{"id":56,"date":"2015-07-02T11:38:08","date_gmt":"2015-07-02T11:38:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/ita\/?p=56"},"modified":"2021-01-04T17:44:05","modified_gmt":"2021-01-04T16:44:05","slug":"lispezione-del-lavoro-e-le-sanzioni-in-tema-di-orario-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/lispezione-del-lavoro-e-le-sanzioni-in-tema-di-orario-di-lavoro\/","title":{"rendered":"L&#8217;ispezione del lavoro e le sanzioni in tema di orario di lavoro"},"content":{"rendered":"<p><strong>L&#8217;ispezione del lavoro e le sanzioni in tema di orario di lavoro alla luce della l. 4 novembre 2010 n. 183 &#8211; collegato lavoro alla finanziaria 2010<\/strong><br \/>\n<em>a cura di Alfonso Emiliano Buonaiuto, Avvocato<\/em><\/p>\n<p>La vigilanza in materia di lavoro \u00e8 da sempre al centro degli interessi del legislatore nazionale.<br \/>\nEd invero, gi\u00e0 con la L. 3 aprile 1879, n. 4828, si provvide ad istituire nell&#8217;ambito del Ministero dell\u2019Agricoltura, Industria e Commercio le figure dell\u2019Ispettore dell\u2019Industria e dell\u2019Insegnamento Industriale.<br \/>\nSuccessivamente, con la L. 11 febbraio 1896, n. 3657, vennero emanate norme volte a vigilare sul lavoro minorile e con la L. 30 marzo 1893, n. 184 venne istituito il Corpo degli Ispettori e Ingegneri delle miniere, cave e torbiere.<br \/>\nLa L. n. 246 del 1902, istitu\u00ec presso il Ministero dell\u2019Agricoltura, Industria e Commercio un Ufficio del Lavoro e, infine, con la L. 19 luglio 1906, n. 380, venne istituito il \u201cCorpo degli Ispettori del Lavoro\u201d.<br \/>\nCon il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, il legislatore stabil\u00ec le attribuzioni, le competenze e i poteri degli Ispettorati del Lavoro, aventi sede in ogni Provincia, ma solo nel 1993, con la L. n. 537 si dette luogo ad una riorganizzazione degli Ispettorati del Lavoro che a far data dal 1997, assieme agli U.L.P.M.O., confluirono nelle Direzioni Provinciali del Lavoro, alle quali fanno capo il Servizio Ispezione del Lavoro ed il Servizio Politiche del Lavoro.<br \/>\nIl D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, emanato in attuazione della L. 30\/2003 ha poi profondamente riformato la disciplina della vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale sulla base dei seguenti principi:<br \/>\n1) accentuazione della finalit\u00e0 preventiva degli accertamenti;<br \/>\n2) migliore collegamento tra la funzione ispettiva e quella di conciliazione delle controversie individuali;<br \/>\n3) nuova disciplina dei poteri di prescrizione e diffida;<br \/>\n4) introduzione di nuove forme di ricorsi amministrativi.<br \/>\nCon l\u2019entrata in vigore dell\u2019art.33 della Legge n.183\/10 giunge a compimento il processo di riorganizzazione delle procedure ispettive in materia di lavoro iniziato con il D.Lgs. n.124\/04 e successivamente proseguito, dapprima per mezzo del Decreto Direttoriale 20 aprile 2006 (c.d. Codice di comportamento del personale ispettivo) e successivamente con la Direttiva sui servizi ispettivi e le attivit\u00e0 di vigilanza del Ministro del lavoro del 18 settembre 2008 in materia di verbalizzazione unica.<br \/>\nProcediamo ora ad una disamina delle novit\u00e0 pi\u00f9 rilevanti introdotte dal collegato in tema di vigilanza sul lavoro e di sanzioni in materia di orario di lavoro.<br \/>\n1. Il verbale di primo accesso ispettivo.<br \/>\nLa verbalizzazione del primo accesso da parte del personale ispettivo non rappresenta una novit\u00e0, essendo stata prevista dalla Direttiva del Ministro Sacconi del 2008 sulla cui base la DGAI, con&nbsp; nota n.195 del 9 gennaio 2009, aveva elaborato e diffuso, presso gli uffici periferici del Ministero una specifica modulistica, tra la quale vi era il verbale di primo accesso.<br \/>\nPossiamo pertanto affermare che il legislatore, con il primo comma del nuovo articolo 13 del D.Lgs. n. 124\/2004, come sostituito dall&#8217;art. 33 della L. n. 183\/2010, abbia inteso positivizzare una prassi introdotta in via sperimentale.<br \/>\nCon il termine \u201cpersonale ispettivo\u201d, alla luce del combinato disposto degli artt. 6 e 13, comma 1 del D.Lgs. n.124\/04, deve intendersi soltanto il seguente personale che accede presso i luoghi di lavoro: Personale ispettivo del Ministero del lavoro; Personale ispettivo dell\u2019INPS; Personale ispettivo dell\u2019INAIL; Personale ispettivo di tutti gli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.<br \/>\nIl personale ispettivo al termine delle indagini compiute nel corso del primo accesso dovr\u00e0 redigere e consegnare un verbale che, nel dettaglio, contenga:<br \/>\nLett. a) L\u2019identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalit\u00e0 del loro impiego.<br \/>\nA tal proposito le istruzioni ministeriali contenute nella Circolare n. 41\/2010&nbsp; hanno chiarito che l\u2019identificazione di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro, risulta necessaria soltanto qualora gli accessi vengano eseguiti allo scopo di contrastare il lavoro sommerso (es. lavoro nero, somministrazione irregolare, ecc.).<br \/>\nNegli altri casi, invece, nei quali l\u2019accesso viene eseguito per perseguire finalit\u00e0 diverse sar\u00e0 invece sufficiente procedere all\u2019identificazione dei lavoratori in maniera meno gravosa rinviando, nel verbale di primo accesso, alle generalit\u00e0 del personale impiegato cos\u00ec come risultante dalle scritture obbligatorie.<br \/>\nAnalogamente, in relazione all\u2019eventuale presenza di un considerevole numero di lavoratori sul luogo dell\u2019accesso, \u00e8 consentito al personale ispettivo limitare le interviste ad un campione significativo e nel contempo rappresentativo di lavoratori; tale campione andr\u00e0 selezionato tenendo ovviamente conto di una serie di parametri sostanziali quali le tipologie di mansioni svolte dal personale e\/o i modelli organizzativi adottati dal datore di lavoro.