{"id":52,"date":"2015-07-02T11:36:31","date_gmt":"2015-07-02T11:36:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/ita\/?p=52"},"modified":"2019-01-21T18:33:38","modified_gmt":"2019-01-21T17:33:38","slug":"le-novita-in-materia-di-assistenza-e-previdenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/le-novita-in-materia-di-assistenza-e-previdenza\/","title":{"rendered":"Le novita&#8217; in materia di assistenza e previdenza"},"content":{"rendered":"<p><strong>Le novita&#8217; in materia di assistenza e previdenza alla luce della l. 4 novembre 2010 n. 183 &#8211; collegato lavoro alla finanziaria 2010 e del decreto \u201csalva italia\u201d<\/strong><br \/>\n<em>a cura di Alfonso Emiliano Buonaiuto, Avvocato<\/em><\/p>\n<p>Il \u201cCollegato lavoro\u201d detta una serie di misure inerenti la disciplina delle prestazioni assistenziali.<br \/>\nAttesa la variet\u00e0 degli interventi normativi, pare opportuno procedere ad una trattazione specifica dei singoli argomenti.<br \/>\n1. La nuova disciplina dei lavori usuranti.<br \/>\nL&#8217;art. 1 della l. n. 183\/2010 ha affidato al Governo la delega per procedere alla revisione della disciplina sui lavori usuranti, al fine di consentire ai soggetti che svolgono tali attivit\u00e0 di godere di un trattamento pensionistico anticipato rispetto a quello di cui godono la maggioranza dei lavoratori dipendenti.<br \/>\nIl legislatore, nel confermare i principi di cui all&#8217;art. 1, comma 3, l. 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto una clausola di salvaguardia volta a garantire priorit\u00e0 nella decorrenza del trattamento pensionistico, ove vi siano scostamenti tra la copertura finanziaria ed il numero delle richieste avanzate: a parit\u00e0 di maturazione dei requisiti pensionistici vale la data di presentazione dell&#8217;istanza da parte dell&#8217;interessato.<br \/>\nIn attuazione della legge delega, \u00e8 stato pubblicato l\u201911 maggio in Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 \u201cAccesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell\u2019articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183\u2033.<br \/>\nLa nuova disposizione riconosce il valore del lavoro manuale e, prevedendo il beneficio dell\u2019anticipazione fino a tre anni del collocamento in pensione, si pone a tutela di coloro che svolgono lavori particolarmente pesanti e pericolosi.<br \/>\nTra le attivit\u00e0 riconosciute ai fini dell\u2019agevolazione prevista dal decreto legislativo, figurano il lavoro in spazi angusti, cave, casseformi, etc. Potranno beneficiare delle agevolazioni anche i dipendenti addetti alle linee di catena e i conducenti di mezzi per il trasporto di persone (che devono avere almeno nove posti).<br \/>\n1.1. L&#8217;art. 24, comma 17,\u00a0 HYPERLINK &#8220;http:\/\/www.lavoro.gov.it\/NR\/rdonlyres\/8593D80A-CF2A-427F-A012-CED4884F9EFE\/0\/20111222_L_214.pdf&#8221;Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione del\u00a0 HYPERLINK &#8220;http:\/\/www.lavoro.gov.it\/NR\/rdonlyres\/9A1E3559-4769-483E-9E1E-BE886A784A41\/0\/20111206_DL_201.pdf&#8221;Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante &#8220;Disposizioni urgenti per la crescita, l&#8217;equit\u00e0 e il consolidamento dei conti pubblici&#8221;.<br \/>\nIl decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. manovra &#8220;salva Italia&#8221;), convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto sui lavori usuranti alcune modifiche peggiorative rispetto alla legge delega n.183\/2010 e dal successivo decreto legislativo dell&#8217; aprile 2011.<br \/>\nAl precipuo scopo di contemperare le esigenze di lavoratori e datori di lavoro, il Governo Monti ha previsto a favore dei lavoratori che svolgono mansioni \u201cusuranti\u201d, un beneficio ai fini pensionistici che garantisce uno sconto sul requisito anagrafico e contributivo per il pensionamento pari a 3 anni.<br \/>\nI lavoratori interessati da tale beneficio sono i seguenti: \u2028a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all&#8217;articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;<br \/>\nb)lavoratori-notturni;\u2028c) lavoratori impiegati in lavorazioni a catena in attivit\u00e0 individuate con specifiche voci di tariffa per l\u2019assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I criteri da tenere in considerazione per la definizione di codeste tipologie di attivit\u00e0 riguardano il \u201cdeterminato ritmo produttivo\u201d e\/o la valutazione della prestazione \u201cin base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione\u201d mentre il richiamo al sistema del cottimodi cui all\u2019articolo 2100 c.c., inteso come metodo di retribuzione, non \u00e8 da intendersi quale elemento discriminante nell\u2019individuazione dei lavoratori interessati.alla.norma; \u2028d) conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore ai 9 posto adibiti al trasporto pubblico. Devono essere intese \u201ctutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall\u2019uomo, circolano sulle strade\u201d (art. 46, D.Lgs n. 285\/1992), e il limite di 9 posti deve essere inteso compreso.quello.occupato.dal.conducente.