{"id":60,"date":"2015-07-02T11:39:40","date_gmt":"2015-07-02T09:39:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/ita\/?p=60"},"modified":"2021-01-04T17:41:44","modified_gmt":"2021-01-04T16:41:44","slug":"il-processo-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/il-processo-del-lavoro\/","title":{"rendered":"Il processo del lavoro"},"content":{"rendered":"<p><strong>Il processo del lavoro alla luce della l. 4 novembre 2010 &#8211;&nbsp; collegato lavoro alla finanziaria 2010.<\/strong><br \/>\n<em>a cura di Alfonso Emiliano Buonaiuto, Avvocato<\/em><\/p>\n<p>Il legislatore, con l. 4 novembre 2010 n. 183, \u201cCollegato lavoro alla legge finanziaria 2010\u201d nell\u2019ambito di una pi\u00f9 ampia riforma del diritto sostanziale dei rapporti di lavoro e del mercato del lavoro, ha introdotto rilevanti&nbsp; modifiche nel rito de lavoro.<br \/>\nDi importanza cruciale nel provvedimento sono gli articoli relativi al processo del lavoro che rendono facoltativo il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali e in particolare quelli relativi all&#8217;arbitrato. Viene altres\u00ec rivista la disciplina sulla certificazione dei contratti ampliandone sia il campo di applicazione sia rafforzando il suo valore vincolante.<br \/>\nAnalizziamo ora in dettaglio le novit\u00e0 introdotte.<br \/>\nCERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO<br \/>\nL\u2019art 30 della L. 183\/2010, detta disposizioni in tema di certificazioni dei contratti di lavoro; in particolare modifica alcune disposizioni dell\u2019art 75 d.lgs.276\/2003.<br \/>\nIl fine \u00e8 quello di allargare l\u2019ambito di applicazione della certificazione. Il nuovo articolo 75 infatti non contiene pi\u00f9 l\u2019elencazione dei contratti che possono essere certificati ma, afferma che:\u201cAl fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo\u201d.<br \/>\nLe parti possono far attestare che il contratto che si sottoscrive ha i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge. Con la certificazione si stabiliscono a priori gli effetti che discendono dal contratto stabilendo con certezza i diritti e doveri cui sono tenute le parti del contratto.<br \/>\nSono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:<br \/>\ngli enti bilaterali costituiti nell\u2019ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell\u2019ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;<br \/>\nle Direzioni provinciali del lavoro e le province;<br \/>\nle universit\u00e0 pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie;<br \/>\nil Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente in determinati casi;<br \/>\ni consigli provinciali dei consulenti del lavoro.<br \/>\nIl comma 1 dell\u2019art 30, afferma che&nbsp; in materia di lavoro pubblico e privato, in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all\u2019articolo 409 cod. proc. civ., contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale \u00e8 limitato esclusivamente, in conformit\u00e0 ai princ\u00ecpi generali dell\u2019ordinamento, all\u2019accertamento del presupposto di legittimit\u00e0 e non pu\u00f2 essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.<br \/>\nNe consegue che, ai sensi del comma 2, nella qualificazione del contratto e nell\u2019interpretazione delle clausole, il giudice non pu\u00f2 discostarsi dalla valutazione delle parti espressa in sede di certificazione, fatto salvo il caso della erronea qualificazione del contratto, del vizio del consenso o della difformit\u00e0 tra quanto prima certificato e quello effettivamente attuato dopo.<br \/>\nIl comma 3 affronta la problematica della valutazione delle motivazioni alla base del licenziamento: \u201cIl giudice, ai fini della valutazione, deve tener presenti le tipizzazioni della giusta causa e del giustificato motivo presenti nei contratti collettivi o nei contratti individuali certificati avanti ad una delle commissioni previste dalla legge. Nella definizione delle conseguenze da riconnettere al licenziamento il giudice deve tenere conto dei parametri fissati dalla contrattazione, delle dimensioni aziendali e dell\u2019attivit\u00e0 esercitata dal datare, delle dimensioni e delle condizioni riferite all\u2019attivit\u00e0 dello stesso datare, dell\u2019anzianit\u00e0 e delle condizioni del lavoratore, della situazione del mercato del lavoro locale e del comportamento delle parti anche prima del licenziamento\u201d.<br \/>\nNulla viene modificato in merito alla procedura di certificazione prevista dall\u2019art 78 D.Lgs 276\/2003:<br \/>\nLa procedura di certificazione \u00e8 volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.<br \/>\nL\u2019inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorit\u00e0 pubbliche nei confronti delle quali l\u2019atto di certificazione \u00e8 destinato a produrre effetti. Le autorit\u00e0 pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione.<br \/>\nIl procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza e, l\u2019atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l\u2019autorit\u00e0 cui \u00e8 possibile ricorrere nonch\u00e8,&nbsp; esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi,&nbsp; previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.<br \/>\nGli effetti dell\u2019accertamento dell\u2019organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell\u2019articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.<br \/>\nNei confronti dell\u2019atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l\u2019atto stesso \u00e8 destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<br \/>\nLA NUOVA DISCIPLINA DEL PROCESSO DEL LAVORO<br \/>\nL\u2019art. 31 della l. 183\/2010 riforma in profondit\u00e0 il rito del lavoro.<br \/>\nLe novit\u00e0 sostanziali sono:<br \/>\n1) Soppressione dell\u2019obbligo del tentativo di conciliazione extragiudiziale;<br \/>\n2) Conciliazione giudiziale;<br \/>\n3) Modalit\u00e0 alternative di conciliazione e risoluzione arbitrale delle controversie;<br \/>\n4) Risoluzione arbitrale della controversia mediante clausola compromissoria inserita nel contratto di lavoro;<br \/>\n5) Uniformit\u00e0 del sistema di conciliazione tra settore pubblico e privato.