<br \/>\nIn merito alla necessit\u00e0 di descrivere le attivit\u00e0 lavorative svolte dai lavoratori presenti all\u2019atto dell\u2019accesso ispettivo, la nota ministeriale precisa che dovr\u00e0 trovare spazio la verbalizzazione: delle mansioni da ciascun lavoratore svolte; l\u2019abbigliamento e la tenuta da lavoro indossata; le attrezzature e i macchinari utilizzati.<br \/>\nSi tratta di una serie d\u2019informazioni che risultano essere necessarie per la precostituzione dell&#8217;impianto probatorio in favore della amministrazione.<br \/>\nLa giurisprudenza ha invero confermato il valore probatorio del nuovo verbale di primo accesso ispettivo con riferimento alle attivit\u00e0 lavorative osservate dagli ispettori al momento della verifica, nonch\u00e9 alle mansioni effettivamente svolte (cfr. Cass., sez. lav. 29 luglio 2010, n. 17720);<br \/>\nLett. b) La specificazione delle attivit\u00e0 compiute dal personale ispettivo.<br \/>\nLa Circolare ministeriale n. 41\/10 stabilisce che, nel&nbsp; verbale di primo accesso, il personale ispettivo dovr\u00e0 dare conto: dell\u2019organizzazione complessiva del lavoro e dell\u2019impresa ispezionata; dell\u2019acquisizione delle dichiarazioni del personale trovato intento al lavoro e delle eventuali r.s.a.; dell\u2019eventuale acquisizione o esame della documentazione presente sul luogo di lavoro;<br \/>\nLett. c) Le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all&#8217;ispezione.<br \/>\nLa verbalizzazione di tali dichiarazioni in sede di primo accesso rappresenta la prima forma di concreto esercizio del diritto di difesa costituzionalmente tutelato che il datore di lavoro pu\u00f2 porre in essere. Nel caso in cui il datore di lavoro non sia presente sul luogo dell\u2019accesso, la nota ministeriale precisa che tali dichiarazioni &#8211; a condizione che siano accompagnate dalla copia di un valido documento d\u2019identit\u00e0 del sottoscrittore &#8211; potranno essere formalizzate anche mediante e-mail o fax inoltrati sul luogo dell\u2019ispezione prima che l\u2019accesso sia materialmente concluso;<br \/>\nLett. d) Ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell&#8217;istruttoria finalizzata all&#8217;accertamento degli illeciti.<br \/>\nIl verbale deve riportare l\u2019elenco della documentazione che il personale ispettivo ritiene necessaria o utile per la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 ispettiva (es. LUL, buste paga, fatture, contratti e lettere d\u2019assunzione, ecc.) con l&#8217;esclusione della documentazione inconferente con l\u2019accertamento o che comunque sia possibile acquisire d\u2019ufficio. Il personale ispettivo pu\u00f2 avere accesso a qualunque documentazione amministrativa e\/o contabile, civile e\/o fiscale in possesso o di pertinenza del datore di lavoro.<br \/>\nQualora non si ottemperi alla richiesta di documenti avanzata tramite il verbale di primo accesso, in assenza di un \u201cgiustificato motivo\u201d ostativo o impeditivo, le conseguenze che possono scaturire a carico del trasgressore sono di due tipi:1) applicazione dell&#8217; art.4, co.7, L. n.628\/1961 il quale prevede che chiunque non fornisca o fornisca consapevolmente errate o incomplete, notizie legalmente richieste dal personale ispettivo del Ministero del lavoro (il quale, in base all\u2019art.6 del D.Lgs. n.124\/04, rivesta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria) soggiace alla pena dell\u2019arresto fino a 2 mesi o all\u2019ammenda fino a \u20ac 516,00; 2) applicazione dell&#8217;art.3, co.3, D.L. n.463\/1983, convertito in L. n.638\/1983 secondo il quale &#8211; ancorch\u00e9 il fatto costituisca reato &#8211; i datori di lavoro e i loro rappresentanti che impediscano ai funzionari degli enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria (es. dell\u2019INPS o dell\u2019INAIL) l&#8217;esercizio dei poteri di vigilanza, soggiacciono alla sanzione amministrativa da \u20ac 1.290,00 a \u20ac. 12.910,00.<br \/>\nLa mancata ovvero incompleta redazione e consegna del verbale di primo accesso, integra il vizio&nbsp; della violazione di legge, con la conseguenza che tutti i successivi atti della procedura dovranno considerarsi invalidi\/nulli attesa la lesione del diritto dell\u2019ispezionato di contraddire immediatamente gli eventuali esiti dell\u2019accertamento, oltre a privare gli illeciti rilevati nel corso dell\u2019accesso di ogni supporto probatorio.<br \/>\nVa da ultimo sottolineato che i verbali ispettivi sono atti amministrativi: pertanto, in ordine ai vizi che li possono caratterizzare, il riferimento normativo sar\u00e0 costituito dagli artt. 21-septies e 21-octies della L. n. 241\/1990. Ergo, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non potesse essere diverso da quello in concreto adottato, il provvedimento non sar\u00e0 annullabile quand\u2019anche esso sia stato adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti.<br \/>\n2. Il verbale interlocutorio degli accertamenti<br \/>\nTale tipologia di verbale, bench\u00e8 non espressamente previsto dalla novella legislativa, \u00e8 previsto dalla Circolare n.41\/10, che richiama all&#8217;uopo l&#8217;art. 13 della Decreto Direttoriale 20 aprile 2006, rubricato \u201cAtto interlocutorio\u201d. Alla luce delle indicazioni ministeriali esso andr\u00e0 redatto dal personale ispettivo nel caso in cui \u201cl\u2019accertamento si riveli complesso e prolungato nel tempo o si palesino ulteriori esigenze informative nel prosieguo delle indagini\u201d.<br \/>\nSostanzialmente esso consente di informare il datore di lavoro circa l\u2019allargamento (temporale, oggettivo e soggettivo) del perimetro dell\u2019accertamento e rappresenta cos\u00ec l\u2019ulteriore presupposto per l\u2019adozione dei successivi eventuali provvedimenti sanzionatori contenuti nel susseguente verbale unico di accertamento e notificazione. Tale verbale, ove redatto, dovr\u00e0 riportare:la descrizione completa delle ulteriori attivit\u00e0 d\u2019indagine compiute; l\u2019indicazione della documentazione di lavoro eventualmente esaminata o acquisita; la richiesta di eventuale ulteriore documentazione o informazioni; l\u2019espresso avvertimento che gli accertamenti sono ancora in corso. Tale atto va redatto, sottoscritto e notificato al datore di lavoro a mano o tramite raccomandata A\/R.