<br \/>\nTanto premesso, secondo quanto previsto dal decreto salva Italia chi \u00e8 occupato in mansioni usuranti andr\u00e0 in pensione tre anni pi\u00f9 tardi. La manovra, infatti, ha anticipato l&#8217;entrata a regime della riforma, ma ne ha attenuato gli effetti eliminando gli sconti sulle quote (tre anni) e lasciando in vita la finestra mobile. L&#8217;originaria disciplina attribuiva il diritto alla pensione a un&#8217;et\u00e0 ridotta di tre anni e una somma di et\u00e0 e anzianit\u00e0 contributiva ridotta di tre unit\u00e0 rispetto ai requisiti (le cd. quote) previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 247\/2007. Di conseguenza: \u20281) a far data dal 2012 gli usuranti andranno in pensione con quota 96 (et\u00e0 minima di 60 anni); \u20282) a far data dal 2013 con quota 97 (et\u00e0 minima di 61 anni). \u2028In entrambi i casi, secondo quanto stabilito dalla manovra, andr\u00e0 attesa la finestra mobile, ossia la decorrenza di altri 12 mesi.<br \/>\nIn particolare, quindi, \u00e8 stato ridotto agli anni 2008-2011 (anzich\u00e9 2008-2012) il periodo transitorio, di conseguenza dal 01.01.2012 (anzich\u00e9 dal 1\u00b0 gennaio 2013) entra in vigore la disciplina a regime. \u2028La manovra, infine, ha previsto alcune modifiche ai benefici pensionistici concessi ai lavoratori notturni. L&#8217;originaria disciplina prevedeva una riduzione massima dell&#8217;et\u00e0 di uno o due anni rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all&#8217;anno ovvero da 72 a 78 giorni all&#8217;anno. Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dal decreto 201\/2011 tale previsione resta valida solo per gli anni 2009-2011: a regime &#8211; ovvero dal 01.01.2012 viene previsto che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle quote previste dalla predetta tabella B, incrementate di due anni e due unit\u00e0 per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all&#8217;anno, e di un anno e una unit\u00e0 per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all&#8217;anno.<br \/>\n2. Pensionamento dei dirigenti medici del servizio sanitario nazionale.<br \/>\nIl \u201cCollegato lavoro 2010\u201d , con l&#8217;art. 22, ha introdotto alcune modifiche all&#8217;art. 15-nonies, comma 1, Dlgs 502\/1992 sull\u2019et\u00e0 pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.<br \/>\nLa nuova norma stabilisce che il limite massimo di et\u00e0 per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Ssn, compresi i responsabili di struttura complessa, \u00e8 stabilito dal sessantacinquesimo anno di et\u00e0, ovvero su istanza dell\u2019interessato, dal quarantesimo anno di servizio effettivo.<br \/>\nLa l. n. 183\/2010 prevede altres\u00ec che in ogni caso il limite massimo non pu\u00f2 superare il settantesimo anno di et\u00e0 e la permanenza in servizio non pu\u00f2 dar luogo a un aumento del numero dei dirigenti medici del ruolo sanitario.<br \/>\nL&#8217;Inpdap, con nota operativa del 22 dicembre 2010 n. 56,\u00a0 in ordine all&#8217;et\u00e0 pensionabile dei dirigenti medici del Ssn dopo l\u2019entrata in vigore del collegato lavoro 2010, ha precisato che \u201csi ritiene che nella locuzione servizio effettivo siano da ricomprendersi tutte le attivit\u00e0 lavorative effettivamente rese e, in particolare, oltre al servizio prestato presso l\u2019amministrazione o ente di appartenenza, anche i servizi comunque resi per lo Stato (quale ad esempio il servizio militare purch\u00e9 gi\u00e0 valorizzato a fini pensionistici), i servizi ricongiungibili in base alla legge 523\/1954 o 1092\/1973, i servizi correlati ad attivit\u00e0 lavorativa e ricongiunti in base alla legge 29\/1979 o 45\/1990 ovvero totalizzati in base al Reg. Ce 1606\/1998 o al Dlgs 42\/2000 e i servizi riscattabili (ad esempio per lavoro prestato all\u2019estero); restano per contro esclusi i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi non connessi con attivit\u00e0 effettivamente resa, ma correlati a titoli di studio (per esempio laurea o dottorato di ricerca)\u201d.