organismi a ciò deputati o ex art. 412 – quater cpc.
Con il comma 5 vengono cancellate, a partire dal1° gennaio 2012, le c.d. “finestre mobili”, non più coerenti con il nuovo sistema e che, tuttavia, secondo i dati INPS hanno, nel corso del 2011, ridotto il pensionamento per quasi il 30% rispetto all’anno precedente.
Esse restano, in ogni caso, per i “lavoratori usurati”.
I commi 6 e 7 sono collegati alla lettera a) del comma 3 in ordine alla pensione di vecchiaia.
Quest’ultima, a partire dal 2012, richiede quale requisito anagrafico quello dei 62 anni per le lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato del settore privato: l’età sale a 63 anni e 6 mesi a partire dal 1° gennaio 2014, a 65 anni con decorrenza 1° gennaio 2016, e, a regime, a 66 anni a far data dal 1° gennaio 2018.
Per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata dall’assicurazione generale obbligatoria (AGO) o dalla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 il requisito anagrafico è fissato a 63 anni e 6 mesi. Esso sale a 64 e 6 mesi a partire dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a far data dal 1° gennaio 2016 per raggiungere i 66 anni con il 1° gennaio 2018.
Per tutti gli altri lavoratori dipendenti e per quelli autonomi (la cui pensione è a carico dell’AGO o della gestione separata) il requisito anagrafico dei 65 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia è aumentato a 66 anni.
Con il comma 7 il Legislatore, invece, generalizza il requisito minimo finalizzato al godimento della pensione di vecchiaia: esso, fermo restando quello anagrafico, prevede un’anzianità contributiva di almeno 20 anni. L’importo, non può essere inferiore a 1,5 volte quello previsto per l’assegno sociale: esso è annualmente rivalutato sulla base della valutazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare
Con il comma 8 si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale è incrementato di un anno.
Con il comma 9 viene inserita una c.d. “norma di salvaguardia”: per i lavoratori in carico all’AGO o alla gestione separata, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia (comma 6) devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per chi matura il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dal 2021.
Con il comma 10 vengono stabiliti i requisiti minimi per l’accesso alla “pensione anticipata”, i quali sostituiscono “in toto” quelli che, in precedenza, si riferivano alle pensioni di anzianità.
Può accedere al trattamento pensionistico anticipato chi, nel corso del 2012, matura un’anzianità contributiva di 42 anni ed 1 mese, se uomo, o di 41 anni e 1 mese, se donna.
Nel 2013 e nel 2014 tale requisito aumenta, per ogni anno, di 1 mese.
La disposizione continua prevedendo una sorta di penalizzazione, pari ad 1 punto percentuale, per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni: la percentuale si eleva a 2 punti, per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni. Se l’età del pensionamento non è intera, la riduzione percentuale è rapportata in proporzione al numero dei mesi.
Il comma 11 si occupa del diritto alla pensione anticipata in favore di coloro che hanno avuto il primo accredito contributivo dopo il 1° gennaio 1996.
Ai fini del godimento, occorrono le seguenti condizioni:
a) risoluzione del rapporto di lavoro in essere;
b) requisito anagrafico pari ad almeno 63 anni;
c) almeno 20 anni di contribuzione effettiva (cosa che sembra escludere la c.d. “contribuzione figurativa”);
d) ammontare mensile della prima rata di pensione che risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Pil nominale, appositamente calcolato dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, pari per il 2012, a 2,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.
Il comma 12 ricorda come a tutti i requisiti anagrafici previsti per l’accesso alle diverse modalità di pensionamento (vecchiaia, anticipata, assegno sociale, ecc.), trovi applicazione il meccanismo correlato alla “speranza di vita”, previsto dall’art. 12 della legge n. 122/2010: esso pensato, in precedenza, con una cadenza triennale, diviene biennale (comma 13) e scatterà dal 1° gennaio 2013. Tale meccanismo trova la propria ragione d’essere nel fatto che l’allungamento della vita va correlato con la permanenza al lavoro la quale deve essere, simmetricamente, più lunga, per non appesantire il sistema previdenziale.
