Il processo del lavoro alla luce della l. 4 novembre 2010 –  collegato lavoro alla finanziaria 2010.
a cura di Alfonso Emiliano Buonaiuto, Avvocato

Il legislatore, con l. 4 novembre 2010 n. 183, “Collegato lavoro alla legge finanziaria 2010” nell’ambito di una più ampia riforma del diritto sostanziale dei rapporti di lavoro e del mercato del lavoro, ha introdotto rilevanti  modifiche nel rito de lavoro.
Di importanza cruciale nel provvedimento sono gli articoli relativi al processo del lavoro che rendono facoltativo il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali e in particolare quelli relativi all’arbitrato. Viene altresì rivista la disciplina sulla certificazione dei contratti ampliandone sia il campo di applicazione sia rafforzando il suo valore vincolante.
Analizziamo ora in dettaglio le novità introdotte.
CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
L’art 30 della L. 183/2010, detta disposizioni in tema di certificazioni dei contratti di lavoro; in particolare modifica alcune disposizioni dell’art 75 d.lgs.276/2003.
Il fine è quello di allargare l’ambito di applicazione della certificazione. Il nuovo articolo 75 infatti non contiene più l’elencazione dei contratti che possono essere certificati ma, afferma che:“Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo”.
Le parti possono far attestare che il contratto che si sottoscrive ha i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge. Con la certificazione si stabiliscono a priori gli effetti che discendono dal contratto stabilendo con certezza i diritti e doveri cui sono tenute le parti del contratto.
Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
le Direzioni provinciali del lavoro e le province;
le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie;
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente in determinati casi;
i consigli provinciali dei consulenti del lavoro.
Il comma 1 dell’art 30, afferma che  in materia di lavoro pubblico e privato, in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all’articolo 409 cod. proc. civ., contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
Ne consegue che, ai sensi del comma 2, nella qualificazione del contratto e nell’interpretazione delle clausole, il giudice non può discostarsi dalla valutazione delle parti espressa in sede di certificazione, fatto salvo il caso della erronea qualificazione del contratto, del vizio del consenso o della difformità tra quanto prima certificato e quello effettivamente attuato dopo.
Il comma 3 affronta la problematica della valutazione delle motivazioni alla base del licenziamento: “Il giudice, ai fini della valutazione, deve tener presenti le tipizzazioni della giusta causa e del giustificato motivo presenti nei contratti collettivi o nei contratti individuali certificati avanti ad una delle commissioni previste dalla legge. Nella definizione delle conseguenze da riconnettere al licenziamento il giudice deve tenere conto dei parametri fissati dalla contrattazione, delle dimensioni aziendali e dell’attività esercitata dal datare, delle dimensioni e delle condizioni riferite all’attività dello stesso datare, dell’anzianità e delle condizioni del lavoratore, della situazione del mercato del lavoro locale e del comportamento delle parti anche prima del licenziamento”.
Nulla viene modificato in merito alla procedura di certificazione prevista dall’art 78 D.Lgs 276/2003:
La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
L’inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione.
Il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza e, l’atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere nonchè,  esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi,  previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Nei confronti dell’atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l’autorità giudiziaria.
LA NUOVA DISCIPLINA DEL PROCESSO DEL LAVORO
L’art. 31 della l. 183/2010 riforma in profondità il rito del lavoro.
Le novità sostanziali sono:
1) Soppressione dell’obbligo del tentativo di conciliazione extragiudiziale;
2) Conciliazione giudiziale;
3) Modalità alternative di conciliazione e risoluzione arbitrale delle controversie;
4) Risoluzione arbitrale della controversia mediante clausola compromissoria inserita nel contratto di lavoro;
5) Uniformità del sistema di conciliazione tra settore pubblico e privato.
In dettaglio:
1) Soppressione dell’obbligo del tentativo di conciliazione extragiudiziale
In primo luogo, non è più obbligatorio il tentativo di conciliazione extragiudiziale, a meno che la controversia, come fatto rilevare sopra, non riguardi l’atto di certificazione del contratto di lavoro. Non essendo più il tentativo de quo condizione di procedibilità della domanda, si è proceduto alla abrogazione degli artt. 410 bis e 412 bis cod. proc civ.