<br \/>\nIn dettaglio:<br \/>\n1) Soppressione dell&#8217;obbligo del tentativo di conciliazione extragiudiziale<br \/>\nIn primo luogo, non \u00e8 pi\u00f9 obbligatorio il tentativo di conciliazione extragiudiziale, a meno che la controversia, come fatto rilevare sopra, non riguardi l\u2019atto di certificazione del contratto di lavoro. Non essendo pi\u00f9 il tentativo de quo condizione di procedibilit\u00e0 della domanda, si \u00e8 proceduto alla abrogazione degli artt. 410 bis e 412 bis cod. proc civ.<br \/>\nChi intende comunque promuovere prima del giudizio un tentativo di conciliazione, potr\u00e0 farlo innanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione Provinciale del lavoro competente o prevista dal CCNL, come previsto dai nuovi artt. 410 e 411 cod. proc. civ. La comunicazione della richiesta di tentare la conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso dei termini di decadenza, per la durata del tentativo stesso e per i venti giorni successivi alla sua conclusione.<br \/>\nLa procedura di conciliazione innanzi la DPL competente per territorio ai sensi dell\u2019art. 413 cod. proc. civ., definita conciliazione in sede amministrativa, si svolge secondo l\u2019iter seguente:<br \/>\na) La richiesta del tentativo di conciliazione, debitamente sottoscritta, va consegnata o spedita alla DPL (ed in copia alla parte avversa) e deve contenere: le generalit\u00e0 delle parti, l\u2019indicazione del luogo ove \u00e8 sorto il rapporto di lavoro ovvero dove \u00e8 ubicata l\u2019azienda o una sua dipendenza alla quale \u00e8 addetto il lavoratore o presso la quale svolgeva la sua attivit\u00e0 al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il luogo dove si vogliono ricevere eventuali comunicazioni e l\u2019esposizione degli argomenti in fatto e diritto posti a base della richiesta.<br \/>\nb) Nel caso intenda accettare, la controparte deve depositare entro venti giorni presso la commissione di conciliazione una memoria difensiva. Nei dieci giorni successivi, la commissione fissa la comparizione delle parti per svolgere il tentativo di conciliazione che deve tenersi entro i trenta giorni successivi. Se tuttavia i venti giorni trascorrono senza che ci sia stata alcuna iniziativa, le parti hanno facolt\u00e0 di rivolgersi al giudice del lavoro.<br \/>\nc) Se la conciliazione ha esito positivo (anche parziale), si redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dai componenti la commissione. Tale verbale, su istanza di parte, potr\u00e0 divenire titolo esecutivo previo decreto giudiziale.<br \/>\nd)&nbsp; Se al contrario la conciliazione non riesce, la commissione formula comunque una proposta di accordo transattivo, alle quali le parti possono aderire o meno. In quest\u2019ultimo caso, in sede di giudizio, il magistrato terr\u00e0 conto del rifiuto di accettare la proposta ove non adeguatamente motivato.<br \/>\nLa conciliazione in sede sindacale si presenta come alternativa a quella dinanzi all\u2019ufficio provinciale del lavoro: essa viene attivata sulla base di procedure previste da contratti e accordi collettivi.<br \/>\nLaddove la conciliazione venga raggiunta, il relativo verbale deve essere depositato, a cura di una delle parti o per il tramite dell\u2019associazione sindacale, presso l\u2019Ufficio provinciale del lavoro.<br \/>\nIl direttore dell\u2019ufficio, accertata l\u2019autenticit\u00e0 del verbale, provvede a depositarlo presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione \u00e8 stato formato dove il giudice, verificatane la regolarit\u00e0 formale, lo dichiara esecutivo con decreto.<br \/>\nSe la conciliazione non riesce, si applicano le norme dettate per la conciliazione in sede amministrativa.<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 31, comma 13 della l. 183\/2010, il tentativo di conciliazione pu\u00f2 essere espletato anche dinnanzi alle commissioni di certificazione secondo la disciplina di cui all\u2019art. 410 cod. proc. civ.<br \/>\n2) Conciliazione giudiziale<br \/>\nNel caso di ricorso giudiziale, il giudice formula alle parti una proposta di accordo transattivo. Nel caso di mancata comparizione ovvero di ingiustificato rifiuto della proposta, il giudice ne terr\u00e0 conto ai fini della decisione della lite. (art. 420, comma 1, cod. proc. civ.).<br \/>\n3) Modalit\u00e0 alternative di conciliazione e risoluzione arbitrale delle controversie.<br \/>\nIl nuovo art. 412 cod. proc. civ., faculta le parti ad affidare alla DPL la risoluzione della controversia in via arbitrale, durante lo svolgimento del tentativo di conciliazione ovvero in caso di mancata riuscita.<br \/>\nNel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:<br \/>\na) il termine per l&#8217;emanazione del lodo, che non pu\u00f2 comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l&#8217;incarico deve intendersi revocato;<br \/>\nb) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l&#8217;eventuale richiesta di decidere secondo equit\u00e0, nel rispetto dei princ\u00ecpi generali dell&#8217;ordinamento e dei princ\u00ecpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.<br \/>\nIl lodo emanato a conclusione dell&#8217;arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha effetto di legge tra le parti e le relative transazioni e rinunce non sono impugnabili.<br \/>\nIl lodo \u00e8 impugnabile ai sensi dell&#8217;articolo 808-ter cod. proc. civ. Sulle controversie aventi ad oggetto la validit\u00e0 del lodo arbitrale irrituale, ai sensi del citato art. 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione \u00e8 la sede dell&#8217;arbitrato. Il ricorso \u00e8 depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso \u00e8 stato respinto dal tribunale, il lodo \u00e8 depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione \u00e8 la sede dell&#8217;arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarit\u00e0 formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 412 ter cod. proc. civ., la conciliazione e l&#8217;arbitrato, nelle materie di cui all&#8217;articolo 409, possono essere svolti altres\u00ec presso le sedi e con le modalit\u00e0 previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.