Il successivo comma 14 è strettamente correlato con quelli precedenti che hanno stabilito i requisiti minimi per l’accesso al sistema pensionistico, nel senso che vi vengono trattate una serie di ipotesi “esonerative”. Sono esentati dalla riforma, nei limiti delle risorse stabilite al comma 15 e sulla base della procedura ivi prevista:
a) i soggetti che maturano i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del
D.L. n. 201/2011 (poi, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011) entro il 31 dicembre 2011;
b) le lavoratrici che hanno optato per il sistema contributivo (art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004);
c) i lavoratori collocati in mobilità a seguito di procedura di riduzione collettiva di personale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 con accordo sindacale stipulato entro il 3 dicembre 2011, a condizione che gli stessi maturino i requisiti per il pensionamento durante la fruizione dell’indennità di mobilità (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991);
d) i lavoratori collocati in mobilità lunga (art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991), a seguito di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
e) i lavoratori titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996) o per i quali accordi collettivi ne riconoscevano il diritto di accesso: in questa seconda ipotesi i lavoratori restano a carico dei fondi stessi almeno fino al compimento dei 59 anni, pur se maturino prima del compimento di tale età, i requisiti per l’accesso al pensionamento, previsti prima della riforma;
f) i lavoratori autorizzati prima del 4 dicembre 2011 alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
g) i lavoratori del settore pubblico per i quali, alla data del 4 dicembre 2011, era in corso l’esonero dal servizio (art. 72, comma 1, della legge n. 133/2008) , il quale viene considerato come tale se concesso prima del 4 dicembre: a partire da tale data sono abrogati i commi da 1 a 6 del predetto articolo 72 che trovano applicazione soltanto per i soggetti destinatari di detta norma. Il Legislatore
continua affermando che si considerano disapplicate le disposizioni previste da leggi regionali contenenti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio.
Con il comma 15 il Legislatore affida agli Enti previdenziali il monitoraggio delle istanze di pensione presentate ex comma 14: gli stessi dovranno fissare il numero massimo delle domande accoglibili nel limite massimo delle risorse disponibili che sono 240 milioni di euro per il 2013, 630 milioni di euro per il 2014, 1.040 milioni per il 2015. 1.220 milioni di euro per il 2016, 1.030 milioni per il 2017, 630 milioni di euro per il 2018 e 300 milioni per il 2019.
In sede di approvazione della legge, è stato inserito il comma 15 –bis attraverso il quale si è cercato di fornire una soluzione al problema dei c.d. “nati nel 1952”: coloro che al 31 dicembre 2012 possono vantare un’anzianità contributiva di 35 anni e che avrebbero maturato i requisiti per andare in pensione, possono conseguire il trattamento di pensione anticipata al compimento dei 64 anni. Per le lavoratrici donne è previsto un analogo trattamento, nel senso che possono conseguire il trattamento pensionistico a 64 anni, qualora maturino un’anzianità contributiva di almeno 20 anni alla data del 31 dicembre 2012, con un’età anagrafica di almeno 60 anni.
Il comma 16 affida ad un decreto direttoriale, l’estensione del coefficiente di trasformazione alle età corrispondenti a valori fino a 70.
Il comma 17, come esposto supra, adegua, invece, la disciplina sui lavori usuranti alle novità previste dalla nuova disciplina. Vale la pena di ricordare come, per effetto del D.L.vo n. 76/2011, sia stata fornita disciplina completa alla materia: su questa è, ora, intervenuto l’art. 24: sono lavoratori “usurati” coloro che per almeno 7 degli ultimi 10 anni hanno prestato la loro attività in specifici settori: lavori nelle cave ed in galleria, nel vetro, alla catena di montaggio, alla conduzione di autobus e pullman turistici. A questi si aggiungono anche i c.d. “lavoratori notturni” i quali, però, debbono aver prestato la loro attività per almeno 64 notti l’anno (o 78 per chi ha maturato i requisiti tra il 1° gennaio 2008 ed il 30 giugno 2009).