<br \/>\nL&#8217;Inpdap, successivamente, con nota del 7 giugno ha sottolineato che per effetto delle novit\u00e0 introdotte dal collegato lavoro 2010 il limite massimo di et\u00e0 dei dirigenti medici e quelli del ruolo sanitario del Ssn \u00e8 cos\u00ec suddiviso alternativamente: a) al compimento dei 65 anni; b) al maturare del 40\u02da anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anno di et\u00e0.<br \/>\nIn particolare, la possibilit\u00e0 del dirigente sanitario di chiedere di essere riassunto e di rimanere in servizio fino al settantesimo anno di et\u00e0 ha come conseguenza che viene meno l\u2019individuazione del titolo \u201climiti di et\u00e0\u201d per le risoluzioni del rapporto di lavoro avvenute al compimento dei sessantacinque anni, poich\u00e9 la nuova et\u00e0 pensionabile \u00e8 individuata alla maturazione dei quaranta anni di servizio effettivo e nel limite dei settanta anni di et\u00e0. Ci\u00f2 si ripercuote sul regime di cumulo tra pensione e redditi di lavoro dipendente applicabili a questi dirigenti.<br \/>\nNell&#8217;ipotesi di cessazione del servizio per motivi diversi da quelli del limite di et\u00e0, trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 133 e 134 del Dpr 1092\/1973, che prevedono, nei casi di derivazione, continuazione o rinnovo del rapporto di lavoro, il divieto di cumulo tra trattamento pensionistico spettante per il precedente rapporto, che si \u00e8 concluso per motivi differenti dal limite di et\u00e0, e trattamento economico relativo alla rinnovata attivit\u00e0 lavorativa. Allo stesso modo \u00e8 evidenziato che la cessazione dal servizio con quaranta anni di anzianit\u00e0 contributiva non consente l\u2019equiparazione, ai fini del regime di cumulo, con il pensionamento che derivi dal raggiungimento dei limiti di et\u00e0. Per i tecnici Inpdap tale equiparazione nel caso di maturazione dei 40 anni di anzianit\u00e0 e nel limite dei settanta anni, avviene solo al quarantesimo anno di servizio effettivo.<br \/>\n3. Certificati di malattia.<br \/>\nL&#8217;art. 25 l. n. 183\/2010 ha equiparato la disciplina del lavoro privato a quella del lavoro pubblico in materia di rilascio e trasmissione della attestazione di malattia, con conseguenbte applicazione dei primi quattro commi dell&#8217;art. 55 septies D.Lgs. n. 165\/2001.<br \/>\nPertanto nell&#8217;ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell&#8217;anno solare, l&#8217;assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.s.n.<br \/>\nIn tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica \u00e8 inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all&#8217;Inps, e dal predetto Istituto \u00e8 immediatamente inoltrata, con le medesime modalit\u00e0, all&#8217;amministrazione interessata.<br \/>\nL&#8217;inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l&#8217;applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.<br \/>\nIl legislatore aveva gi\u00e0 mostrato in passato la volont\u00e0 di intervenire in materia: ed invero, l&#8217;art. 1, comma 149, della legge n. 311\/2004 prevedeva l\u2019obbligo, per il settore privato, dell&#8217;invio telematico dei certificati di malattia a partire dal giugno 2005; l\u2019art. 1, comma 810, della legge n. 296\/2006, il DPCM attuativo del 26 marzo 2008 e il DM del Ministro della Salute del 26 febbraio 2010 che stabilivano l\u2019obbligo per il medico curante di rilasciare, dopo la visita, all\u2019assistito copia cartacea del certificato telematico.<br \/>\nIl Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del Lavoro, con circolare congiunta 18 marzo 2011, n. 4 , hanno fornito le indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro dei settori pubblico e privato al fine di dare attuazione al sopracitato artcicolo 25 del 2collegato lavoro\u201d.<br \/>\nNella circolare si sottolineava che con la legge n. 183\/2010, in vigore dal 24 novembre 2010, \u201c\u00e8 stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati &#8230;\u201d, con conseguente abrogazione della previgente normativa per il settore privato.<br \/>\nLa circolare descriveva gli oneri e gli adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro ai fini dell\u2019attuazione delle nuove disposizioni, e le opportunit\u00e0 che dalle stesse discendono per i predetti soggetti.<br \/>\nIn particolare era previsto un periodo transitorio, di tre mesi dall\u2019emanazione della circolare (fino al 17 giugno 2011), durante il quale il datore di lavoro poteva richiedere ai lavoratori di continuare ad inviare all\u2019azienda, con le modalit\u00e0 vigenti, la copia cartacea dell\u2019attestazione di malattia.