{"id":7,"date":"2015-07-02T10:56:35","date_gmt":"2015-07-02T10:56:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/ita\/?p=4"},"modified":"2015-07-02T10:56:35","modified_gmt":"2015-07-02T10:56:35","slug":"alle-origini-del-diritto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/alle-origini-del-diritto\/","title":{"rendered":"Alle origini del diritto"},"content":{"rendered":"<p>La teoria istituzionale, come \u00e8 noto, postula che il diritto si identifica con la societ\u00e0 organizzata, ossia con l\u2019istituzione.<br \/>\nLa dottrina de qua pone in evidenza il fatto che non possa esistere diritto al di fuori di una organizzazione, di una societ\u00e0 organizzata. Santi Romano, il pi\u00f9 eminente tra i teorici istituzionalisti, sostiene che il diritto non \u00e8 un prodotto sociale, perch\u00e9 \u00e8 nella necessit\u00e0 che trova il fondamento ed \u00e8 la necessit\u00e0 stessa diritto. Ergo, l\u2019istituzione non produce diritto, ma \u00e8 essa stessa diritto.<br \/>\nLe istituzioni derivano dalla necessit\u00e0 di organizzare un insieme di bisogni e di esigenze sociali in maniera autonoma. Il giurista palermitano pone a fondamento del concetto di istituzione gli aforismi ubi societas ibi ius e ubi ius ibi societas , intendendo affermare che non \u00e8 ammissibile una societ\u00e0 senza diritto, ovvero senza organizzazione.<br \/>\nLa profonda intuizione di Santi Romano \u00e8 stata confermata dagli archeologi, i quali hanno accertato che le prime tracce di diritto risalgono alla prima civilt\u00e0 umana, ai Sumeri.<br \/>\nPopolo di origine sconosciuta e misteriosa, i Sumeri vissero in Mesopotamia per oltre mille anni tra il IV ed il III millennio a.C. Essi inventarono la scrittura e furono sempre loro ad elaborare la prima raccolta di leggi.<br \/>\nIl Codice di Hammurabi, infatti, il pi\u00f9 noto tra i codici dell\u2019antichit\u00e0, risalente al XVIII secolo a.C., non \u00e8 affatto il primo codice di leggi della Mesopotamia: il re babilonese, nel redigerlo, si era riferito ad una tradizione plurisecolare le cui radici affondano nel mondo sumerico della fine del terzo millennio a.C.<br \/>\nIl pi\u00f9 antico codice sumero (in realt\u00e0, una raccolta di leggi), \u00e8 quello di Ur-Nammu, fondatore della III dinastia di Ur, che regn\u00f2 dal 2113 al 2096 a.C. sul paese di Sumer e di Akkad. Il testo \u00e8 sumero.<br \/>\nUn altro codice \u00e8 quello di Lipit-Ishtar, re di Isin, che govern\u00f2 dal 1934 al 1924 a.C. su un vasto territorio comprendente anche le citt\u00e0 di Nippur, Ur, Uruk ed Eridu.<br \/>\nIn questo ultimo periodo, l\u2019egemonia sumera \u00e8 terminata ed i semiti stanno avendo il sopravvento, ma il codice \u00e8 redatto ancora in sumero e vi permangono ancora valori tipici della cultura di Sumer, quali, ad esempio, la ritrosia nell\u2019applicare la pena di morte, che veniva comminata solo in casi di estrema gravit\u00e0.<br \/>\nI Sumeri, infatti, preferivano soddisfare la vittima attraverso un congruo risarcimento per il danno subito. Leggiamo, infatti, nel codice di Ur-Nammu:\u201dSe un uomo ad un uomo, con uno strumento\u2026ha tagliato il piede: 10 sicli d\u2019argento dovr\u00e0 pagare; se un uomo ad un uomo, con un\u2019arma ha rotto l\u2019osso\u20261 mina d\u2019argento dovr\u00e0 pagare [\u2026]\u201d.<br \/>\nNon erano previste torture, punizioni fisiche e neppure l\u2019imprigionamento.<br \/>\nMolti hanno fatto notare la relativa \u2013 per l\u2019epoca \u2013 mitezza delle leggi sumere. E\u2019 infatti completamente assente la legge del taglione, che \u00e8 invece alla base del codice di Hammurabi, nonch\u00e9 della legge mosaica, che, con ogni probabilit\u00e0, deriva proprio dal testo del re babilonese.<br \/>\nAccanto alle raccolte di leggi, tuttavia, ci sono pervenute anche tavolette che registrano fattispecie concrete, raccolte come documentazione comparativa. Eccone un esempio:<br \/>\nVerdetto definitivo: Dingirshaga\u00a0 figlio di Utukidu, ha acquistato al suo pieno prezzo di cinque sicli d\u2019argento Nimmen-Baba, la schiava, da Nameginidu, sua madre. Ur-Baba e Lugalmarku sono i testimoni registrati sulla tavoletta riguardante il caso.\u00a0 Dingirshaga ha portato questa tavola davanti al giudice e Nameginidu ha giurato per il re che ella sulla questione della schiava non sarebbe pi\u00f9 ritornata (contestando). La schiava \u00e8 stata assegnata definitivamente a Dingirshaga. Il commissario era Ina. Lushara, L\u00f9ebgala, Ursatarana (e) Ludingirra erano i giudici in quest\u2019azione giudiziaria. Anno successivo a quello in cui fu distrutta la citt\u00e0 di Simanun.<br \/>\nIl documento dimostra la incredibile modernit\u00e0 delle pratiche giudiziarie sumere, ma anche, ove si pensi alle questioni dibattute negli odierni nostri tribunali, la immutabile natura litigiosa dell\u2019uomo.<\/p>\n<p><em>Alfonso Emiliano Buonaiuto<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La teoria istituzionale, come \u00e8 noto, postula che il diritto si identifica con la societ\u00e0 organizzata, ossia con l\u2019istituzione. La dottrina de qua pone in evidenza il fatto che non possa esistere diritto al di fuori di una organizzazione, di una societ\u00e0 organizzata. 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