Il D.L.vo n. 67/2011 offriva a tali soggetti la possibilità di andare in pensione di anzianità con 3 anni di anticipo (58 anni invece di 61), condizionandola alla c.d. “quota 94” (ad esempio, 58 anni e 36 anni di contributi): ora, nel 2012, coloro che hanno svolto lavori usuranti possono andare in pensione soltanto se raggiungono per intero la quota già prevista dalla legge n. 244/2007: ossia, la somma tra età anagrafica (almeno 60 anni) e contribuzione deve dare 96: nel 2013 il “tetto” aumenta, nel senso che la somma deve risultare 97, con almeno 61 anni di età.
Altre importanti novità introdotte con il comma 17, si riferiscono alla quota necessaria per coloro che svolgono l’attività su turni e che lavorano di notte per almeno 6 ore per meno di 78 giornate. Coloro che lo hanno fatto in un numero compreso tra le 64 e le 71 devono raggiungere, nel 2012, quota 98 (con almeno 62 anni di età e 36 di contribuzione); se, invece, il numero delle giornate è compreso tra 72 e 77, la quota da “toccare” è 97 (con 61 anni di età anagrafica). A partire dal 2013 la soglia sale ancora: nel primo dei due casi occorre raggiungere quota 99 (e 63 anni di età), nel secondo è sufficiente raggiungere 98 (con 62 anni di età).
Il successivo comma 17 –bis opera una deroga alla disciplina generale che al comma 5 ha “cancellato” le finestre mobili: queste restano per i lavoratori “usurati” che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012.
Con il comma 18 il Legislatore si preoccupa di intervenire su quei regimi e gestione pensionistiche nelle quali siano vigenti requisiti diversi (minori) da quelli vigenti, in via generale, nell’assicurazione generale obbligatoria: tutto questo in un’ottica di piena armonizzazione, dovrà avvenire con DPR entro il 30 giugno 2012, su proposta “concertata” tra i Ministri del Lavoro e dell’Economia.
Il successivo comma 19, intervenendo sull’art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 42/2006, elimina il limite minimo di 3 anni finalizzato alla totalizzazione dei contributi necessari per il pensionamento.
L’origine dell’istituto è nell’art. 71 della legge n. 388/2000: l’obiettivo che ci si proponeva era quello di facilitare il lavoratore che non avesse raggiunto il minimo in alcuna forma pensionistica, di cumulate ed utilizzare le singole contribuzioni. Con la legge n. 243/2004 l’Esecutivo fu delegato a “revisionare” il principio della totalizzazione, estendendolo anche ai casi in cui fossero stati raggiunti i requisiti minimi per il diritto al trattamento pensionistico in uno dei fondi ove risultavano accreditati i contributi: il Governo, attuò la delega, attraverso il D.L.vo n. 42/2006.
La totalizzazione fa sì che il lavoratore possa utilizzare i diversi periodi di iscrizione alle varie gestioni previdenziali per un unico trattamento pensionistico, il quale viene posto, in maniera proporzionale, a carico delle singole gestioni che hanno riscosso le relative contribuzioni, ivi comprese quelle della gestione separata INPS.
Tre sono i requisiti fondamentali per la totalizzazione:
a) il lavoratore non deve essere titolare di alcun trattamento pensionistico, cosa che è di ostacolo alla stessa;
b) presenza di contributi da totalizzare: fino al 31 dicembre 2007, per effetto del D.L.vo n. 42/2006, la contribuzione minima presso ogni gestione interessata non doveva essere inferiore a 6 anni. Con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 47, della legge n. 247/2007, il limite della contribuzione passò a 3 anni. Ora, per effetto, della novità introdotta con il comma 19, non c’è più un limite, sicchè risulta possibile cumulare qualsiasi periodo di contribuzione:
c) contribuzione piena e per intero riferita ai periodi da totalizzare: questo principio sta a significare che eventuali omissioni o irregolarità contributive non sono ammesse.