<br \/>\nIl legislatore, all\u2019art. 412 quater cod. proc. civ. ha poi previsto un\u2019ulteriore procedura a disposizione delle parti: il ricorso ad un collegio di conciliazione e arbitrato irrituale.<br \/>\nIl collegio di conciliazione e arbitrato \u00e8 composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.<br \/>\nLa parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all&#8217;altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell&#8217;arbitro di parte e indicare l&#8217;oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l&#8217;eventuale richiesta di decidere secondo equit\u00e0, nel rispetto dei princ\u00ecpi generali dell&#8217;ordinamento e dei princ\u00ecpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.<br \/>\nSe la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l&#8217;altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ci\u00f2 non avvenga, la parte che ha presentato ricorso pu\u00f2 chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario \u00e8 la sede dell&#8217;arbitrato. Se la parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso \u00e8 presentato al presidente del tribunale del luogo in cui \u00e8 sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l&#8217;azienda o una sua dipendenza alla quale \u00e8 addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.<br \/>\nIn caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l&#8217;indicazione dei mezzi di prova. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente pu\u00f2 depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto pu\u00f2 depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.<br \/>\nIl collegio fissa il giorno dell&#8217;udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.<br \/>\nAll&#8217;udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, il verbale su istanza di parte, acquista efficacia di titolo esecutivo.<br \/>\nIn caso di esito negativo, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all&#8217;immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio pu\u00f2 rinviare ad altra udienza, a non pi\u00f9 di dieci giorni di distanza, l&#8217;assunzione delle stesse e la discussione orale.<br \/>\nLa controversia \u00e8 decisa, entro venti giorni dall&#8217;udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell&#8217;arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha effetto di legge tra le parti e le relative transazioni e rinunce non sono impugnabili.<br \/>\nIl lodo \u00e8 impugnabile ai sensi dell&#8217;articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validit\u00e0 del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell&#8217;articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione \u00e8 la sede dell&#8217;arbitrato. Il ricorso \u00e8 depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso \u00e8 stato respinto dal tribunale, il lodo \u00e8 depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione \u00e8 la sede dell&#8217;arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarit\u00e0 formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.<br \/>\nResta ferma la possibilit\u00e0 per le parti di ricorrere al giudice del lavoro o di avvalersi delle altre procedure di conciliazione e arbitrato, tra le quali la definizione arbitrale della lite innanzi alle commissioni di certificazione, che possono istituire apposite camere arbitrali ovvero stipulare convenzioni con le quali prevedere la costituzione di camere arbitrali unitarie (art. 31, comma 12, l. 183\/2010).<br \/>\n4) Risoluzione arbitrale della controversia mediante clausola compromissoria inserita nel contratto di lavoro.<br \/>\nIl datore di lavoro ed il lavoratore possono altres\u00ec pattuire clausole compromissorie di cui all\u2019art. 808 cod. proc. civ., con le quali rimettere ad arbitri eventuali controversie, rinviando alle procedure arbitrali di cui all\u2019art. 412 e 412 quater cod. proc. civ.<br \/>\nSi tratta di un punto critico della riforma sulla quale lo stesso Capo dello Stato era intervenuto, rinviando alle Camere il precedente testo normativo.<br \/>\nLa clausola pu\u00f2 essere inserita nel contratto alle seguenti condizioni:<br \/>\na) Deve essere previsto da accordi interconfederali e contratti collettivi di lavoro stipulati dalle maggiori organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro;<br \/>\nb) la clausola compromissoria deve essere stata certificata da una commissione di certificazione&nbsp; dei contratti di lavoro di cui all\u2019art. 76, comma 1, del d.lgs. 276\/2003.<br \/>\nIn ossequio ai rilievi del Presidente della Repubblica, si prevede che, a tutela della libert\u00e0 dell\u2019arbitrato, le commissioni di certificazione accertano, all\u2019atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volont\u00e0 delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non pu\u00f2 essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi.<br \/>\nLa clausola compromissoria, ad ogni modo, non pu\u00f2 riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro; vale a dire in caso di licenziamenti.<br \/>\nDavanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell\u2019organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato. Per le restanti parti, nulla cambia rispetto alla stesura originaria della L. 183\/2010.<br \/>\nIn mancanza di accordi interconfederali o contratti collettivi da stipularsi entro il 23 marzo 2011, il Ministero del Lavoro convoca le parti sociali ed assegna ulteriori sei mesi di tempo per giungere ad un accordo, attuando, in tale torno di tempo, ogni iniziativa volta al raggiungimento dell\u2019accordo stesso. In caso contrario, si prevede che il Ministro entro 6 mesi dalla convocazione, emani un decreto che individui in via sperimentale le modalit\u00e0 di attuazione e di piena operativit\u00e0 della norma.<br \/>\n5) Uniformit\u00e0 del sistema di conciliazione tra settore pubblico e privato.<br \/>\nAlle controversie di lavoro del settore pubblico si applicheranno gli artt. 410, 411, 412, 412 ter e 412 quater cod. proc. civ., attesa l&#8217;abrogazione degli artt. 65 e 66 D.Lgs. 165\/2001. Le controversie in parola potranno altres\u00ec essere rimesse alle camere arbitrali ai sensi dell&#8217;art. 31, comma 12, l. 183\/2010.