Chi intende comunque promuovere prima del giudizio un tentativo di conciliazione, potrà farlo innanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione Provinciale del lavoro competente o prevista dal CCNL, come previsto dai nuovi artt. 410 e 411 cod. proc. civ. La comunicazione della richiesta di tentare la conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso dei termini di decadenza, per la durata del tentativo stesso e per i venti giorni successivi alla sua conclusione.
La procedura di conciliazione innanzi la DPL competente per territorio ai sensi dell’art. 413 cod. proc. civ., definita conciliazione in sede amministrativa, si svolge secondo l’iter seguente:
a) La richiesta del tentativo di conciliazione, debitamente sottoscritta, va consegnata o spedita alla DPL (ed in copia alla parte avversa) e deve contenere: le generalità delle parti, l’indicazione del luogo ove è sorto il rapporto di lavoro ovvero dove è ubicata l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale svolgeva la sua attività al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il luogo dove si vogliono ricevere eventuali comunicazioni e l’esposizione degli argomenti in fatto e diritto posti a base della richiesta.
b) Nel caso intenda accettare, la controparte deve depositare entro venti giorni presso la commissione di conciliazione una memoria difensiva. Nei dieci giorni successivi, la commissione fissa la comparizione delle parti per svolgere il tentativo di conciliazione che deve tenersi entro i trenta giorni successivi. Se tuttavia i venti giorni trascorrono senza che ci sia stata alcuna iniziativa, le parti hanno facoltà di rivolgersi al giudice del lavoro.
c) Se la conciliazione ha esito positivo (anche parziale), si redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dai componenti la commissione. Tale verbale, su istanza di parte, potrà divenire titolo esecutivo previo decreto giudiziale.
d)  Se al contrario la conciliazione non riesce, la commissione formula comunque una proposta di accordo transattivo, alle quali le parti possono aderire o meno. In quest’ultimo caso, in sede di giudizio, il magistrato terrà conto del rifiuto di accettare la proposta ove non adeguatamente motivato.
La conciliazione in sede sindacale si presenta come alternativa a quella dinanzi all’ufficio provinciale del lavoro: essa viene attivata sulla base di procedure previste da contratti e accordi collettivi.
Laddove la conciliazione venga raggiunta, il relativo verbale deve essere depositato, a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale, presso l’Ufficio provinciale del lavoro.
Il direttore dell’ufficio, accertata l’autenticità del verbale, provvede a depositarlo presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato formato dove il giudice, verificatane la regolarità formale, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se la conciliazione non riesce, si applicano le norme dettate per la conciliazione in sede amministrativa.
Ai sensi dell’art. 31, comma 13 della l. 183/2010, il tentativo di conciliazione può essere espletato anche dinnanzi alle commissioni di certificazione secondo la disciplina di cui all’art. 410 cod. proc. civ.
2) Conciliazione giudiziale
Nel caso di ricorso giudiziale, il giudice formula alle parti una proposta di accordo transattivo. Nel caso di mancata comparizione ovvero di ingiustificato rifiuto della proposta, il giudice ne terrà conto ai fini della decisione della lite. (art. 420, comma 1, cod. proc. civ.).
3) Modalità alternative di conciliazione e risoluzione arbitrale delle controversie.
Il nuovo art. 412 cod. proc. civ., faculta le parti ad affidare alla DPL la risoluzione della controversia in via arbitrale, durante lo svolgimento del tentativo di conciliazione ovvero in caso di mancata riuscita.
Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
a) il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato;
b) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha effetto di legge tra le parti e le relative transazioni e rinunce non sono impugnabili.
Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter cod. proc. civ. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi del citato art. 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
Ai sensi dell’art. 412 ter cod. proc. civ., la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il legislatore, all’art. 412 quater cod. proc. civ. ha poi previsto un’ulteriore procedura a disposizione delle parti: il ricorso ad un collegio di conciliazione e arbitrato irrituale.
Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell’arbitro di parte e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se la parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l’indicazione dei mezzi di prova. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.
Il collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.
All’udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, il verbale su istanza di parte, acquista efficacia di titolo esecutivo.
In caso di esito negativo, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all’immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l’assunzione delle stesse e la discussione orale.