Ogni gestione previdenziale interessata determina, ai sensi del D.L.vo n. 180/1997, il trattamento pensionistico per la propria quota in rapporto al periodo di iscrizione, sulla base del puro sistema contributivo.
Il comma 20 si occupa, invece, dei dipendenti pubblici ed, in particolare, degli effetti scaturenti dall’attuazione dell’art. 72 della legge n. 133/2008, affermando che nei confronti di chi matura i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012, occorre tenere conto dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento. Tuttavia, per non vanificare gli effetti concernenti il processo di razionalizzazione e di riduzione del personale in corso in tutte le Pubbliche Amministrazioni (si fa riferimento all’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001), restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo adottati prima del 4 dicembre 2011, anche se aventi effetto dopo il 1° gennaio 2012. La norma appena descritta, riferita ai nuovi limiti, avrà effetto anche nella possibile procedura di messa in disponibilità del personale in esubero nella Pubblica Amministrazione prevista dall’art. 33 del D.L.vo n. 165/2001 (di recente, riscritto completamente dall’art. 16 della legge n. 183/2011) in quanto il limite di 40 anni di contribuzione che abilitava l’Amministrazione a risolvere previo preavviso di 6 mesi, il rapporto di lavoro, è stato elevato.
Viene istituito un contributo di solidarietà (comma 21) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2017 a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
La misura del contributo è riportata nella Tabella A dell’Allegato n. 1 alla legge n. 214/2011 e la sua determinazione scaturisce in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione prevista dalla legge n. 335/1995 ed alla quota di pensione calcolata sulla base di parametri migliori rispetto all’AGO. Sono escluse le pensioni di importo pari od inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.
A partire dal 1° gennaio 2012 (comma 22) le aliquote contributive pensionistiche degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti iscritti alle gestioni autonome INPS subiscono un incremento destinato a raggiungere nel 2018 il 24%. Il primo al 2012 è dell’1,3%, quello degli anni successivi dello 0,45%: di conseguenza (comma 23) le aliquote contributive pensionistiche relative a coltivatori diretti, mezzadri e coloni vengono rideterminate nella misura prevista dalle tabelle B e C contenute nell’Allegato n. 1.
Per i commercianti e gli artigiani l’importo dei contributi pensionistici si computa avendo quale parametro di riferimento il reddito denunciato ai fini IRPEF relativamente all’anno preso in considerazione: ci sono, poi, alcune variabili (di non facile spiegazione in questa breve riflessione) che tengono conto dell’anzianità contributiva, delle fasce reddituali e di minimali e massimali di reddito, con valori che vengono aggiornati ogni anno. Al momento, le aliquote contributive dei commercianti, rispetto agli artigiani, sono leggermente più elevate (0,09%), in quanto scontano una “finalizzazione” nel fondo destinato all’indennizzo di chi, a determinate condizioni (art. 19 – ter della legge n. 2/2009, come sostituito dall’art. 35 della legge n. 183/2010), cessa la propria attività.
Con il comma 24 il Legislatore, partendo dalla considerazione che vi sono categorie professionali che gestiscono la previdenza attraverso strutture autonome rispetto alla casistica generale, ha previsto alcuni correttivi finalizzati ad assicurare l’equilibrio nel medio – lungo periodo: per far ciò ha stabilito che entro il 30 giugno 2012 le Casse di previdenza private dovranno adottare i necessari correttivi finalizzati all’equilibrio tra entrate ed uscite per prestazioni di natura pensionistica, “secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni”: tali delibere sono soggette all’approvazione delle Amministrazioni vigilanti che hanno, altresì l’obbligo, di esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione delle delibere. Se ciò non accadrà o se sarà stato espresso un parere negativo da parte dei Ministeri vigilanti si applicheranno, a partire dal 1° gennaio 2012, in via automatica, il sistema del calcolo contributivo “ pro rata”(da valere, ovviamente, per il futuro) ed un contributo di solidarietà a carico di tutti i pensionati pari all’1% per gli anni 2012 e 2013.