<br \/>\nLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL WELFARE.<br \/>\nIl Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di&nbsp; fornire indirizzi applicativi, ha emanato la circolare 25 novembre 2010, n. 3428, sottolineando la limitata possibilit\u00e0 operativa degli organi gi\u00e0 esistenti che opererann osolo in regime di prorogatio.<br \/>\nAi sensi del secondo comma dell&#8217;art. 3 del D.L. n. 293\/1994, la prorogatio \u00e8 limitata esclusivamente all&#8217;adozione degli \u201cgli atti di ordinaria amministrazione, nonch\u00e9 gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilit\u00e0\u201d, tra i quali anche quelli di trattazione delle istanze di conciliazione nel frattempo intervenute.<br \/>\nTuttavia, poich\u00e9 ai sensi dell&#8217;art. 4, c. 1, del citato decreto legge, \u201centro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti\u201d, la circolare sollecita i direttori delle Direzioni provinciali del lavoro a procedere nel pi\u00f9 breve tempo possibile a richiedere alle Organizzazioni sindacali e alle Associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale la designazione dei propri rappresentanti, un componente effettivo e uno supplente, che saranno chiamati a formare la Commissione e le sottocommissioni, provvedendo conseguentemente, entro e non oltre l&#8217;8 gennaio 2011 (quarantacinquesimo giorno dal 24 novembre 2010), ad adottare il decreto direttoriale di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione.<br \/>\nLa circolare evidenzia l&#8217;obbligo per i funzionari addetti di verificare che la richiesta di conciliazione presenti gli elementi essenziali previsti dal nuovo art. 410 cod. proc. civ., dovendo altrimenti dichiararne l&#8217;improcedibilit\u00e0, salva la costituzione sanante del destinatario, con concessione dei termini per l&#8217;integrazione del caso e, conseguentemente, a difesa del convenuto.<br \/>\nIn merito ai termini ed alle fasi del procedimento, se ne consente la dilatazione e lo slittamento solo in caso di accordo tra le parti, altrimenti dovendo ritenersi esaurita la fase stragiudiziale col libero avvio di quella processuale.<br \/>\nAtteso il silenzio del legislatore circa i criteri di gestione del procedimento nella fase transitoria, il Ministero ritiene che, per quanto concerne le istanze proposte prima del 24 novembre e, quindi alla stregua del previgente art. 410 cod. proc. civ., le commissioni, sia nel caso in cui abbiano gi\u00e0 convocato le parti prima del 24 novembre, sia nell&#8217;ipotesi io cui non abbiano ancora fissato la data di convocazione, dovranno informare le parti sulla intervenuta non obbligatoriet\u00e0 del tentativo di conciliazione e sulla possibilit\u00e0 di portare a termine la conciliazione avanti la sede adita al fine di pervenire ad una transazione che avr\u00e0, in ogni caso, l&#8217;efficacia di cui all&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 2113 cod. civ.<br \/>\nIn merito ai tentativi di conciliazione esperiti nel pubblico impiego privatizzato, in considerazione dell&#8217;abrogazione degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 165\/2001, per quanto riguarda i Collegi gi\u00e0 costituiti operanti alla data del 24 novembre, secondo la circolare il presidente dovr\u00e0 comunicare agli altri arbitri ed alle parti che abbiano proposto il tentativo di conciliazione in base alla previgente normativa che, per effetto dell&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 66 del D.Lgs. n. 165\/2001, il collegio cessa la propria attivit\u00e0 ope legis, cosicch\u00e9 esse possano liberamente scegliere se procedere nell&#8217;espletamento o desistere, adendo il giudice del lavoro.<br \/>\nInvece, per le vertenze non ancora portate all&#8217;esame del collegio, pur se il tentativo \u00e8 stato richiesto con il vecchio rito e gli arbitri sono stati nominati (o in corso di nomina) alla data del 24 novembre, gli Uffici dovranno comunicare che non \u00e8 possibile attuare la vecchia procedura e che il tentativo facoltativo sar\u00e0 svolto avanti alla commissione provinciale di conciliazione, ove ciascuna parte manifesti espressa volont\u00e0 di procedere.<br \/>\nCi\u00f2 anche nell&#8217;ipotesi in cui non \u00e8 terminata la fase prodromica alla costituzione del Collegio alla data del 24 novembre.<br \/>\nLe istanze promosse dopo l&#8217;entrata in vigore della l. 183\/2010, andranno archiviate, stante l&#8217;intervenuta abrogazione degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 165\/2001.<br \/>\nInfine, nel caso di conciliazione da attivarsi a seguito della sospensione del processo, incardinato ante legge n. 183\/2010, disposta dal giudice ai sensi dell&#8217;art. 412 bis cod. proc. civ., quale condizione di procedibilit\u00e0 della domanda, gli Uffici provinciali del lavoro procederanno ad esaminarli secondo la normativa previgente.<br \/>\nBREVI CONSIDERAZIONI<br \/>\nDopo i primi mesi di vigenza del nuovo articolo 410 cod. proc. civ. le statistiche registrano una riduzione del 60% dei tentativi di conciliazione innanzi alla commissioni provinciali di conciliazione e la totale assenza di richieste arbitrali sia avanti alla commissione sia con le forme di cui all&#8217;art. 412 ter cod. pro civ.<br \/>\nSe tale effetto era, in un certo qual modo, prevedibile, \u00e8 ancora troppo presto per&nbsp; fare valutazioni affidabili sull&#8217;effetto prodotto dalla l. 183\/2011 sul rito del lavoro<br \/>\nPossiamo tuttavia svolgere qualche considerazione sulla ratio della nuova disciplina e su alcuni aspetti problematici della stessa.<br \/>\nAnalogamente alle modifiche introdotte nel rito del lavoro nel 2008 e nel 2009, anche in questo caso l&#8217;intento del legislatore \u00e8 stato quello di incidere sull&#8217;inefficienza della giustizia del lavoro pur lasciando intatto il modello processuale del 1973.