<br \/>\n3. Il verbale di accertamento e notificazione.<br \/>\nIl nuovo art.13, comma 4,&nbsp; D.Lgs. n.124\/04, stabilisce che alla diffida ed alla contestazione degli illeciti amministrativi il personale ispettivo provvede esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, da notificare al trasgressore o ai trasgressori e all\u2019eventuale obbligato in solido.<br \/>\nIl legislatore, nell&#8217;elaborazione della disposizione in parola, ha tenuto conto sia dell&#8217;esperienza avviata nel 2009 presso le strutture periferiche del Ministero del Lavoro con il verbale unitario denominato \u201cverbale conclusivo degli accertamenti\u201d, sia&nbsp; dei precedenti provvedimenti che avevano teorizzato una tale tipologia di documento (cfr. art.10, comma 4, D.Lgs. 124\/2004).<br \/>\nAi datori di lavoro, pertanto, verranno notificati due soli verbali &#8211; di accesso e di diffida\/contestazione &#8211; per ciascun procedimento accertativo cui siano sottoposti anche se, come precisa la Circolare n.41\/10, restano in ogni caso esclusi dalla verbalizzazione unica \u201ctutti i provvedimenti che seguono appositi e autonomi percorsi di definizione che saranno adottati con specifici modelli\u201d quali, ad esempio, la diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui all\u2019art.12 del D.Lgs. n.124\/04, il provvedimento di disposizione di cui all\u2019art.14, del D.Lgs. n.124\/04, gli eventuali provvedimenti di polizia giudiziaria come la prescrizione obbligatoria ex art.15 del D.Lgs. n.124\/04 e il provvedimento di sospensione dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale previsto dall\u2019art.14 del D.Lgs. n.81\/08.<br \/>\nLo scopo cui tende la previsione di questa nuova forma di verbalizzazione \u00e8 duplice: per un verso, infatti, si semplifica e si riduce la modulistica trasmessa dagli organi ispettivi al trasgressore; per altro verso, si consente al destinatario un efficace esercizio del diritto di difesa che gli viene offerto mediante l\u2019indicazione di dettaglio delle motivazioni del provvedimento e del supporto probatorio raccolto dal personale ispettivo.<br \/>\nNe consegue che il termine di 90 giorni (o 360 giorni nel caso il trasgressore risieda all\u2019estero) per la contestazione delle violazioni previsto dall\u2019art.14, comma 2, Legge n.689\/81 decorrer\u00e0 dal momento in cui si sono conclusi tutti gli accertamenti e non pi\u00f9, come in passato, dall\u2019accertamento di ogni singola violazione.<br \/>\nIl verbale unico deve dettagliatamente indicare:<br \/>\na) Gli esiti dettagliati dell\u2019accertamento con l\u2019indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati; si tratta, in sintesi, della ricostruzione dell\u2019iter operativo, logico e giuridico che il personale ispettivo ha svolto nel corso dell\u2019accertamento cui il verbale si riferisce; tramite la lettura di questa ricostruzione il trasgressore deve essere messo in condizione di comprendere in maniera chiara e precisa quali sono le condotte illecite da lui commesse e quali sono le fonti, raccolte nel corso dell\u2019accertamento, che le provano.<br \/>\nConseguentemente, ad esempio, occorrer\u00e0 indicare: il numero e, ove possibile sempre e comunque nel rigoroso ed assoluto rispetto del diritto alla riservatezza, i contenuti delle dichiarazioni raccolte dai lavoratori e dai terzi; la documentazione (fiscale, lavoristica, i brogliacci, le rilevazioni anche informali e\/o fotografiche, ecc.) nella quale trovano riscontro le condotte illecite del trasgressore. Fanno eccezione le fonti di prova che riguardano le violazioni di natura penale per le quali, trattandosi di atti connessi all\u2019istruttoria penale, si applica l\u2019art.329 c.p.p. secondo cui gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono divulgare &#8211; fino al termine delle indagini preliminari &#8211; il contenuto degli atti compresi nel fascicolo del Pubblico Ministero;<br \/>\nb) La diffida a regolarizzare le violazioni sanabili (entro 30 gg.dalla notifica);<br \/>\nc) L\u2019ammissione al pagamento della sanzione minima (o un quarto della sanzione prevista in misura fissa) per le violazioni gi\u00e0 sanate (entro 15 gg.);<br \/>\nd) L\u2019ammissione al pagamento della sanzione ridotta ex art.16 della Legge n.689\/81 (o un terzo della sanzione prevista in misura fissa) per le violazioni non sanate o comunque non sanabili (nel termine di 60 gg. dalla notifica);<br \/>\ne) L\u2019indicazione dei ricorsi esperibili e dei relativi termini per la proposizione; poich\u00e9, com\u2019\u00e8 noto, il verbale unico non \u00e8 autonomamente impugnabile in sede giudiziale, la norma in questo caso intende riferirsi sostanzialmente ai due strumenti difensivi ordinariamente previsti avverso tale provvedimento, vale a dire gli scritti difensivi da inviare al Direttore della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ai sensi dell\u2019art.18 Legge n.689\/81 e, qualora il verbale faccia riferimento alla sussistenza o alla qualificazione dei rapporti di lavoro, il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ex art.17 D.Lgs. n.124\/04. A questo ultimo riguardo, in virt\u00f9 dell\u2019esplicito riferimento contenuto in detta norma che circoscrive il gravame ai soli atti di accertamento delle D.P.L. e degli Istituti, nei confronti dei verbali di accertamento e contestazione degli illeciti notificati dagli agenti e ufficiali di p.g. non sar\u00e0 ovviamente possibile per i trasgressori proporre ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.