La controversia è decisa, entro venti giorni dall’udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha effetto di legge tra le parti e le relative transazioni e rinunce non sono impugnabili.
Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
Resta ferma la possibilità per le parti di ricorrere al giudice del lavoro o di avvalersi delle altre procedure di conciliazione e arbitrato, tra le quali la definizione arbitrale della lite innanzi alle commissioni di certificazione, che possono istituire apposite camere arbitrali ovvero stipulare convenzioni con le quali prevedere la costituzione di camere arbitrali unitarie (art. 31, comma 12, l. 183/2010).
4) Risoluzione arbitrale della controversia mediante clausola compromissoria inserita nel contratto di lavoro.
Il datore di lavoro ed il lavoratore possono altresì pattuire clausole compromissorie di cui all’art. 808 cod. proc. civ., con le quali rimettere ad arbitri eventuali controversie, rinviando alle procedure arbitrali di cui all’art. 412 e 412 quater cod. proc. civ.
Si tratta di un punto critico della riforma sulla quale lo stesso Capo dello Stato era intervenuto, rinviando alle Camere il precedente testo normativo.
La clausola può essere inserita nel contratto alle seguenti condizioni:
a) Deve essere previsto da accordi interconfederali e contratti collettivi di lavoro stipulati dalle maggiori organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
b) la clausola compromissoria deve essere stata certificata da una commissione di certificazione  dei contratti di lavoro di cui all’art. 76, comma 1, del d.lgs. 276/2003.
In ossequio ai rilievi del Presidente della Repubblica, si prevede che, a tutela della libertà dell’arbitrato, le commissioni di certificazione accertano, all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi.
La clausola compromissoria, ad ogni modo, non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro; vale a dire in caso di licenziamenti.
Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato. Per le restanti parti, nulla cambia rispetto alla stesura originaria della L. 183/2010.
In mancanza di accordi interconfederali o contratti collettivi da stipularsi entro il 23 marzo 2011, il Ministero del Lavoro convoca le parti sociali ed assegna ulteriori sei mesi di tempo per giungere ad un accordo, attuando, in tale torno di tempo, ogni iniziativa volta al raggiungimento dell’accordo stesso. In caso contrario, si prevede che il Ministro entro 6 mesi dalla convocazione, emani un decreto che individui in via sperimentale le modalità di attuazione e di piena operatività della norma.
5) Uniformità del sistema di conciliazione tra settore pubblico e privato.
Alle controversie di lavoro del settore pubblico si applicheranno gli artt. 410, 411, 412, 412 ter e 412 quater cod. proc. civ., attesa l’abrogazione degli artt. 65 e 66 D.Lgs. 165/2001. Le controversie in parola potranno altresì essere rimesse alle camere arbitrali ai sensi dell’art. 31, comma 12, l. 183/2010.
LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL WELFARE.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di  fornire indirizzi applicativi, ha emanato la circolare 25 novembre 2010, n. 3428, sottolineando la limitata possibilità operativa degli organi già esistenti che opererann osolo in regime di prorogatio.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 3 del D.L. n. 293/1994, la prorogatio è limitata esclusivamente all’adozione degli “gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità”, tra i quali anche quelli di trattazione delle istanze di conciliazione nel frattempo intervenute.
Tuttavia, poiché ai sensi dell’art. 4, c. 1, del citato decreto legge, “entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti”, la circolare sollecita i direttori delle Direzioni provinciali del lavoro a procedere nel più breve tempo possibile a richiedere alle Organizzazioni sindacali e alle Associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale la designazione dei propri rappresentanti, un componente effettivo e uno supplente, che saranno chiamati a formare la Commissione e le sottocommissioni, provvedendo conseguentemente, entro e non oltre l’8 gennaio 2011 (quarantacinquesimo giorno dal 24 novembre 2010), ad adottare il decreto direttoriale di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione.
La circolare evidenzia l’obbligo per i funzionari addetti di verificare che la richiesta di conciliazione presenti gli elementi essenziali previsti dal nuovo art. 410 cod. proc. civ., dovendo altrimenti dichiararne l’improcedibilità, salva la costituzione sanante del destinatario, con concessione dei termini per l’integrazione del caso e, conseguentemente, a difesa del convenuto.