<br \/>\nAlla luce di tale intenzione, appare poco comprensibile l&#8217;assenza di interventi sul processo previdenziale se solo si considera che le cause previdenziali ed assistenziali rappresentano ben pi\u00f9 del 50% del contenzioso affidato alla cognizione dei giudici del lavoro, s\u00ec da essere oggetto di notevole attenzione in proposte di riforma avanzate negli ultimi anni in sedi istituzionali e nel dibattito dottrinale.&nbsp; \u00c8 questa una clamorosa carenza che pone seri interrogativi sulla concreta portata d&#8217;efficienza della riforma introdotta con il collegato lavoro.<br \/>\nSe negli annni 2008-2009 si sono introdotti strumenti di contrasto dell&#8217;abuso del processo, con la&nbsp; HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000743367&#8243;l. n. 183\/2010, l&#8217;obiettivo perseguito dal legislatore \u00e8 stato quello della deflazione del contenzioso attraverso la valorizzazione dell&#8217;arbitrato irrituale in chiave alternativa alla giurisdizione.<br \/>\nTuttavia, non pu\u00f2 non apparire come un elemento di confusione la previsione di ben quattro diverse modalit\u00e0 di accesso all&#8217;arbitrato:la prima presso le Direzioni Provinciali del lavoro; la seconda dinanzi ad un Collegio composto ad hoc, su istanza delle parti; la terza, presso le sedi e con le modalit\u00e0 eventualmente individuate dalla contrattazione collettiva; la quarta ed ultima forma, presso le camere arbitrali costituite dagli organi di certificazione. Forse sarebbe stato pi\u00f9 opportuno replicare la scelta compiuta in sede civile, attraverso l&#8217;introduzione ex lege 28\/2010 di un unico istituto (quello della mediazione) e la precisa regolamentazione della sua procedura.<br \/>\nAltre perplessit\u00e0 sorgono con riferimento alla domanda se l&#8217;arbitrato costituisca effettivamente la giusta risposta alle esigenze di rapida definizione delle controversie in materia di diritto del lavoro, tenuto conto della qualit\u00e0 delle parti coinvolte e dell&#8217;esigenza di uniformit\u00e0 interpretativa.<br \/>\nTali perplessit\u00e0 sono rafforzate dalle esperienze compiute nel passato, che hanno dimostrato come il ricorso alle forme di arbitrato gi\u00e0 esistenti abbia avuto pocchissimo successo. Infine, anche con riguardo allo strumento della Certificazione, un rischio risiede nell&#8217;affidare una valutazione di estrema importanza per le parti contrattuali &#8211; quella sulla qualificazione del rapporto e sulle conseguenze da riconnettere all&#8217;eventuale recesso &#8211; ad organi che non\u2028garantiscano uniformit\u00e0 interpretativa ed applicativa. Non va poi dimenticato che il ricorso alla Certificazione non preclude, seppur nei limiti previsti dalla normativa in esame, il ricorso alla tutela giudiziaria, rendendo dubbio il concreto impatto positivo dell&#8217;istituto in termini di deflazione del contenzioso.<br \/>\nCome fatto rilevare supra, il testo originario inerente l&#8217;arbitrato scaturente da clausola compromissoria \u00e8 stato mutato a seguito del messaggio motivato alle Camere del 31 marzo 2010 del Presidente della Repubblica, nel quale, pur apprezzandosi l&#8217;intento di introdurre strumenti idonei a prevenire l&#8217;insorgere di controversie e di accelerarne le modalit\u00e0 di definizione, si sono espressi dubbi di ordine costituzionale circa la possibilit\u00e0 di pattuizione della clausola compromissoria da parte di un soggetto particolarmente debole nella fase di costituzione del rapporto.<br \/>\nIl capo dello Stato&nbsp; ha altres\u00ec sollevato perplessit\u00e0 circa la flessibilizzazione della disciplina sostanziale del rapporto di lavoro immanente al riconoscimento all&#8217;arbitro del potere di decidere secondo equit\u00e0. Il che, quanto ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, sempre secondo il messaggio presidenziale, poneva anche la necessit\u00e0 di chiarire se e a quali norme si potesse derogare senza ledere i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialit\u00e0 dell&#8217;azione amministrativa di cui&nbsp; HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd05.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00009837&amp;&#8221;all&#8217;art. 97 Cost. Ancora il Presidente della Repubblica ha rilevato la non conformit\u00e0 ai principi generali dell&#8217;ordinamento e l&#8217;incoerenza del riconoscimento dei suddetti poteri suppletivi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l&#8217;impostazione dello stesso comma 9 dell&#8217;art. 31 del collegato.<br \/>\nLe modifiche apportate al testo a&nbsp; seguito dei rilievi de quibus, non avrebbero tuttavia del tutto sopito i dubbi di incostituzionalit\u00e0.Ed invero, non pu\u00f2 non rilevarsi la debolezza del lavoratore non assistito da tutela reale a resistere ad una proposta del datore di lavoro di previsione della clausola compromissoria.<\/p>\n<p>BIBLIOGRAFIA<br \/>\nV. Speziale, La riforma della certificazione e dell&#8217;arbitrato nel &#8220;collegato lavoro&#8221;, in Dir. lav. Mercati, 2010, 147.<br \/>\nA. Vallebona, Una buona svolta del diritto del lavoro: il &#8220;collegato&#8221; 2010, in Mass. giur. lav., 2010, 213.<br \/>\nCollegato lavoro. Commento alla&nbsp; HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000743367&#8243;legge 4 novembre 2010, n.&nbsp; HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000743367&#8243;183, a cura di Tiraboschi, in I libri di Guida lav., 2010.<br \/>\nPer una tutela effettiva dei diritti dei lavoratori, Atti della tavola rotonda che ha avuto luogo presso il Cnel il 23 aprile 2010, in Riv. giur. lav., 2010, I, 360 ss.<\/p>\n<p>GIURISPRUDENZA<br \/>\nIl verbale di conciliazione non pu\u00f2 ritenersi qualificabile agli effetti di cui&nbsp; HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd05.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004969&amp;&#8221;all&#8217;art. 411 c.p.c. nelle ipotesi in cui non risulti sottoscritto in sede sindacale, n\u00e9 dal rappresentante sindacale alla presenza ed in contestualit\u00e0 del lavoratore. In ipotesi siffatte, invero, non pu\u00f2 attribuirsi al menzionato documento quella funzione di supporto che la legge riconosce al sindacato nella fattispecie conciliativa.