<br \/>\nAl termine del periodo transitorio,\u00a0 non si sarebbe potuto pi\u00f9 richiedere al lavoratore l\u2019invio della copia cartacea dell\u2019attestazione di malattia,\u00a0 ma per la relativa acquisizione si sarebbe dovuto, necessariamente avvalere di una delle modalit\u00e0 telematiche messe a disposizione dall\u2019INPS.\u00a0 La nota sottolineava tuttavia la possibilit\u00e0 di\u00a0 richiedere ai propri lavoratori la comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico.<br \/>\nL&#8217;applicazione della nuova disciplina veniva poi prorogata dal Comitato Tecnico di Monitoraggio presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l`innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al 13 settembre 2011 in quanto la decorrenza del periodo transitorio della durata di tre mesi scattava a partire dalla data di pubblicazione della Circolare Ministeriale in G.U. (Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2011, n. 135) e non dalla sua data di emissione.<br \/>\nAttualmente, pertanto, il datore di lavoro privato acquisisce le attestazioni di malattia attraverso una delle due modalit\u00e0 messe a disposizione dall\u2019INPS, vale a dire:<br \/>\na) mediante accesso diretto al sistema INPS tramite PIN appositamente rilasciato dall\u2019Istituto (cfr. circolare INPS n. 300 del 22 aprile 2010);<br \/>\nb) mediante invio alla casella di PEC comunicata all\u2019INPS (cfr. circolare INPS n. 554 del 16 settembre 2010).<br \/>\nIl datore di lavoro, come riferito supra, potr\u00e0 comunque sempre richiedere ai propri lavoratori la comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico e potr\u00e0 usufruire del nuovo servizio messo a disposizione dall\u2019INPS per la richiesta di visite fiscali on line.<br \/>\nIl lavoratore:<br \/>\na) resta obbligato a segnalare al datore di lavoro, nei termini previsti dal CCNL\u00a0 applicato in azienda, la propria assenza e l\u2019indirizzo di reperibilit\u00e0, qualora diverso\u00a0 dalla residenza o domicilio abituale, al fine di consentire i controlli medico fiscali;<br \/>\nb) comunica al medico curante, nel corso della visita, l\u2019indirizzo di reperibilit\u00e0 da inserire nel\u00a0 certificato, nel caso in cui sia diverso da quello di residenza (o dal domicilio abituale) in\u00a0 precedenza indicato al proprio datore di lavoro;<br \/>\nc) richiede al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via\u00a0 telematica e, se espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, ha obbligo di\u00a0 fornirlo allo stesso;<br \/>\nd) in aggiunta, ha facolt\u00e0 di chiedere al medico il rilascio di copia cartacea del certificato e<br \/>\ndell\u2019attestato di malattia.<br \/>\nIl nuovo sistema di gestione online dei certificati medici di malattia continua a suscitare molte perplessit\u00e0, non solo tra le associazioni di rappresentanza dei medici, le quali sin dal varo della normativa, sottolinearono possibili difficolt\u00e0 di collegamento internet, ove non si disponesse della banda larga, il poco tempo a disposizione per adottare le nuove procedure e, soprattutto, le gravissime conseguenze connesse alla mancata trasmissione del certificato.<br \/>\nLa procedura su cui fondamentalmente si baser\u00e0 il sistema prevede innanzitutto che il certificato venga inviato per via telematica, dal medico certificatore o dalla struttura sanitaria pubblica che l\u2019abbia rilasciato, al SAC, Sistema di Accoglienza Centrale (curato dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze), e, tramite questo, all\u2019INPS. In seguito il SAC restituisce al medico il numero di identificazione del certificato, il medico stampa certificato e attestato di malattia e li consegna al lavoratore. L\u2019INPS, che ha ricevuto i dati del certificato dal SAC, individua il datore di lavoro riferito all\u2019intestatario del certificato e mette a sua disposizione il certificato stesso.\u2028Il lavoratore potr\u00e0, cos\u00ec, accedere al sito dell\u2019INPS e consultare o stampare i propri certificati, attraverso l\u2019inserimento del codice fiscale o del numero di certificato, o, se ne ha ottenuto accreditamento tramite PIN, entrando nell\u2019apposita area dedicata.