Il comma successivo, il 25, limita la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, nella misura del 100%, soltanto a quelli di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
L’art. 1, comma 778, della legge n. 296/2006 prevede tutele in materia di malattia per i collaboratori coordinarti e continuativi, anche a progetto: ora, il comma 26, estende tale tutela anche ai professionisti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, purchè iscritti alla gestione separata prevista dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
I commi 27 e 27 –bis vanno letti unitariamente, atteso che riguardano la istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative finalizzate a favorire l’occupazione giovanile e quella femminile in termini quali – quantitativi: le modalità istitutive ed i criteri saranno fissati in un decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia. Il Fondo è finanziato per l’anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni per il 2013 ed il 2014 e con 240 milioni per il 2015. E’ opportuno ricordare come l’occupazione con contratto a tempo indeterminato dei giovani fino a 35 anni e delle donne sia stata già oggetto di alcune agevolazioni “incrementali” rispetto alla deduzione ex art. 11, comma 1, lettera a) del D.L.vo n. 446/1997: essa (art. 2, commi 1 e 2 della legge 214/2011) è pari, per ogni assunzione a tempo indeterminato, a 10.600 euro, importo che, nelle Regioni del Mezzogiorno, arriva a 15.200 euro.
Il comma 28 istituisce, a costo zero, con il solito decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia, una commissione composta da esperti, da rappresentanti degli enti gestori della previdenza obbligatoria e da Autorità di vigilanza operanti nel settore, il cui scopo è quello di valutare, entro il prossimo 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, possibili gradualità ed aggiustamenti nell’accesso pensionistico determinato attraverso il metodo contributivo. Ugualmente, sempre entro il suddetto termine, potrebbero essere ipotizzate forme di decontribuzione parziale dell’aliquota obbligatoria finalizzate esclusivamente verso schemi previdenziali integrativi con particolare riguardo ai giovani.
Nel quadro del nuovo modello pensionistico è, altresì, prevista un’attività di natura promozionale. La prevede il comma 29 il quale afferma che il Ministero del Lavoro, unitamente agli enti gestori della previdenza obbligatoria, elabora, con cadenza annuale, programmi coordinati di informazione e di educazione previdenziale. La campagna promozionale deve tendere a diffondere la consapevolezza della necessità dell’accantonamento di risorse a fini previdenziali, anche per l’assolvimento di quanto previsto dall’art. 38 della Costituzione. In tale quadro potrebbero trovare spazio iniziative condotte, congiuntamente, dalle Direzioni Territoriali del Lavoro e dalle sedi provinciali dell’INPS, non dimenticando che le prime, per effetto di quanto previsto dall’art. 8 del D.L.vo n. 124/2004, hanno, tra i loro compiti, quello di svolgere attività informativa e promozionale sui nuovi provvedimenti (e sulle conseguenti interpretazioni ministeriali) in materia di lavoro e legislazione sociale.
Il comma 30 prevede un onere, a carico dell’Esecutivo che, già, è stato assolto con i previsti incontri fissati con le parti sociali nel mese di gennaio 2012: infatti, la promozione di un tavolo di confronto per il riordino degli ammortizzatori sociali, degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.
Con il comma 31, il Legislatore affronta il tema del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e della relativa tassazione relativamente alle quote eccedenti 1.000.000 di euro, erogate sia in denaro che in natura. Non è più previsto il regime della tassazione separata ex art. 19 del Tuir, attesochè concorrono alla formazione del reddito complessivo. Le medesime disposizioni si applicano anche a tutti i compensi e le indennità, a qualsiasi titolo, erogate agli amministratori delle società di capitali. La valenza temporale delle disposizioni appena descritte decorre dal 1° gennaio 2011, per tutte le indennità ed i compensi per i quali risulta maturato il diritto alla percezione.