<br \/>\nCass. civ. Sez. lavoro, 10-02-2011, n. 3237<\/p>\n<p>In tema di controversie di lavoro, qualora il giudice, nel rilevare l&#8217;improcedibilit\u00e0 della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell&#8217;art. 412 bis cod. proc. civ. e nel disporre la sospensione del giudizio con assegnazione alle parti di un termine per espletare detto tentativo, abbia con ordinanza delibato la propria giurisdizione esclusivamente ai fini dell&#8217;impulso del processo e quale premessa del provvedimento di sospensione, non pu\u00f2 ritenersi formato il giudicato in punto di giurisdizione e non \u00e8 precluso al giudice di pronunziare nuovamente al riguardo. (Rigetta, App. Catania, 30\/11\/2007)<br \/>\nCass. civ. Sez. lavoro, 16-03-2011, n. 6156<\/p>\n<p>LEGISLAZIONE<br \/>\nL. 4-11-2010 n. 183 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l&#8217;impiego, di incentivi all&#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonch\u00e9 misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.\u2028Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 novembre 2010, n. 262, S.O.<\/p>\n<p>Art. 30 Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro<br \/>\n1.&nbsp; In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all\u2019articolo 409 del codice di procedura civile e all\u2019&nbsp;articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale \u00e8 limitato esclusivamente, in conformit\u00e0 ai princ\u00ecpi generali dell\u2019ordinamento, all\u2019accertamento del presupposto di legittimit\u00e0 e non pu\u00f2 essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.<br \/>\n2.&nbsp; Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell\u2019interpretazione delle relative clausole il giudice non pu\u00f2 discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del&nbsp;decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformit\u00e0 tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.<br \/>\n3.&nbsp; Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente pi\u00f9 rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l\u2019assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del&nbsp;decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell\u2019&nbsp;articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell\u2019attivit\u00e0 esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l\u2019anzianit\u00e0 e le condizioni del lavoratore, nonch\u00e9 il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.<br \/>\n4.&nbsp; L\u2019&nbsp;articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, \u00e8 sostituito dal seguente:&nbsp;\u2028\u00abArt. 75. \u2013 (Finalit\u00e0). \u2013 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo\u00bb.<br \/>\n5.&nbsp; All\u2019&nbsp;articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: \u00abe comunque unicamente nell\u2019ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l\u2019attribuzione a quest\u2019ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi\u00bb.<br \/>\n6.&nbsp; Dall\u2019attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell\u2019ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.<\/p>\n<p>Art. 31&nbsp;&nbsp;Conciliazione e arbitrato<br \/>\n1.&nbsp; L\u2019articolo 410 del codice di procedura civile \u00e8 sostituito dal seguente:&nbsp;\u2028\u00abArt. 410. \u2013 (Tentativo di conciliazione). \u2013 Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall\u2019articolo 409 pu\u00f2 promuovere, anche tramite l\u2019associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all\u2019articolo 413.&nbsp;\u2028La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.&nbsp;\u2028Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione \u00e8 composta dal direttore dell\u2019ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualit\u00e0 di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.&nbsp;\u2028Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessit\u00e0, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validit\u00e0 della riunione \u00e8 necessaria la presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.&nbsp;\u2028La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall\u2019istante, \u00e8 consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.&nbsp;\u2028La richiesta deve precisare:&nbsp;\u20281) nome, cognome e residenza dell\u2019istante e del convenuto; se l\u2019istante o il convenuto sono una persona giuridica, un\u2019associazione non riconosciuta o un comitato, l\u2019istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonch\u00e9 la sede;&nbsp;\u20282) il luogo dove \u00e8 sorto il rapporto ovvero dove si trova l\u2019azienda o sua dipendenza alla quale \u00e8 addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;&nbsp;\u20283) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;&nbsp;\u20284) l\u2019esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.&nbsp;\u2028Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonch\u00e9 le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ci\u00f2 non avvenga, ciascuna delle parti \u00e8 libera di adire l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore pu\u00f2 farsi assistere anche da un\u2019organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.&nbsp;\u2028La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell\u2019articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non pu\u00f2 dar luogo a responsabilit\u00e0, salvi i casi di dolo e colpa grave\u00bb.<br \/>\n2.&nbsp; Il tentativo di conciliazione di cui all\u2019&nbsp;articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, \u00e8 obbligatorio.<br \/>\n3.&nbsp; L\u2019articolo 411 del codice di procedura civile \u00e8 sostituito dal seguente:&nbsp;\u2028\u00abArt. 411. \u2013 (Processo verbale di conciliazione). \u2013 Se la conciliazione esperita ai sensi dell\u2019articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.&nbsp;\u2028Se non si raggiunge l\u2019accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non \u00e8 accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.