\u2028Nonostante gli aspetti relativi alle procedure telematiche siano stati chiariti, mancano regole certe nella gestione del rapporto di lavoro tra dipendente e impresa in caso di assenza per malattia. In assenza di tali regole e in attesa dell\u2019adeguamento dei diversi contratti collettivi con le nuove previsioni di legge, \u00e8 stato sottoscritto, il 20 luglio2011, l&#8217;accordo interconfederale tra Confindustria e sindacati (Cgil, Cisl e Uil), grazie al quale si \u00e8 cercato di chiarire quali siano i comportamenti da adottare e gli oneri richiesti ai dipendenti che realizzino delle assenze e ai loro datori di lavoro. Esso, pur limitato al comparto industriale, offre delle istruzioni utili anche agli altri settori (un accordo analogo \u00e8 stato, inoltre, sottoscritto il 26 luglio 2011 da Confapi con i sindacati suindicati).\u2028Secondo quanto si legge, restano invariate e sono pienamente efficaci le disposizioni contenute nei contratti collettivi che disciplinano il trattamento economico e quello normativo da applicare in caso di malattia del lavoratore, compresi gli obblighi, in capo al lavoratore stesso, di dare tempestiva comunicazione dell\u2019assenza e di fornire indicazione circa qualsiasi variazione dell\u2019indirizzo di reperibilit\u00e0, dove potr\u00e0 essere realizzata l\u2019eventuale visita di controllo.\u2028L\u2019accordo introduce, poi, un ulteriore onere a carico del lavoratore, quello, cio\u00e8, di comunicare all\u2019azienda, \u201cnei tempi previsti per l\u2019invio del certificato cartaceo dal contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il suo rapporto\u201d, il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in forma telematica, onere che sembra sostituirsi alla previgente richiesta di consegna del certificato medico cartaceo.<br \/>\nIl datore di lavoro disporr\u00e0 cos\u00ec di diverse alternative per recuperare le informazioni circa gli attestati di malattia dei suoi dipendenti: la prima \u00e8, appunto, quella delineata nell\u2019accordo del 20 luglio, cio\u00e8 la comunicazione, secondo modalit\u00e0 predefinite, del numero identificativo, grazie al quale il datore potr\u00e0 collegarsi al sito dell\u2019INPS e proseguire con la consultazione.\u2028Diversamente \u00e8 possibile chiedere all\u2019INPS il PIN per consultare gli attestati in un\u2019area Web dedicata all\u2019azienda, dove la ricerca pu\u00f2 avvenire in base al codice fiscale o altri dati anagrafici relativi al dipendente coinvolto, o in riferimento ad un preciso intervallo temporale.\u2028L\u2019ultima opzione a disposizione \u00e8 quella dettata dalla circolare INPS n. 119 del 7 settembre 2010, avente ad oggetto la \u201ctrasmissione telematica delle certificazioni di malattia all\u2019Inps\u201d e le \u201cnuove modalit\u00e0 di invio degli attestati ai datori di lavoro pubblici e privati tramite PEC\u201d. Stando a questa circolare, il datore pu\u00f2 inviare, alle caselle PEC delle strutture territoriali dell\u2019INPS competenti, la richiesta di vedersi recapitare nella propria PEC gli attestati di malattia.\u2028Ad ogni modo, il datore di lavoro pu\u00f2 fare riferimento alla disposizione contenuta nella circolare ministeriale 4\/2011 che impone al dipendente di fornire il numero di protocollo, qualora ve ne sia stata esplicita richiesta da parte dell\u2019azienda (tale richiesta dovrebbe essere opportunamente comunicata in forma scritta, magari aggiornando i regolamenti aziendali). Tale disposizione consente di superare le critiche che hanno visto nella nuova procedura un eccesso di oneri a carico dei datori di lavoro, i quali potrebbero non avere un direttore del personale che si occupi della faccenda o potrebbero non avere la giusta alfabetizzazione informatica.\u2028Permane comunque, anche dopo il termine del 13 settembre, l\u2019obbligo per il lavoratore di esibire la copia cartacea del certificato all\u2019INPS e al datore di lavoro nei casi di ricovero ospedaliero, degenza in strutture di pronto soccorso e nel caso in cui il certificato sia stato emesso da una struttura privata non ancora abilitata alla procedura telematica, cos\u00ec come specificato nel messaggio dell\u2019INPS n. 9197 del 20 aprile 2011 (\u201cCertificazione di malattia in modalit\u00e0 cartacea\u201d). Lo stesso obbligo persiste nel momento in cui il medico sia impossibilitato \u2013 ad esempio per malfunzionamenti nel sistema di trasmissione \u2013 a procedere all\u2019invio digitale del certificato medico.\u2028Il sistema telematico, tuttavia, sembra funzionare.<br \/>\nIl Ministero per la Pubblica Amministrazione e l\u2019Innovazione, sulla base dei dati forniti dall&#8217;Inps, ha infatti reso noto che il totale dei certificati trasmessi a partire dalla data di attivazione della nuova procedura \u00e8 di ben 14.365.917 unit\u00e0.<\/p>\n<p>4. Indicazione di situazione economica equivalente.