BIBLIOGRAFIA
A. Vallebona, Una buona svolta del diritto del lavoro: il “collegato” 2010, in Mass. giur. lav., 2010, 213.
Collegato lavoro. Commento alla  HYPERLINK “http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000743367″legge 4 novembre 2010 n. 183, a cura di Tiraboschi, in I libri di Guida lav., 2010.
La Guida dei lavoratori 2011, Edizioni lavoro.
Codice del lavoro degli infortuni, della previdenza e dell’assistenza sociale, La Tribuna.

GIURISPRUDENZA
L’art. 18, comma 1,  HYPERLINK “http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169815″L. n. 230/2005 va interpretato nel senso che si consente il mantenimento delle funzioni assistenziali fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, al docente delle materie cliniche che tali funzioni ancora possiede alla data di entrata in vigore della legge stessa (20.11.2005). Stante tale disposto, quindi, si deve escludere l’applicazione della norma stessa a tutti coloro che, alla data anzidetta, risultassero nella posizione di collocati fuori ruolo, con perdita della titolarità dell’insegnamento e, con essa, della strutturazione assistenziale e connesse funzioni, o in pensionamento assistenziale, ex art.  HYPERLINK “http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110042ART50″15 nonies  HYPERLINK “http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110042″D.Lgs. n. 502/1992.
Cons.Stato Sez. VI, Sent. n. 5304 del 09-10-2007

L’art.  HYPERLINK “http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169815ART1″1, comma 18,  HYPERLINK “http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169815″L. n. 230/2005 stabilisce che i professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, non consentendosi, però, per tali professori, il recupero di posizioni ormai cessate in virtù della previgente disciplina o l’acquisizione di nuove funzioni. Tale norma, quindi, evidenzia la volontà di limitare il beneficio a funzioni in corso di svolgimento, senza incidere sugli effetti già verificatosi in applicazione dell’art.  HYPERLINK “http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110042ART50″15 nonies  HYPERLINK “http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110042″D.Lgs. n. 502/1992. Ne consegue che tale disciplina non può essere applicata al docente che, avendo chiesto, in attesa di una definizione dei compiti assistenziali ex art.  HYPERLINK “http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110042ART50″15 nonies del  HYPERLINK “http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110042″D.Lgs. n. 502/1992, di poter svolgere l’attività assistenziale presso un Istituto Ricovero e Cura convenzionato con l’Università, abbia cessato l’attività assistenziale ordinaria e sia stato assegnato allo svolgimento dell’attività assistenziale residuale.
Cons. Stato Sez. VI, Sent. n. 5108 del 03-10-2007

LEGISLAZIONE
L. 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
1.La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell’Allegato 1 alla presente legge.
2. All’articolo1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è così modificato:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»;
2) alla lettera b), il numero 2 è sostituito dal seguente:
«2) con un’anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge»;
3) l’ultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell’anno avendo come riferimento per l’anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell’anno»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell’incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall’applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B»;
c) al comma 8, le parole: «1° marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2007»;
d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
«18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;
e) il comma 19 è così modificato:
1) le parole: «10.000 domande di pensione» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 domande di pensione»;
2) le parole: «di cui al comma 18» ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 18 e 18-bis»
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera c), possano far valere, nell’arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) devono avere svolto nelle attività di cui alla lettera medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all’assetto organizzativo dell’azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici dell’Amministrazione dell’articolazione dell’attività produttiva ovvero dell’organizzazione dell’orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresì, fermo restando quanto previsto dall’articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall’ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefìci, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefìci, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell’economia e delle finanze ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
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D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo

15-nonies.Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali.
1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio (1).