<br \/>\nIn merito alle conseguenze derivanti dalla mancata o incompleta redazione e consegna del verbale unico di accertamento e notificazione ci si riporta a quanto sopra esposto circa il verbale di primo accesso.<br \/>\n4. La comunicazione di regolarit\u00e0 degli accertamenti.<br \/>\nIl Ministero, con la Circolare n. 41\/2010 ha stabilito che nel caso in cui al verbale di primo accesso ispettivo non segua un verbale di accertamento e notificazione ovvero altro provvedimento sanzionatorio, il personale ispettivo deve inviare all&#8217;ispezionato una \u201ccomunicazione di regolare definizione degli accertamenti\u201d, contenente una dichiarazione nella quale si afferma che nel corso degli accertamenti non sono emersi elementi d\u2019irregolarit\u00e0 idonei a comprovare la sussistenza di illeciti.<br \/>\n5. Il potere di diffida.<br \/>\nL\u2019istituto della diffida obbligatoria \u00e8 stata oggetto, in forza delle modifiche contenute nell\u2019art.33 della Legge n.183\/10, di una profonda e sostanziale innovazione.<br \/>\nL&#8217;istituto era gi\u00e0 presente tra i poteri spettanti agli ispettori del lavoro secondo quanto previsto dall\u2019art.9 D.P.R. 520\/55. Si trattava di una potest\u00e0 discrezionale dell\u2019organo ispettivo, determinata dalle esigenze del caso ed attuabile mediante un atto avente la forma della prescrizione, con il quale veniva intimato al datore di lavoro di adempiere ad un determinato obbligo preesistente, entro un termine perentorio, con l\u2019avvertimento che l\u2019inadempimento avrebbe comportato l\u2019applicazione di una sanzione.<br \/>\nGi\u00e0 la successiva legge di riforma dei servizi ispettivi del 2004 mutava tuttavia l\u2019istituto prevedendone l\u2019obbligatoria adozione da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro.<br \/>\nL&#8217;art. 13, comma 2, D.Lgs. 124\/2004, come modificato dal Collegato lavoro, prevede che ove l&#8217;ispettore del lavoro (ovvero quello previdenziale) nel corso dell&#8217;attivit\u00e0 ispettiva accerti l&#8217;inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo (in quest\u2019ultima ipotesi soltanto se esso riveste una funzione integrativa del precetto normativo) in materia di lavoro e legislazione sociale, per inadempimenti cui la legge ricollega sanzioni amministrative, deve provvedere a diffidare il trasgressore nonch\u00e9 l&#8217;eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale unico conclusivo.<br \/>\nLa modifica introdotta dal Collegato lavoro ha variato il destinatario del provvedimento di diffida: difatti oggi non si tratta pi\u00f9, come accadeva in passato, del datore di lavoro bens\u00ec del trasgressore e dell\u2019eventuale obbligato in solido individuato ai sensi dell\u2019art.6, della Legge n.689\/81.<br \/>\nInoltre, prima della riforma introdotta dalla L. n. 183\/2010, il riferimento alle inosservanze riguardava quelle \u201ccomunque sanabili\u201d, ed il termine per la regolarizzazione era lasciato alla discrezionalit\u00e0 degli ispettori.<br \/>\nSe il trasgressore o l&#8217;obbligato in solido ottempera alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue mediante il versamento, entro quindici giorni dalla scadenza dei trenta giorni previsti per la regolarizzazione, di una somma di denaro pari al minimo stabilito per legge ovvero, nell&#8217;ipotesi di sanzioni in misura fissa, pari ad un quarto dell&#8217;importo stabilito (cd. sanzione ridottissima).<br \/>\nIl trasgressore, pertanto, ha complessivamente a disposizione 45 giorni (30 per l\u2019adempimento alla diffida e ulteriori 15 per il pagamento della sanzione minima) per estinguere la violazione accertata. La Circolare n. 41\/2010 precisa che il termine complessivo di 45 giorni \u00e8 da ritenersi \u201cperentorio\u201d. Conseguentemente si deve ritenere che il termine di 30 giorni previsto per l\u2019ottemperanza vada invece considerato come \u201cordinatorio\u201d.<br \/>\nL&#8217;adozione della diffida interrompe i termini stabiliti dall&#8217;art. 14 L. n. 689\/1981 per la contestazione mediante notificazione degli illeciti amministrativi riscontrati e ci\u00f2 fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione e per il pagamento della sanzione ridottissima.<br \/>\nLa nota ministeriale ha sul punto chiarito che una volta accertata l&#8217;inottemperanza alla diffida ovvero il mancato pagamento della sanzione ridottissima, il procedimento sanzionatorio riprende il suo corso: il verbale di accertamento e notificazione produrr\u00e0 pertanto direttamente gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti dei trasgressori.<br \/>\nLa circolare n.41\/10 fa altres\u00ec un importante affermazione di principio sancendo che tutti gli organi oggi titolari del potere di diffida, qualora accertino violazioni amministrative per le quali trovi applicazione l\u2019istituto in parola, sono adesso obbligati ad utilizzare tale strumento quale vera e propria condizione di procedibilit\u00e0 per l\u2019irrogazione delle relative sanzioni. Conseguentemente essi, dalla data di entrata in vigore della novella, non potranno pi\u00f9 limitarsi ad inviare, cos\u00ec come invece avveniva in passato, meri atti di \u201ccontestazione\u201d dei presupposti delle violazioni alle DPL per la successiva formalizzazione dei provvedimenti sanzionatori, ma dovranno redigere in maniera integrale il verbale di contestazione e notificazione con annessa diffida alla regolarizzazione di tutte le violazioni accertate e sanabili.<br \/>\nE&#8217; opportuno a tal proposito specificare che devono ritenersi sanabili, e, per l&#8217;effetto, diffidabili, tutte le inosservanze alle quali possa far seguito un \u201cagere\u201d ripristinatorio da parte del diffidato, prescindendo dalla loro natura istantanea o permanente. La modifica normativa, pertanto, recepisce l\u2019orientamento del Ministero del lavoro contenuto nelle Circolari nn.24\/04 e 9\/06 le quali, fra l\u2019altro, escludevano l\u2019applicabilit\u00e0 della procedura premiale a favore delle aziende cessate.