{"id":9,"date":"2015-07-02T11:19:47","date_gmt":"2015-07-02T09:19:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/ita\/?p=8"},"modified":"2015-07-07T18:02:35","modified_gmt":"2015-07-07T16:02:35","slug":"diritto-e-cosmo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/diritto-e-cosmo\/","title":{"rendered":"Diritto e cosmo"},"content":{"rendered":"<p>Il complesso delle norme applicabili alle attivit\u00e0 cosmiche, definito dalla dottrina nordamericana \u201cSpace law\u201d e da quella tedesca \u201cWeltraumrecht\u201d, \u00e8 noto in Italia come \u201cDiritto Cosmico Internazionale\u201d.<br \/>\nLa natura di questa nuova branca del diritto internazionale \u00e8 stata oggetto di profonde controversie, a tutt&#8217;oggi non ancora sopite.<br \/>\nAgli albori dell&#8217;Era Spaziale, verso la fine degli anni &#8217;50 del secolo scorso, l&#8217;opinione prevalente era che la disciplina giuridica delle attivit\u00e0 cosmiche fosse gi\u00e0 ricavabile, quantomeno nelle sue regole generali, dalla Convenzione di Parigi del 3 ottobre 1919 e da quella di Chicago del 7 dicembre 1944, ovvero i trattati cui si deve la codificazione dei principi consuetudinari in materia di\u00a0 navigazione aerea.<br \/>\nAll&#8217;interno di tale corrente dottrinaria, tuttavia, coesistono due posizioni\u00a0 nettamente contrapposte circa l&#8217;interpretazione da dare ai\u00a0 primi articoli delle due Convenzioni che attribuiscono agli Stati la sovranit\u00e0 completa ed esclusiva sullo spazio atmosferico al di sopra dei loro rispettivi territori.<br \/>\nSecondo alcuni, il principio de quo, sebbene riferito al solo spazio atmosferico rilevante all&#8217;epoca della stipula delle Convenzioni, andrebbe automaticamente esteso anche agli spazi cosmici; secondo altri, invece, proprio la sottoposizione alla sovranit\u00e0 dei singoli Stati dello spazio atmosferico, implicherebbe, a contrario, la libert\u00e0 degli spazi extratmosferici.<br \/>\nEntrambe le posizioni, tuttavia, non tengono conto del fatto che le Convenzioni indicate si occupano esclusivamente della navigazione aerea e della zona in cui essa \u00e8 tecnicamente possibile.<br \/>\nIl 26 gennaio 1967 l&#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite approv\u00f2 una Convenzione sui principi relativi all&#8217;esplorazione e all&#8217;uso dello spazio extratmosferico, inclusi la Luna e gli altri astri.<br \/>\nTale Convenzione risolve in base a dati naturalistici il problema della natura giuridica degli spazi cosmici, distinguendo nettamente tra zone attribuite alla sovranit\u00e0 delle diverse compagini statali (atmosfera) e zone appartenenti all&#8217;intera Umanit\u00e0 (extratmosfera).<br \/>\nAppare evidente come la soluzione fondata su dati naturalistici abbia mutuato i propri concetti base dalla dottrina relativa al regime giuridico dei mari: mare territoriale, soggetto alla sovranit\u00e0 dello Stato rivierasco e mare libero, res communis omnium.<br \/>\nAnche tale posizione non appare soddisfacente in quanto i suoi teorizzatori sostituiscono il dato tecnico al dato giuridico, senza formulare la quaestio iuris ovvero l&#8217;ipotesi normativa cui rapportare i dati dell&#8217;esperienza (cfr., QUADRI, R.,Prolegomeni al diritto internazionale cosmico, Milano 1958;\u2028Droit international cosmique, in \u201cRecueil des cours de l&#8217;Acad\u00e9mie de droit international de La Haye&#8221;, 1959, XCVIII, pp. 504-599).<br \/>\nIn considerazione della novit\u00e0 del fenomeno e dell&#8217;impossibilit\u00e0 di applicare analogicamente principi desunti da altre branche\u00a0 del diritto,\u00a0 la questio iuris, la domanda da porsi pertanto, non \u00e8: a chi appartengono gli spazi extraterrestri, ma quali attivit\u00e0 cosmiche sono vietate e quali permesse.<br \/>\nPossiamo affermare che le attivit\u00e0 cosmiche formano oggetto di un diritto di libert\u00e0.<br \/>\nSi tratta di un aspetto del generico diritto di libert\u00e0 esistente nel diritto internazionale, in virt\u00f9 della cosiddetta norma di chiusura, secondo la quale tutte le attivit\u00e0 che non sono vietate sono \u201bgiuridicamente&#8217; permesse, cio\u00e8 libere e come tali protette, nel senso di non poter essere impedite.