<br \/>\nLa l. n.183\/2010, in relazione ai redditi, ha introdotto variazioni alle modalit\u00e0 di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.<br \/>\nAi fini del riconoscimento del diritto a prestazioni \u201cnon destinate alla generalit\u00e0 dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche (con l&#8217;esclusione delle prestazioni previdenziali, delle invalidit\u00e0 civili, di quelle di accompagnamento e altre assimilate), l&#8217;ISEE, ai sensi dell&#8217;art. 34 del \u201cCollegato lavoro\u201d viene determinato dall&#8217;INPS in base alla dichiarazione dell&#8217;interessato.<br \/>\nL&#8217;indicatore ISEE non va confuso con l&#8217;ISE che \u00e8 l&#8217;indicatore della situazione economica costituito dalla somma dei redditi e del 20 per cento del patrimonio immobiliare e immobiliare del nucleo familiare. Il reddito da prendere in considerazione \u00e8 quello complessivamente posseduto dal nucleo familiare, risultante dall&#8217;ultima dichiarazione dei redditi dei singoli componenti oppure, nell&#8217;ipotesi di esonero dall&#8217;obbligo di presentazione della dichiarazione, dall&#8217;ultima certificazione presentata dagli interessati. Al valore del reddito va sommato il 20 per cento del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto al 31 dicembre dell&#8217;anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Dal rapporto tra il valore cos\u00ec stabilito e l&#8217;indice corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare e la sua composizione, si ricava l&#8217;ISEE.<br \/>\nL\u2019INPS, con circolare 12 gennaio 2011, n. 2, ha fornito dei chiarimenti riguardo le modifiche alla disciplina ISE\/ISEE apportate dall\u2019art. 34 della Legge n. 183\/2010.<br \/>\nPer la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), l\u2019Istituto comunica che viene introdotta una nuova modalit\u00e0: il soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata pu\u00f2 presentare la domanda all\u2019Inps anche per via telematica (art. 4, comma 3, del D.Lgs. 109\/1998, sostituito dall\u2019art. 34, Legge n. 183\/2010), collegandosi al sito Internet dell\u2019Istituto e possedendo un\u2019utenza specifica (PIN) per l\u2019accesso.\u2028In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l\u2019Inps indica che vengono effettuati dei controlli da parte dell\u2019Agenzia delle entrate, degli Enti erogatori e della Guardia di Finanza, per verificare la veridicit\u00e0 delle informazioni pervenute.\u2028L\u2019Agenzia delle entrate, infatti, attraverso appositi controlli automatici, rileva l\u2019esistenza di eventuali difformit\u00e0 od omissioni dei dati autocertificati rispetto alle informazioni contenute nel Sistema informativo dell\u2019anagrafe tributaria, comunicando l\u2019esito delle attivit\u00e0 effettuate all\u2019Inps, mediante procedura informatica.<br \/>\nL\u2019Istituto, successivamente, le inoltra agli Enti acquisitori (Comuni, Centri di Assistenza Fiscale, Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate) o al soggetto richiedente nel caso di presentazione della dichiarazione in via telematica (art. 4, commi 5 e 6, D.Lgs. 109\/1998, sostituito dall\u2019art. 34, l. 183\/2010.<br \/>\nI soggetti acquisitori o l\u2019Inps stesso (nell\u2019ipotesi di invio telematico) rilasciano un\u2019attestazione riportante:<br \/>\na) l\u2019indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);<br \/>\nb) il contenuto della dichiarazione;<br \/>\nc) gli elementi informativi necessari per il calcolo;<br \/>\nd) le eventuali omissioni e difformit\u00e0 rilevate dal controllo automatico operato dall\u2019Agenzia delle entrate.\u2028La dichiarazione, munita dell&#8217;attestazione rilasciata, pu\u00f2 essere utilizzata, nel periodo di validit\u00e0, da ogni componente del nucleo familiare per l&#8217;accesso alle prestazioni agevolate (art. 4, comma 7, D.Lgs. 109\/1998, sostituito dall\u2019art. 34, Legge n. 183\/2010).\u2028La Nota in parola specifica che nell&#8217;ipotesi di difformit\u00e0 od omissioni relative alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori finanziari, quali banche, societ\u00e0 Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, societ\u00e0 di gestione del risparmio (art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605\/1973), spetta all\u2019Agenzia delle entrate, effettuare, attraverso criteri selettivi, richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio (art. 4, comma 9, D.Lgs. 109\/1998, sostituito dall\u2019art. 34, Legge n. 183\/2010).