&nbsp;\u2028Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell\u2019articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si \u00e8 svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all\u2019articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione \u00e8 depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un\u2019associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l\u2019autenticit\u00e0, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione \u00e8 stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarit\u00e0 formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto\u00bb.<br \/>\n4.&nbsp; All\u2019articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: \u00abe tenta la conciliazione della lite\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva\u00bb e le parole: \u00absenza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abo il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio\u00bb.<br \/>\n5.&nbsp; L\u2019articolo 412 del codice di procedura civile \u00e8 sostituito dal seguente:&nbsp;\u2028\u00abArt. 412. \u2013 (Risoluzione arbitrale della controversia). \u2013 In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando \u00e8 possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.&nbsp;\u2028Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:&nbsp;\u20281) il termine per l\u2019emanazione del lodo, che non pu\u00f2 comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l\u2019incarico deve intendersi revocato;&nbsp;\u20282) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l\u2019eventuale richiesta di decidere secondo equit\u00e0, nel rispetto dei princ\u00ecpi generali dell\u2019ordinamento e dei princ\u00ecpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.&nbsp;\u2028Il lodo emanato a conclusione dell\u2019arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all\u2019articolo 1372 e all\u2019articolo 2113, quarto comma, del codice civile.&nbsp;\u2028Il lodo \u00e8 impugnabile ai sensi dell\u2019articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validit\u00e0 del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell\u2019articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione \u00e8 la sede dell\u2019arbitrato. Il ricorso \u00e8 depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso \u00e8 stato respinto dal tribunale, il lodo \u00e8 depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione \u00e8 la sede dell\u2019arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarit\u00e0 formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto\u00bb.<br \/>\n6.&nbsp; L\u2019articolo 412-ter del codice di procedura civile \u00e8 sostituito dal seguente:&nbsp;\u2028\u00abArt. 412-ter. \u2013 (Altre modalit\u00e0 di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). \u2013 La conciliazione e l\u2019arbitrato, nelle materie di cui all\u2019articolo 409, possono essere svolti altres\u00ec presso le sedi e con le modalit\u00e0 previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative\u00bb.<br \/>\n7.&nbsp; All\u2019articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: \u00abai sensi degli articoli 185, 410 e 411\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater\u00bb.<br \/>\n8.&nbsp; L\u2019articolo 412-quater del codice di procedura civile \u00e8 sostituito dal seguente:&nbsp;\u2028\u00abArt. 412-quater. \u2013 (Altre modalit\u00e0 di conciliazione e arbitrato). \u2013 Ferma restando la facolt\u00e0 di ciascuna delle parti di adire l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all\u2019articolo 409 possono essere altres\u00ec proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.&nbsp;\u2028Il collegio di conciliazione e arbitrato \u00e8 composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.&nbsp;\u2028La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all\u2019altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell\u2019arbitro di parte e indicare l\u2019oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l\u2019eventuale richiesta di decidere secondo equit\u00e0, nel rispetto dei princ\u00ecpi generali dell\u2019ordinamento e dei princ\u00ecpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.&nbsp;\u2028Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l\u2019altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ci\u00f2 non avvenga, la parte che ha presentato ricorso pu\u00f2 chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario \u00e8 la sede dell\u2019arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso \u00e8 presentato al presidente del tribunale del luogo in cui \u00e8 sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l\u2019azienda o una sua dipendenza alla quale \u00e8 addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.&nbsp;\u2028In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l\u2019indicazione dei mezzi di prova.&nbsp;\u2028Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente pu\u00f2 depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto pu\u00f2 depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.&nbsp;\u2028Il collegio fissa il giorno dell\u2019udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.&nbsp;\u2028All\u2019udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell\u2019articolo 411, commi primo e terzo.&nbsp;\u2028Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all\u2019immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio pu\u00f2 rinviare ad altra udienza, a non pi\u00f9 di dieci giorni di distanza, l\u2019assunzione delle stesse e la discussione orale.&nbsp;\u2028La controversia \u00e8 decisa, entro venti giorni dall\u2019udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell\u2019arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo \u00e8 impugnabile ai sensi dell\u2019articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validit\u00e0 del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell\u2019articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione \u00e8 la sede dell\u2019arbitrato. Il ricorso \u00e8 depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso \u00e8 stato respinto dal tribunale, il lodo \u00e8 depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione \u00e8 la sede dell\u2019arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarit\u00e0 formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.