<br \/>\nIl trasgressore che ha provveduto, seppure tardivamente, alla regolarizzazione ancor prima dell&#8217;adozione della diffida da parte del personale ispettivo, pu\u00f2 essere ammesso al beneficio del pagamento della sanzione &#8220;al minimo&#8221;.<br \/>\nSi tratta della cd.&nbsp; &#8220;diffida ora per allora&#8221;, prevista per la prima volta dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 24\/2004 e che adesso viene ad essere espressamente disciplinata dal comma 4, lettera c) dell&#8217;art. 13 in esame.<br \/>\nNel silenzio della legge, il Ministero con la Circolare n. 41\/2010 ha chiarito che il ritardato pagamento&nbsp; della somma agevolata, a seguito di una tempestiva e completa ottemperanza alla diffida, potr\u00e0 essere valutato purch\u00e8 esso avvenga entro il settantacinquesimo giorno dalla notifica del verbale di accertamento e notificazione contenente la diffida, oppure qualora sussistano motivazioni di carattere oggettivo e giustificazioni valide per il ritardato pagamento.<br \/>\nL&#8217;art. 13, comma 5, stabilisce poi che l&#8217;adozione della diffida interrompe i termini del ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ex art.17, del D.Lgs. n.124\/04.<br \/>\nL&#8217;interpretazione autentica della norma \u00e8 data dalla sopracitata nota ministeriale: in presenza di una pluralit\u00e0 di violazioni diverse, alcune diffidabili e altre meno, l&#8217;interruzione dei termini per la proposizione del ricorso al Comitato deve valere per tutte le tipologie di illecito contestate nell&#8217;unico verbale di accertamento e notificazione.<br \/>\n6. I soggetti che adottano la diffida.<br \/>\nUn&#8217;ulteriore importante novit\u00e0 introdotta dal Collegato lavoro nel corpo del D.Lgs. 124\/2004 \u00e8 rappresentata dai soggetti a cui spetta il potere\/dovere di adottarla.<br \/>\nIl legislatore ha infatti realizzato un parallelismo tra il potere di accertamento previsto dall\u2019art. 13 Legge n.689\/81 ed il potere di diffida, eliminando le disparit\u00e0 di trattamento che si venivano a creare in passato tra taluni datori di lavoro sottoposti ad accertamenti da parte di organi sforniti del potere di diffida (quali, ad es., i funzionari di polizia municipale o di pubblica sicurezza) che perci\u00f2 non potevano ammettere il datore di lavoro alla procedura premiale, ed altri datori di lavoro assoggettati invece ai controlli di organi dotati del potere di diffida (ad es. ispettori del lavoro), che venivano invece ammessi al trattamento pi\u00f9 favorevole.<br \/>\nDifatti adesso, a seguito dell\u2019intervenuta estensione del perimetro soggettivo, il potere\/dovere di diffida spetta al:<br \/>\na) Personale ispettivo del Ministero del lavoro;<br \/>\nb) Personale ispettivo ed ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate (INPS, INAIL, ENPALS, ecc.). Al riguardo si precisa che il potere di diffida era gi\u00e0 stato esteso ai funzionari amministrativi degli Istituti previdenziali per effetto della Legge n.123\/07;<br \/>\nc) Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell\u2019art.13 Legge n.689\/81, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (ad es. Guardia di finanza, Carabinieri, Vigili urbani, ecc.).<br \/>\nIl Ministero, con la Circolare n.41\/10 ha stabilito che tutti gli organi oggi titolari del potere di diffida, qualora accertino violazioni amministrative per le quali trovi applicazione l\u2019istituto in parola, sono adesso obbligati ad utilizzare tale strumento quale vera e propria condizione di procedibilit\u00e0 per l\u2019irrogazione delle relative sanzioni. Conseguentemente essi, dalla data di entrata in vigore della novella, non potranno pi\u00f9 limitarsi ad inviare, cos\u00ec come invece avveniva in passato, meri atti di \u201ccontestazione\u201d dei presupposti delle violazioni alle DPL per la successiva formalizzazione dei provvedimenti sanzionatori, ma dovranno redigere in maniera integrale il verbale di contestazione e notificazione con annessa diffida alla regolarizzazione di tutte le violazioni accertate e sanabili.<br \/>\n7. I legittimati passivi.<br \/>\nSi \u00e8 fatto rilevare supra come il nuovo art.13, comma 2, D.Lgs. 124\/2004 come sostituito dall&#8217;art. 33 L. n. 183\/2010, preveda che la diffida abbia come destinatari sia il trasgressore che l&#8217;eventuale obbligato in solido, individuati in base ai parametri della L.n. 689\/1981.<br \/>\nIl Ministero ha chiarito che nell&#8217;ipotesi di pi\u00f9 trasgressori, ai sensi dell&#8217;art. 5&nbsp; L.n. 689\/1981, l&#8217;ottemperanza alla diffida a regolarizzare da parte di uno solo consente a tutti gli altri di accedere al pagamento della sanzione ridottissima, specificando tuttavia che il procedimento si estinguer\u00e0, rispetto a ciscun trasgressore, esclusivamente mediante il pagamento delle sanzioni da parte di ogni singolo responsabile, ovvero di tutte le sanzioni irrogate a ciascun trasgressore da parte dell&#8217;obbligato in solido.<br \/>\n8. Le Nuove sanzioni in tema di orario di lavoro.<br \/>\nIl regime sanzionatorio in tema di organizzazione dell&#8217;orario di lavoro \u00e8 stabilito dall&#8217;art. 18 bis D.Lgs. n. 66\/2003, che fino all&#8217;entrata in vigore della novella, collegava ogni ipotesi di violazione ad un&#8217;autonoma e distinta sanzione, moltiplicando la singola penalit\u00e0 per il numero di lavoratori presi in considerazione.<br \/>\nL\u2019attenzione del Legislatore si \u00e8 concentrata su quattro violazioni: quella relativa alla durata massima dell\u2019orario di lavoro, quella concernente i riposi settimanali, quella riguardante il godimento delle ferie annuali e, infine, quelle sul riposo giornaliero: un discorso a parte riguarda la deroga per i lavoratori a bordo delle navi mercantili che effettuano viaggi di breve durata o sono addetti ai lavori portuali per la quale l\u2019art. 2 dell\u2019art. 7, modificativo dell\u2019art. 7, comma 7, del D.L.vo n. 271\/1999, affida alle parti sociali un compito prima deputato al Ministero del Lavoro.