In merito ai termini ed alle fasi del procedimento, se ne consente la dilatazione e lo slittamento solo in caso di accordo tra le parti, altrimenti dovendo ritenersi esaurita la fase stragiudiziale col libero avvio di quella processuale.
Atteso il silenzio del legislatore circa i criteri di gestione del procedimento nella fase transitoria, il Ministero ritiene che, per quanto concerne le istanze proposte prima del 24 novembre e, quindi alla stregua del previgente art. 410 cod. proc. civ., le commissioni, sia nel caso in cui abbiano già convocato le parti prima del 24 novembre, sia nell’ipotesi io cui non abbiano ancora fissato la data di convocazione, dovranno informare le parti sulla intervenuta non obbligatorietà del tentativo di conciliazione e sulla possibilità di portare a termine la conciliazione avanti la sede adita al fine di pervenire ad una transazione che avrà, in ogni caso, l’efficacia di cui all’ultimo comma dell’art. 2113 cod. civ.
In merito ai tentativi di conciliazione esperiti nel pubblico impiego privatizzato, in considerazione dell’abrogazione degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001, per quanto riguarda i Collegi già costituiti operanti alla data del 24 novembre, secondo la circolare il presidente dovrà comunicare agli altri arbitri ed alle parti che abbiano proposto il tentativo di conciliazione in base alla previgente normativa che, per effetto dell’abrogazione dell’art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001, il collegio cessa la propria attività ope legis, cosicché esse possano liberamente scegliere se procedere nell’espletamento o desistere, adendo il giudice del lavoro.
Invece, per le vertenze non ancora portate all’esame del collegio, pur se il tentativo è stato richiesto con il vecchio rito e gli arbitri sono stati nominati (o in corso di nomina) alla data del 24 novembre, gli Uffici dovranno comunicare che non è possibile attuare la vecchia procedura e che il tentativo facoltativo sarà svolto avanti alla commissione provinciale di conciliazione, ove ciascuna parte manifesti espressa volontà di procedere.
Ciò anche nell’ipotesi in cui non è terminata la fase prodromica alla costituzione del Collegio alla data del 24 novembre.
Le istanze promosse dopo l’entrata in vigore della l. 183/2010, andranno archiviate, stante l’intervenuta abrogazione degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001.
Infine, nel caso di conciliazione da attivarsi a seguito della sospensione del processo, incardinato ante legge n. 183/2010, disposta dal giudice ai sensi dell’art. 412 bis cod. proc. civ., quale condizione di procedibilità della domanda, gli Uffici provinciali del lavoro procederanno ad esaminarli secondo la normativa previgente.
BREVI CONSIDERAZIONI
Dopo i primi mesi di vigenza del nuovo articolo 410 cod. proc. civ. le statistiche registrano una riduzione del 60% dei tentativi di conciliazione innanzi alla commissioni provinciali di conciliazione e la totale assenza di richieste arbitrali sia avanti alla commissione sia con le forme di cui all’art. 412 ter cod. pro civ.
Se tale effetto era, in un certo qual modo, prevedibile, è ancora troppo presto per  fare valutazioni affidabili sull’effetto prodotto dalla l. 183/2011 sul rito del lavoro
Possiamo tuttavia svolgere qualche considerazione sulla ratio della nuova disciplina e su alcuni aspetti problematici della stessa.
Analogamente alle modifiche introdotte nel rito del lavoro nel 2008 e nel 2009, anche in questo caso l’intento del legislatore è stato quello di incidere sull’inefficienza della giustizia del lavoro pur lasciando intatto il modello processuale del 1973.
Alla luce di tale intenzione, appare poco comprensibile l’assenza di interventi sul processo previdenziale se solo si considera che le cause previdenziali ed assistenziali rappresentano ben più del 50% del contenzioso affidato alla cognizione dei giudici del lavoro, sì da essere oggetto di notevole attenzione in proposte di riforma avanzate negli ultimi anni in sedi istituzionali e nel dibattito dottrinale.  È questa una clamorosa carenza che pone seri interrogativi sulla concreta portata d’efficienza della riforma introdotta con il collegato lavoro.
Se negli annni 2008-2009 si sono introdotti strumenti di contrasto dell’abuso del processo, con la  HYPERLINK “http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000743367″l. n. 183/2010, l’obiettivo perseguito dal legislatore è stato quello della deflazione del contenzioso attraverso la valorizzazione dell’arbitrato irrituale in chiave alternativa alla giurisdizione.