\u2028A seguito del suddetto controllo automatico dell\u2019Agenzia, in presenza di omissioni o difformit\u00e0 riscontrate, il soggetto richiedente la prestazione pu\u00f2 presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati, oppure richiedere ugualmente la prestazione tramite l\u2019attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformit\u00e0 rilevate dall\u2019Agenzia delle entrate.<br \/>\nTale dichiarazione \u00e8 valida ai fini dell\u2019erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli Enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicit\u00e0 dei dati dichiarati.<br \/>\nGli Enti erogatori, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, hanno il compito di svolgere tutti i controlli ulteriori e necessari, provvedendo ad ogni adempimento conseguente qualora si verifichi la non veridicit\u00e0 dei dati dichiarati (art. 4, comma 8, D.Lgs. 109\/1998, sostituito dall\u2019art.34, l. n. 183\/2010).<br \/>\nNell&#8217;ambito della programmazione dell\u2019attivit\u00e0 di accertamento della Guardia di Finanza, una quota delle sue verifiche \u00e8 riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazione, secondo criteri selettivi.<br \/>\nPer assicurare il coordinamento e l\u2019efficacia dei controlli suddetti, il legislatore ha previsto che vengano comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l\u2019Agenzia delle entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare (art. 4, commi 10 e 11, D.Lgs. 109\/1998, sostituito dall\u2019art. 34, Legge n. 183\/2010).<br \/>\nL\u2019Inps, per l\u2019alimentazione del Sistema informativo ISE\/ISEE, pu\u00f2 stipulare delle apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (art. 4- bis, comma 1, D. Lgs. 109\/1998, sostituito dall\u2019art. 34, L. 183\/2010).<br \/>\nTra i redditi da dichiarare ai fini ISE\/ISEE, il legislatore prevede altre componenti, oltre quelle previste dalla normativa (art. 3, comma 1, delle norme integrate dai D.P.C.M. n. 221\/1999 e n. 242\/2001).\u2028In particolare, devono essere aggiunti al reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. i) e l) del TUIR), assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, salvo che il legislatore espressamente manifesti una diversa volont\u00e0 nelle norme che disciplinano tali componenti reddituali (tabella 1, parte I, D.Lgs. 109\/1998, modificata dall&#8217;art. 34 del\u00a0 \u201cCollegato lavoro\u201d.<br \/>\nNe consegue che i redditi rientranti in tali categorie, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, come ad esempio quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello Unico, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della DSU, eccetto nell\u2019ipotesi in cui il legislatore espressamente li escluda nelle disposizioni che li disciplinano.<br \/>\nIl legislatore, allo scopo di disciplinare le modalit\u00e0 attuative e le specifiche tecniche di scambio delle informazioni e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha previsto la stipula di una convenzione tra l\u2019INPS e l\u2019Agenzia delle entrate.<br \/>\nIn tal senso tra l\u2019Istituto e l\u2019Amministrazione \u00e8 stato sottoscritto apposito accordo (art. 4, comma 12, D.Lgs. 109\/1998, sostituito dall\u2019art. 34, Legge n. 183\/10).<br \/>\nDa ultimo, l&#8217;Inps rende noto che per consentire la semplificazione ed il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, in presenza di un\u2019evoluzione dei sistemi informativi dell\u2019INPS e dell\u2019Agenzia delle entrate, \u00e8 prevista dalla normativa la possibilit\u00e0 di considerare un periodo di sperimentazione finalizzato a sviluppare l\u2019assetto dei relativi flussi di informazione.<br \/>\nInoltre, ai fini del rispetto dei criteri di equit\u00e0 sociale, \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di razionalizzare e armonizzare i criteri di determinazione dell\u2019ISEE rispetto all\u2019evoluzione della normativa fiscale attraverso un decreto del Ministero dell\u2019economia e delle finanze, sulla base della valutazioni dell\u2019INPS e dell\u2019Agenzia delle entrate (art. 4, commi 13 e 14, D.Lgs. 109\/1998, sostituito dall\u2019art. 34, Legge n. 183\/2010).<br \/>\n5. Cessazione dell&#8217;attivit\u00e0 commerciale.<br \/>\nIl legislatore, con il DLgs 207\/1996 aveva istituito un indennizzo temporaneo per la cessazione definitiva dell&#8217;attivit\u00e0 commerciale ad alcune categorie di iscritti alla gestione speciale dell\u2019INPS per gli esercenti attivit\u00e0 commerciali. Per finanziare l\u2019indennizzo, fu previsto un contributo aggiuntivo alla contribuzione IVS dovuta da tutti gli iscritti alla gestione nella misura dello 0,9%.