<br \/>\nL&#8217;art. 7 della L. n. 183\/2010 ha riformulato l&#8217;apparato sanzionatorio, prevedendo la graduazione delle sanzioni in base al numero dei lavoratori interessati e, in alternativa, alla reiterazione delle violazioni in determinati intervalli temporali. Ai fini sanzionatori, il computo dei lavoratori interessati dalle violazioni sull&#8217;orario deve essere effettuato per testa, senza riproporzionamento per i dipendenti a tempo parziale.<br \/>\nIn base al principio \u201ctempus regit actum\u201d, alle violazioni commesse prima del 24 novembre 2010. continuano ad applicarsi le sanzioni vigenti al momento. All&#8217;uopo, si distinguono tre periodi:<br \/>\na) fino al 31 agosto 2004;<br \/>\nb) dal 1\u00b0 settembre 2004 al 17 agosto 2008;<br \/>\nc) dal 18 agosto 2008 al 23 novembre 2010.<br \/>\nNei periodi di cui ai punti a) e b), ove la sanzione era stabilita \u201cper ogni lavoratore\u201d e \u201cper ciascun periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione\u201d, il datore di lavoro pu\u00f2 ad ogni modo far valere le disposizioni che riducono le sanzioni nel caso di cumulo materiale e di cumulo giuridico e ci\u00f2 al fine di attenuare l&#8217;effetto moltiplicatorio delle penalit\u00e0.<br \/>\nIn dettaglio:<br \/>\n1) Nel caso di superamento da parte di un lavoratore della durata massima media dell&#8217;orario di lavoro (48 ore settimanali) in un periodo di riferimento, la sanzione comminata \u00e8 di importo compreso tra 100 e 750 euro.<br \/>\nSe la violazione \u00e8 riferita a pi\u00f9 di 5 lavoratori o si verifica in almeno 3 periodi di riferimento, la sanzione amministrativa varia tra 400 e 1.500 euro; se \u00e8 riferita a pi\u00f9 di 10 lavoratori o se avviene in almeno 5 periodi di riferimento, l&#8217;importo della sanzione \u00e8 compreso tra 1.000 e 5.000 euro;<br \/>\n2) Nel caso di mancato godimento del riposo settimanale (almeno 24 ore consecutive pi\u00f9 11 ore di riposo giornaliero), le sanzioni sono analoghe a quelle stabilite nel caso di superamento della durata media massima;<br \/>\n3) Nel caso di mancato riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore, la sanzione comminata al datore di lavoro \u00e8 di importo compreso tra 50 e 150 euro.<br \/>\nSe la violazione \u00e8 riferita a pi\u00f9 di 5 lavoratori o si verifica in almeno 3 periodi di 24 ore, la sanzione amministrativa varia tra 300 e 1.000 euro.<br \/>\nSe \u00e8 riferita a pi\u00f9 di 10 lavoratori o se avviene in almeno 5 periodi di 24 ore, l&#8217;importo della sanzione \u00e8 compreso tra 900 e 1.500 euro;<br \/>\n4) Nel caso di mancata fruizione delle ferie annuali, la sanzione varia tra 100 e 600 euro.<br \/>\nSe la violazione \u00e8 riferita&nbsp; a pi\u00f9 di 5 lavoratori o avviene in almeno 2 anni, la sanzione \u00e8 compresa tra 400 e 1.500 euro.<br \/>\nSe \u00e8 riferita a pi\u00f9 di 10 lavoratori o se avviene in almeno 4 anni, la saznione \u00e8 tra 800 e 4.500 euro.<br \/>\nE&#8217; sempre ammesso il pagamento in misura ridotta, tranne che nelle ipotesi di maggiore gravit\u00e0 in relazione al numero dei lavoratori ed alla frequenza della violazione dei periodi di riferimento.<br \/>\nCon la sostituzione del comma 7 dell\u2019art. 11 D.L.vo n. 271\/1999, avvenuta con il comma 2 dell\u2019art. 7, il Legislatore \u00e8 intervenuto sul sistema delle deroghe in materia di orario di lavoro del personale di bordo delle navi mercantili.<br \/>\nI commi 2 e 3 del predetto articolo 7, riferendosi ai lavoratori marittimi che operano a bordo di navi<br \/>\nimpiegate in viaggi di breve durata o adibiti ai servizi portuali, affermano che il numero massimo di<br \/>\norario di lavoro a bordo non pu\u00f2 essere superiore a quattordici ore su un periodo di ventiquattro e settantadue ore su un periodo di sette giorni, ovvero le ore di riposo non possono scendere sotto il minimo di dieci ogni ventiquattro ore e di settantasette ogni sette giorni. Le ore di riposo possono essere ripartite in non pi\u00f9 di due periodi distinti tra loro, uno dei quali deve essere almeno di sei ore<br \/>\nconsecutive e l\u2019intervallo tra gli stessi non superiore a quattordici ore.<br \/>\nQuesto afferma la norma di riferimento che demandava la possibilit\u00e0 di eventuali proroghe (art. 7) ad un decreto \u201cconcertato\u201d tra i Ministeri del Lavoro e quello delle Infrastrutture: oggi, la nuova disposizione afferma che la deroga pu\u00f2 avvenire attraverso la contrattazione collettiva nazionale: in<br \/>\nassenza di specifiche disposizioni contrarie, la deroga pu\u00f2 avvenire anche attraverso al contrattazione territoriale di secondo livello (ivi compresa quella aziendale). Il ricorso alle deroghe ha come obiettivo quello di consentire riposi pi\u00f9 frequenti o pi\u00f9 lunghi, o la concessione di riposi compensativi.<\/p>\n<p>BREVI CONSIDERAZIONI<br \/>\nLe modifiche introdotte da parte del \u201cCollegato lavoro\u201d all\u2019art 13 del D.Lgs. n.124\/04 rappresentano, di fatto, una vera e propria rivoluzione in materia in quanto, per la prima volta nel nostro ordinamento, vengono fissati per mezzo di una norma primaria le regole per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 ispettiva.<br \/>\nCos\u00ec facendo il legislatore, col lodevole intento di perseguire i canoni Costituzionali di trasparenza e semplificazione dell\u2019azione amministrativa, produce anche un ulteriore importante risultato pratico: quello di uniformare i comportamenti di tutto il personale ispettivo. Nondimeno il maggior rigore che scaturisce dalla novella non potr\u00e0 che produrre altres\u00ec un inevitabile \u201cimbrigliamento\u201d della funzione di vigilanza.<br \/>\nDi particolare rilievo appare&nbsp; tuttavia la logica sottesa alla operativit\u00e0 della diffida obbligatoria: riduzione degli importi delle sanzioni pecuniarie a fronte della sanatoria, effettiva e tempestiva, delle situazioni di irregolarit\u00e0.