Tuttavia, non può non apparire come un elemento di confusione la previsione di ben quattro diverse modalità di accesso all’arbitrato:la prima presso le Direzioni Provinciali del lavoro; la seconda dinanzi ad un Collegio composto ad hoc, su istanza delle parti; la terza, presso le sedi e con le modalità eventualmente individuate dalla contrattazione collettiva; la quarta ed ultima forma, presso le camere arbitrali costituite dagli organi di certificazione. Forse sarebbe stato più opportuno replicare la scelta compiuta in sede civile, attraverso l’introduzione ex lege 28/2010 di un unico istituto (quello della mediazione) e la precisa regolamentazione della sua procedura.
Altre perplessità sorgono con riferimento alla domanda se l’arbitrato costituisca effettivamente la giusta risposta alle esigenze di rapida definizione delle controversie in materia di diritto del lavoro, tenuto conto della qualità delle parti coinvolte e dell’esigenza di uniformità interpretativa.
Tali perplessità sono rafforzate dalle esperienze compiute nel passato, che hanno dimostrato come il ricorso alle forme di arbitrato già esistenti abbia avuto pocchissimo successo. Infine, anche con riguardo allo strumento della Certificazione, un rischio risiede nell’affidare una valutazione di estrema importanza per le parti contrattuali – quella sulla qualificazione del rapporto e sulle conseguenze da riconnettere all’eventuale recesso – ad organi che non
garantiscano uniformità interpretativa ed applicativa. Non va poi dimenticato che il ricorso alla Certificazione non preclude, seppur nei limiti previsti dalla normativa in esame, il ricorso alla tutela giudiziaria, rendendo dubbio il concreto impatto positivo dell’istituto in termini di deflazione del contenzioso.
Come fatto rilevare supra, il testo originario inerente l’arbitrato scaturente da clausola compromissoria è stato mutato a seguito del messaggio motivato alle Camere del 31 marzo 2010 del Presidente della Repubblica, nel quale, pur apprezzandosi l’intento di introdurre strumenti idonei a prevenire l’insorgere di controversie e di accelerarne le modalità di definizione, si sono espressi dubbi di ordine costituzionale circa la possibilità di pattuizione della clausola compromissoria da parte di un soggetto particolarmente debole nella fase di costituzione del rapporto.
Il capo dello Stato  ha altresì sollevato perplessità circa la flessibilizzazione della disciplina sostanziale del rapporto di lavoro immanente al riconoscimento all’arbitro del potere di decidere secondo equità. Il che, quanto ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, sempre secondo il messaggio presidenziale, poneva anche la necessità di chiarire se e a quali norme si potesse derogare senza ledere i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui  HYPERLINK “http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00009837&”all’art. 97 Cost. Ancora il Presidente della Repubblica ha rilevato la non conformità ai principi generali dell’ordinamento e l’incoerenza del riconoscimento dei suddetti poteri suppletivi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l’impostazione dello stesso comma 9 dell’art. 31 del collegato.
Le modifiche apportate al testo a  seguito dei rilievi de quibus, non avrebbero tuttavia del tutto sopito i dubbi di incostituzionalità.Ed invero, non può non rilevarsi la debolezza del lavoratore non assistito da tutela reale a resistere ad una proposta del datore di lavoro di previsione della clausola compromissoria.

BIBLIOGRAFIA
V. Speziale, La riforma della certificazione e dell’arbitrato nel “collegato lavoro”, in Dir. lav. Mercati, 2010, 147.
A. Vallebona, Una buona svolta del diritto del lavoro: il “collegato” 2010, in Mass. giur. lav., 2010, 213.
Collegato lavoro. Commento alla  HYPERLINK “http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000743367″legge 4 novembre 2010, n.  HYPERLINK “http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000743367″183, a cura di Tiraboschi, in I libri di Guida lav., 2010.
Per una tutela effettiva dei diritti dei lavoratori, Atti della tavola rotonda che ha avuto luogo presso il Cnel il 23 aprile 2010, in Riv. giur. lav., 2010, I, 360 ss.