<br \/>\nNe consegue che le libert\u00e0 cosmiche, come aspetto del generico \u201bdiritto di libert\u00e0&#8217;, hanno carattere marginale o residuo nel senso che esse si estendono fin dove non si imbattono in un diritto, riconosciuto agli Stati dal diritto internazionale, che sia incompatibile con il loro esercizio. Il problema quindi consiste nel determinare in quali casi le attivit\u00e0 di natura cosmica sono incompatibili con specifici diritti degli Stati. L&#8217;unico principio che si possa formulare al riguardo \u00e8 che l&#8217;impiego di mezzi cosmici \u00e8 illecito ove violi l&#8217;integrit\u00e0 dell&#8217;ordine territoriale degli Stati in pace o neutrali; \u00e8 lecito in quanto tale impiego sia indifferente rispetto alla detta integrit\u00e0. In altri termini, i mezzi cosmici non devono alterare la situazione di tutte le attivit\u00e0 attribuite alla potest\u00e0 di governo degli Stati sottostanti. Allo stato attuale della tecnica, il problema sussiste solo per i mezzi cosmici diretti da una parte all\u2019altra della superficie terrestre (missili balistici), ma in futuro la costruzione di mezzi capaci di operare il lancio da stazioni spaziali o basi poste su asteroidi, satelliti e pianeti extraterrestri potrebbe dar vita a vere e proprie \u201cguerre stellari\u201d, in quanto non pu\u00f2 ritenersi vietato la costruzione e l\u2019&#8217;impiego di mezzi cosmici armati, malgrado l\u2019art. 4 della Convenzione di codificazione del diritto cosmico, del 1967, sancisca la totale smilitarizzazione e denuclearizzazione dello spazio atmosferico e dei corpi celesti.<br \/>\nPer quel che concerne la condizione giuridica dei mezzi cosmici, va detto che essi sono assimilabili all&#8217;attivit\u00e0 stessa fin quando ne adempiono la funzione. Ne consegue che l&#8217;intercettare, il deviare o il distruggere un mezzo cosmico costituisce un atto illecito, in quanto impedimento di una libera attivit\u00e0. Ed invero, l\u2019art. 8 della Convenzione del 1967 riserva allo Stato che ha effettuato il lancio l&#8217;esclusivo \u201bcontrollo&#8217; e l&#8217;esclusiva \u201bgiurisdizione&#8217; sul mezzo. Per rendere poi pi\u00f9 agevole l&#8217;identificazione dello Stato di lancio, e conseguentemente pi\u00f9 certo l&#8217;obbligo degli altri Stati di astenersi dall&#8217;interferire nell&#8217;attivit\u00e0 del mezzo, l&#8217;Assemblea generale dell&#8217;ONU ha approvato e aperto alla ratifica degli Stati membri una Convenzione sull&#8217;immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio, prevedendo l&#8217;obbligo, per gli Stati contraenti, della tenuta di un apposito registro con l&#8217;indicazione di una serie di dati relativi a ciascun oggetto.<br \/>\nAi principi comuni si ispira anche la Convenzione ONU sulla responsabilit\u00e0 per danni causati da oggetti spaziali, del 29 marzo 1972. La Convenzione ribadisce la responsabilit\u00e0 dello Stato, o degli Stati, del lancio, e stabilisce che, per i danni causati sulla superficie terrestre o agli aerei in volo, tale responsabilit\u00e0 sia oggettiva, cio\u00e8 indipendente da colpa, mentre, per i danni ad altri oggetti spaziali sia nell&#8217;atmosfera che negli spazi extratmosferici, essa sussista solo se sia provata la colpa dello Stato e pi\u00f9 particolarmente delle persone addette al lancio (art. 2).<br \/>\nConcludiamo questo breve excursus con una nota di colore.<br \/>\nNel 1961, l&#8217;Associazione interamericana degli avvocati, durante una riunione tenutasi a Bogot\u00e0,\u00a0 adott\u00f2 la Magna Carta dello Spazio che, nella Parte II, Affari Interplanetari, specifica:\u201dNel caso che venga dimostrata l&#8217;esistenza di esseri intelligenti su un altro mondo, la loro sovranit\u00e0 sar\u00e0 riconosciuta e le leggi rispettate da tutti i popoli della Terra. Nessuna nazione o gruppo di nazioni terrestri intraprender\u00e0 mai aggressioni, conquiste n\u00e9 azioni belliche di alcun\u00a0 tipo contro altri mondi abitati del sistema solare. La Terra perseguir\u00e0 una politica di pace in tutto l&#8217;universo\u201d.<br \/>\nTrattandosi di avvocati, ci sar\u00e0 da fidarsi&#8230;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il complesso delle norme applicabili alle attivit\u00e0 cosmiche, definito dalla dottrina nordamericana \u201cSpace law\u201d e da quella tedesca \u201cWeltraumrecht\u201d, \u00e8 noto in Italia come \u201cDiritto Cosmico Internazionale\u201d. La natura di questa nuova branca del diritto internazionale \u00e8 stata oggetto di profonde controversie, a tutt&#8217;oggi non ancora sopite. Agli albori dell&#8217;Era Spaziale, verso la fine degli&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":120,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9\/revisions\/120"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}