<br \/>\nNon pu\u00f2 invero negarsi come la diffida in parola possa contribuire efficacemente alla realizzazione di importanti finalit\u00e0 sociali e giuridiche, inducendo il datore di lavoro a regolarizzare la propria situazione illecita: si pensi alla diffida per l&#8217;assunzione del lavoratore disabile ex L. n. 68\/1999 ovvero alla diffida in materia di lavoro sommerso o irrgolare alla luce della riforma introdotta dall&#8217;art. 4 del Collegato lavoro.<br \/>\nI dati statistici raccolti negli ultimi mesi dal Ministero evidenziano altres\u00ec l&#8217;efficacia della funzione deflattiva rappresentata dalla diffida obbligatoria rispetto al carico dei contenziosi di cui alla L. n. 689\/1981.<br \/>\nPassando all&#8217;analisi delle nuove sanzioni in tema di orario di lavoro, con l\u2019art. 7 della legge n. 183\/2010, il legislatore ha proseguito nell\u2019opera di riorganizzazione dell\u2019apparato sanzionatorio&nbsp; gi\u00e0 iniziato con la legge n. 133\/2008, secondo un principio che punisce, da un punto di vista amministrativo, le violazioni secondo \u201cfasce predeterminate\u201d.<br \/>\nEsso \u00e8 radicalmente diverso rispetto all\u2019impianto contenuto, in via originaria, nell\u2019art. 18 bis del D.L.vo n. 66\/2003 ove la previsione consisteva, essenzialmente, in una moltiplicazione delle sanzioni strettamente proporzionale al numero dei lavoratori interessati.<br \/>\nTanto premesso, va sottolineato come la definizione del periodo di riferimento sia determinante nel calcolo delle sanzioni comminate per violazione della durata massima dell&#8217;orario di lavoro e la mancata concessione del riposo settimanale. Il periodo di riferimento stabilito per legge \u00e8 di 4 mesi, ma la contrattazione collettiva lo pu\u00f2 estendere a 6 mesi o addirittura ad un anno.<br \/>\nAppare pertanto evidente il vantaggio di tale estensione per il datore di lavoro. Da un lato, in un periodo pi\u00f9 lungo, \u00e8 pi\u00f9 facile compensare eventuali sforamenti delle 48 ore salvando la media, dall&#8217;altro il costo delle infrazioni pu\u00f2 ridursi, in quanto possono ridursi il numero di periodi di riferimento nel corso dei quali si son verificate violazioni di legge.<\/p>\n<p>BIBLIOGRAFIA<br \/>\nA. Vallebona, Una buona svolta del diritto del lavoro: il &#8220;collegato&#8221; 2010, in Mass. giur. lav., 2010, 213.<br \/>\nCollegato lavoro. Commento alla&nbsp; HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000743367&#8243;legge 4 novembre 2010 n. 183, a cura di Tiraboschi, in I libri di Guida lav., 2010.<br \/>\nIspezioni del lavoro. Controlli e garanzie. Mauro Parisi, Collana Pianeta lavoro, 2011.<\/p>\n<p>GIURISPRUDENZA<br \/>\nCass. Civ. 8 aprile 2010, n. 8335<br \/>\nVerbale di ispezione e querela di falso<br \/>\nIl verbale redatto dall\u2019Ispettore del lavoro o dal funzionario dell\u2019Istituto previdenziale, contenente i fatti che sono avvenuti in sua presenza, fa prova fino a querela di falso. Le circostanze apprese in conseguenza di acquisizione di documenti sono, invece, valutate dal giudice, che pu\u00f2 considerarle prove sufficienti dei fatti riportati nel verbale ove pervenga al convincimento dell\u2019effettiva sussistenza degli addebiti mossi dall\u2019ispettore.<\/p>\n<p>Cass. Civ. Ordinanza 29 luglio 2010, n. 17720<br \/>\nVerbale di ispezione e prova dei fatti<br \/>\nI verbali dei funzionari addetti alla vigilanza fanno piena prova dei fatti che questi ultimi dichiarano avvenuti alla loro presenza, mentre, sulle altre circostanze di fatto che gli stessi segnalino aver accertato, il giudice valuta ed apprezza secondo il proprio convincimento.<\/p>\n<p>Cons. Stato Sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9102<br \/>\nAccesso ai documenti amministrativi relativi ad un accertamento ispettivo previdenziale.<br \/>\nIn tema di diniego di accesso agli atti opposto dall&#8217;Amministrazione sulla base di norme che precludono l&#8217;accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l&#8217;accesso deve ritenersi che le finalit\u00e0 che sostengono tale tipo di disposizioni preclusive (fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cio\u00e8 attinente all&#8217;esigenza di preservare l&#8217;identit\u00e0 dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro) recedono a fronte dell&#8217;esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita &#8220;comunque&#8221; dall&#8217;art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio &#8211; Roma, sez. III quater, n. 8611\/2010).<\/p>\n<p>LEGISLAZIONE<br \/>\nD.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 razionalizzazione delle funzioniispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell&#8217;art. 8 della l. 14 febbraio 2003, n. 30<br \/>\n13.Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica.<br \/>\n1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attivit\u00e0 di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all\u2019ispezione, con l\u2019obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:<br \/>\na) l\u2019identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalit\u00e0 del loro impiego;<br \/>\nb) la specificazione delle attivit\u00e0 compiute dal personale ispettivo;<br \/>\nc) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all\u2019ispezione;<br \/>\nd) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell\u2019istruttoria finalizzata all\u2019accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.<br \/>\n2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l\u2019eventuale obbligato in solido, ai sensi dell\u2019 articolo 6della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.<br \/>\n3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l\u2019eventuale obbligato in solido \u00e8 ammesso al pagamento di una somma pari all\u2019importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell\u2019importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell\u2019effettiva ottemperanza alla diffida stessa.