GIURISPRUDENZA
Il verbale di conciliazione non può ritenersi qualificabile agli effetti di cui  HYPERLINK “http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00004969&”all’art. 411 c.p.c. nelle ipotesi in cui non risulti sottoscritto in sede sindacale, né dal rappresentante sindacale alla presenza ed in contestualità del lavoratore. In ipotesi siffatte, invero, non può attribuirsi al menzionato documento quella funzione di supporto che la legge riconosce al sindacato nella fattispecie conciliativa.
Cass. civ. Sez. lavoro, 10-02-2011, n. 3237

In tema di controversie di lavoro, qualora il giudice, nel rilevare l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412 bis cod. proc. civ. e nel disporre la sospensione del giudizio con assegnazione alle parti di un termine per espletare detto tentativo, abbia con ordinanza delibato la propria giurisdizione esclusivamente ai fini dell’impulso del processo e quale premessa del provvedimento di sospensione, non può ritenersi formato il giudicato in punto di giurisdizione e non è precluso al giudice di pronunziare nuovamente al riguardo. (Rigetta, App. Catania, 30/11/2007)
Cass. civ. Sez. lavoro, 16-03-2011, n. 6156

LEGISLAZIONE
L. 4-11-2010 n. 183 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 novembre 2010, n. 262, S.O.

Art. 30 Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro
1.  In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’ articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
2.  Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3.  Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell’ articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l’anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
4.  L’ articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 
«Art. 75. – (Finalità). – 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».
5.  All’ articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».
6.  Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 31  Conciliazione e arbitrato
1.  L’articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: 
«Art. 410. – (Tentativo di conciliazione). – Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413. 
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. 
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale. 
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. 
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte. 
La richiesta deve precisare: 
1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede; 
2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; 
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 
4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. 
Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. 
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».
2.  Il tentativo di conciliazione di cui all’ articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.
3.  L’articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: 
«Art. 411. – (Processo verbale di conciliazione). – Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. 
Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. 
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell’articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».
4.  All’articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».
5.  L’articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: 
«Art. 412. – (Risoluzione arbitrale della controversia). – In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. 
Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare: 
1) il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato; 
2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. 
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile. 
Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto».
6.  L’articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: 
«Art. 412-ter. – (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). – La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».
7.  All’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater».
8.  L’articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: 
«Art. 412-quater. – (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). – Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. 
Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. 
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell’arbitro di parte e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. 
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. 
In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l’indicazione dei mezzi di prova. 
Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva. 
Il collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima. 
All’udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell’articolo 411, commi primo e terzo. 
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all’immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l’assunzione delle stesse e la discussione orale. 
La controversia è decisa, entro venti giorni dall’udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. 
Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l’arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell’arbitro di parte, queste ultime nella misura dell’1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92. 
I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».
9.  Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all’ articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.
10.  In relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’ articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
11.  In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 10, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 10.
12.  Gli organi di certificazione di cui all’ articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’articolo 409 del medesimo codice e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.
13.  Presso le sedi di certificazione di cui all’ articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.
14.  All’ articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 1, le parole: «di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 76»;
b)  è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».
15.  Il comma 2 dell’ articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.
16.  Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.
17.  All’ articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
«Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».
18.  Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

.Nel messaggio del Capo dello Stato sull’originario testo che prevedeva la decisione secondo equità nel rispetto dei «principi generali dell’ordinamento», si evidenziava come con tale giudizio in deroga alle disposizioni di legge: «si incide sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale. Né può costituire garanzia sufficiente il generico richiamo del rispetto dei principi generali dell’ordinamento, che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili, al di là di quelli costituzionalmente garantiti; e comunque un aspetto così delicato non può essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, suscettibili di alimentare contenziosi che la legge si propone inoltre di evitare. Perplessità ulteriori suscita la estensione della possibilità di ricorrere a tale tipo di arbitrato anche in materia di pubblico impiego: in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i princìpi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa sanciti  HYPERLINK “http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00009837&”dall’art. 97 della Costituzione».
P. Alleva, in Per una tutela effettiva dei diritti dei lavoratori, Atti della tavola rotonda che ha avuto luogo presso il Cnel il 23 aprile 2010, in Riv. giur. lav., 2010, I, 364.