2. Il personale medico universitario di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali di cui all’articolo 6, comma 1, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di età di sessantasette anni. Il personale già in servizio cessa dalle predette attività e direzione al compimento dell’età di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999 avrà compiuto sessantasei anni e all’età di sessantotto anni se alla predetta data avrà compiuto sessanta anni. I protocolli d’intesa tra le regioni e le Università e gli accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le Università e le aziende sanitarie ai sensi dell’articolo 6, comma 1, disciplinano le modalità e i limiti per l’utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente correlate all’attività didattica e di ricerca (2).
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a rapporto convenzionale di cui all’articolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione (3).
4. Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per l’attività svolta, in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti di cui all’articolo 8 (4) (5).
(1) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 22, L. 4 novembre 2010, n. 183. Vedi, anche, il comma 3 del medesimo art. 22.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 marzo 2001, n. 71 (Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 12 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico universitario di cui all’art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla, direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di età ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d’intesa tra università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalità e dei limiti per l’utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all’attività didattica e di ricerca.
(3) Per la sospensione dell’efficacia della disposizione di cui al presente comma vedi il comma 2-ter dell’art. 8 del presente provvedimento, aggiunto dall’art. 6,D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).
(4)  Articolo aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
(5) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 303 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15-nonies aggiunto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sollevate in riferimento agli articoli 3, 9, 36, 76 e 77 della Cost.

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D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative.
(Art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 27 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall’art. 2 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, nonché dall’art. 27, comma 2 e dall’art. 45, comma 16 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 3 (1).
(1) Articolo così sostituito dal comma 1 dell’art. 68, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

HYPERLINK “http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8593D80A-CF2A-427F-A012-CED4884F9EFE/0/20111222_L_214.pdf”Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione del  HYPERLINK “http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9A1E3559-4769-483E-9E1E-BE886A784A41/0/20111206_DL_201.pdf”Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 276 –

Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
3.  Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; (1)
b)  «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. (1)
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a)  62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;
d)  per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.
7.  Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settant’anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all’articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse.(2)
8.A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.(2)
9.Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, un’età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L’articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato. (2)
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.(2)
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12.A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l’accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole “e all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,” aggiungere le seguenti: “e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica”;
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età” sono sostituite dalle seguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”;
c) al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola “anagrafici”.
13 Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell’articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14.Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: (3)
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; (1)
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; (1)
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; (1)
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; (1)
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’ articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio. (1)
15 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell’ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo. (4)
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni. (5)
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell’aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all’articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (0), convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito della medesima procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all’articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all’adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.
17.Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’ articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all’ articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: (8)
– al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle seguenti: “2008-2011” e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole “per gli anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2011”;
– al comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente: “2012” e le parole: “con un’età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalle seguenti: “con i requisiti previsti dalla Tabella B”;
– al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011” e “al comma 5”;
– dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
“6-bis. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.”;
– al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6 e 6-bis”.
17-bis.  Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. (6)
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.(2)
19.All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole “, di durata non inferiore a tre anni,” sono soppresse.
20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (00), anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. (68)
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.(2)
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. (2)
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: (3)
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell’ articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato. (4)
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l’anno 2012 con 200 milioni di euro, e con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l’anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo. (2)
27-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l’anno 2013. (5)
28.Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell’accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell’adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e della politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell’accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell’assolvimento del disposto dell’art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.(2)
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (000), le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
31-bis.Al primo periodo del comma 22-bis dell’ articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro». (7)

[0] NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78».
[00] NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165».
[000] NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 23 luglio 2000, n. 212».
[1] Lettera così modificata dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
[3] Alinea così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
[5] Comma inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
[6] Comma così rinumerato e modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
[8] Alinea così sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti; lavorazione e trasformazione delle  sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; elettrodomestici; altri strumenti ed apparecchi; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori;
confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo (cfr. D.Lgs. n. 67/2011. Allegato 1-Elenco n. 1).