<br \/>\n4. All\u2019ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonch\u00e9 alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all\u2019 articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all\u2019eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:<br \/>\na) gli esiti dettagliati dell\u2019accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;<br \/>\nb) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;<br \/>\nc) la possibilit\u00e0 di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gi\u00e0 oggetto di regolarizzazione;<br \/>\nd) la possibilit\u00e0 di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell\u2019articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;<br \/>\ne) l\u2019indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.<br \/>\n5. L\u2019adozione della diffida interrompe i termini di cui all\u2019 articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all\u2019articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell\u2019obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell\u2019avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.<br \/>\n6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, \u00e8 esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attivit\u00e0 con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.<br \/>\n7. Il potere di diffida di cui al comma 2 \u00e8 esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell\u2019 articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l\u2019eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5 (1).<\/p>\n<p>(1) Articolo cos\u00ec sostituito dal comma 1 dell\u2019art. 33, L. 4 novembre 2010, n. 183.<\/p>\n<p>D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 Attuazione della direttiva 93\/104\/CE e della direttiva 2000\/34\/CE concernenti taluni aspetti dell&#8217;organizzazione dell&#8217;orario di lavoro.<br \/>\n18-bis. Sanzioni.<br \/>\n1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall&#8217;accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di et\u00e0 del bambino, \u00e8 punita con l&#8217;arresto da due a quattro mesi o con l&#8217;ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell&#8217;articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.<br \/>\n2. La violazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 14, comma 1, \u00e8 punita con l&#8217;arresto da tre a sei mesi o con l&#8217;ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.<br \/>\n3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall\u2019articolo 4, comma 2, e dall\u2019articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di cinque lavoratori ovvero si \u00e8 verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all\u2019articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa \u00e8 da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di dieci lavoratori ovvero si \u00e8 verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all\u2019articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa \u00e8 da 1.000 a 5.000 euro e non \u00e8 ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall\u2019articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di cinque lavoratori ovvero si \u00e8 verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa \u00e8 da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di dieci lavoratori ovvero si \u00e8 verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa \u00e8 da 800 a 4.500 euro e non \u00e8 ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (1).<br \/>\n4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall\u2019articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di cinque lavoratori ovvero si \u00e8 verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa \u00e8 da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di dieci lavoratori ovvero si \u00e8 verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa \u00e8 da 900 a 1.500 euro e non \u00e8 ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (2).<br \/>\n5. [La violazione della disposizione prevista dall&#8217;articolo 4, comma 5, \u00e8 punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro] (3).<br \/>\n6. La violazione delle disposizioni previste dall&#8217;articolo 5, commi 3 e 5, \u00e8 soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a pi\u00f9 di cinque lavoratori ovvero si \u00e8 verificata nel corso dell&#8217;anno solare per pi\u00f9 di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non \u00e8 ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (4).<br \/>\n7. La violazione delle disposizioni previste dall&#8217;articolo 13, commi 1 e 3, \u00e8 soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti (5).<\/p>\n<p>(1) Comma cos\u00ec sostituito prima dall\u2019art. 41, comma 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera a) del comma 1 dell\u2019art. 7, L. 4 novembre 2010, n. 183.<br \/>\n(2) Comma cos\u00ec sostituito prima dall\u2019art. 41, comma 9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi dalla lettera b) del comma 1 dell\u2019art. 7, L. 4 novembre 2010, n. 183.<br \/>\n(3) Comma abrogato dall\u2019art. 41, comma 14, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.<br \/>\n(4) Comma cos\u00ec sostituito dall\u2019art. 41, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.<br \/>\n(5) Articolo aggiunto dall&#8217;art. 1, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (Gazz. Uff. 17 agosto 2004, n. 192).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;ispezione del lavoro e le sanzioni in tema di orario di lavoro alla luce della l. 4 novembre 2010 n. 183 &#8211; collegato lavoro alla finanziaria 2010 a cura di Alfonso Emiliano Buonaiuto, Avvocato La vigilanza in materia di lavoro \u00e8 da sempre al centro degli interessi del legislatore nazionale. 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