&nbsp;\u2028Il compenso del presidente del collegio \u00e8 fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed \u00e8 versato dalle parti, per met\u00e0 ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell\u2019udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l\u2019arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell\u2019arbitro di parte, queste ultime nella misura dell\u20191 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.&nbsp;\u2028I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte\u00bb.<br \/>\n9.&nbsp; Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all\u2019&nbsp;articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli&nbsp;articoli 65&nbsp;e&nbsp;66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.<br \/>\n10.&nbsp; In relazione alle materie di cui all\u2019articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all\u2019articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalit\u00e0 di espletamento dell\u2019arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ci\u00f2 sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullit\u00e0, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all\u2019&nbsp;articolo 76&nbsp;del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all\u2019atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volont\u00e0 delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non pu\u00f2 essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non pu\u00f2 riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell\u2019organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.<br \/>\n11.&nbsp; In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 10, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative, al fine di promuovere l\u2019accordo. In caso di mancata stipulazione dell\u2019accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilit\u00e0 di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalit\u00e0 di attuazione e di piena operativit\u00e0 delle disposizioni di cui al comma 10.<br \/>\n12.&nbsp; Gli organi di certificazione di cui all\u2019&nbsp;articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell\u2019articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all\u2019articolo 409 del medesimo codice e all\u2019articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato&nbsp;articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l\u2019articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.<br \/>\n13.&nbsp; Presso le sedi di certificazione di cui all\u2019&nbsp;articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, pu\u00f2 altres\u00ec essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all\u2019articolo 410 del codice di procedura civile.<br \/>\n14.&nbsp; All\u2019&nbsp;articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na)&nbsp; al comma 1, le parole: \u00abdi cui all\u2019articolo 76, comma 1, lettera a),\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdi cui all\u2019articolo 76\u00bb;<br \/>\nb)&nbsp; \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente comma:<br \/>\n\u00ab1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo\u00bb.<br \/>\n15.&nbsp; Il comma 2 dell\u2019&nbsp;articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, \u00e8 abrogato.<br \/>\n16.&nbsp; Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.<br \/>\n17.&nbsp; All\u2019&nbsp;articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente comma:&nbsp;\u2028\u00abGli effetti dell\u2019accertamento dell\u2019organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l\u2019attuazione del medesimo \u00e8 stata, anche nel periodo precedente alla propria attivit\u00e0 istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita\u00bb.<br \/>\n18.&nbsp; Dall\u2019attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell\u2019ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.<\/p>\n<p>.Nel messaggio del Capo dello Stato sull&#8217;originario testo che prevedeva la decisione secondo equit\u00e0 nel rispetto dei \u00abprincipi generali dell&#8217;ordinamento\u00bb, si evidenziava come con tale giudizio in deroga alle disposizioni di legge: \u00absi incide sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale. N\u00e9 pu\u00f2 costituire garanzia sufficiente il generico richiamo del rispetto dei principi generali dell&#8217;ordinamento, che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili, al di l\u00e0 di quelli costituzionalmente garantiti; e comunque un aspetto cos\u00ec delicato non pu\u00f2 essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, suscettibili di alimentare contenziosi che la legge si propone inoltre di evitare. Perplessit\u00e0 ulteriori suscita la estensione della possibilit\u00e0 di ricorrere a tale tipo di arbitrato anche in materia di pubblico impiego: in tal caso \u00e8 particolarmente evidente la necessit\u00e0 di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i princ\u00ecpi di buon andamento, trasparenza ed imparzialit\u00e0 dell&#8217;azione amministrativa sanciti&nbsp; HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd05.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00009837&amp;&#8221;dall&#8217;art. 97 della Costituzione\u00bb.<br \/>\nP. Alleva, in Per una tutela effettiva dei diritti dei lavoratori, Atti della tavola rotonda che ha avuto luogo presso il Cnel il 23 aprile 2010, in Riv. giur. lav., 2010, I, 364.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il processo del lavoro alla luce della l. 4 novembre 2010 &#8211;&nbsp; collegato lavoro alla finanziaria 2010. a cura di Alfonso Emiliano Buonaiuto, Avvocato Il legislatore, con l. 4 novembre 2010 n. 183, \u201cCollegato lavoro alla legge finanziaria 2010\u201d nell\u2019ambito di una pi\u00f9 ampia riforma del diritto sostanziale dei rapporti di lavoro e del mercato&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":350,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":351,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60\/revisions\/351"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/350"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}