<br \/>\nNel tempo, l\u2019indennizzo fu prorogato, esteso ad altre categorie e, conseguentemente, l\u2019obbligo contributivo addizionale \u00e8 stato rinnovato a pi\u00f9 riprese con nuove disposizioni di legge. L\u2019ultima, in ordine di tempo, \u00e8 contenuta nell\u2019art. 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183\u00a0 con la quale il diritto all\u2019indennizzo \u00e8 esercitabile da chi raggiunge i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2011 e l\u2019aliquota aggiuntiva prorogata fino al 31dicembre 2014.<br \/>\nI destinatari sono:<br \/>\na) Soggetti che esercitano, in qualit\u00e0 di titolari o coadiutori, attivit\u00e0 commerciale<br \/>\nal minuto in sede fissa, anche abbinata ad attivit\u00e0 di somministrazione al pubblico<br \/>\ndi alimenti e bevande;<br \/>\nb) soggetti che esercitano attivit\u00e0 commerciale su aree pubbliche;<br \/>\nc) agenti e rappresentanti di commercio;<br \/>\nd) esercenti attivit\u00e0 di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.<br \/>\nL&#8217;indennizzo spetta ai soggetti che, entro il periodo di validit\u00e0 di volta in volta stabilito, si trovino in possesso dei seguenti requisiti:<br \/>\na) 62 anni di et\u00e0, se uomini, ovvero 57 anni di et\u00e0, se donne;<br \/>\nb) iscrizione, al momento della cessazione dell&#8217;attivit\u00e0, per almeno 5 anni, in qualit\u00e0 di titolari o di coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivit\u00e0 commerciali.<br \/>\nL&#8217;erogazione dell&#8217;indennizzo e&#8217; subordinata alle seguenti condizioni che devono<br \/>\nverificarsi tutte entro il periodo di validit\u00e0:<br \/>\na) cessazione definitiva dell&#8217;attivit\u00e0 commerciale;<br \/>\nb) riconsegna al Comune dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 commerciale al minuto o dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;attivit\u00e0 di somministrazione al pubblico.<br \/>\nL&#8217;indennit\u00e0 corrisponde al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti e spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ove risultino perfezionati i requisiti richiesti e fino alla decorrenza della finestra di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.<br \/>\n6. Contribuzione figurativa.<br \/>\nI contributi figurativi sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali:<br \/>\na) non ha prestato attivit\u00e0 lavorativa n\u00e9 dipendente n\u00e9 autonoma;<br \/>\nb) ha percepito un\u2019indennit\u00e0 a carico dell\u2019Inps;<br \/>\nc) ha percepito retribuzioni in misura ridotta.<br \/>\nL\u2019accertamento del diritto alla prestazione viene effettuato con la totalizzazione.<br \/>\nI contributi de quibus sono utilizzabili:<br \/>\na) &#8220;a copertura&#8221; se il periodo, durante il quale si \u00e8 verificato l\u2019evento, \u00e8 completamente scoperto di contribuzione e non risultano, quindi, accreditate settimane per attivit\u00e0 lavorativa soggetta a contribuzione obbligatoria;<br \/>\nb) &#8220;ad integrazione&#8221; se nel periodo, durante il quale si \u00e8 verificato l\u2019evento, \u00e8 stata corrisposta una retribuzione ridotta che ha determinato l\u2019obbligo del versamento contributivo e, il conseguente, accredito di settimane sul conto assicurativo dell\u2019assicurato;<br \/>\nc) &#8220;ad incremento&#8221; se l\u2019attivit\u00e0 lavorativa \u00e8 stata svolta nel settore agricolo.<br \/>\nSono accreditabili solo a domanda, i periodi di:<br \/>\n1) servizio militare;<br \/>\n2) malattia e infortunio;<br \/>\n3) assenza dal lavoro per donazione sangue;<br \/>\n4) congedo per maternit\u00e0 durante il rapporto di lavoro (ex astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio);<br \/>\n5) maternit\u00e0 al di fuori del rapporto di lavoro corrispondente al congedo per maternit\u00e0;<br \/>\n6) congedo parentale (ex assenza facoltativa post partum);<br \/>\n7) riposi giornalieri (ex per messi per allattamento);<br \/>\n8) assenze dal lavoro per malattia del bambino;<br \/>\n9) congedo per gravi motivi familiari;<br \/>\n10) permesso retribuito ai sensi della Legge 104\/92 (handicap grave);<br \/>\n11) congedo straordinario ai sensi della Legge 388\/2000 (handicap grave);<br \/>\n12) periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l\u2019assunzione di cariche sindacali.<br \/>\nSono accreditati d\u2019ufficio, senza specifica domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore \u00e8 stato:<br \/>\n1) incassa integrazione guadagni straordinaria;<br \/>\n2) assunto con contratto di solidariet\u00e0;<br \/>\n3) impegnato in lavori socialmente utili.<br \/>\noppure ha beneficiato:<br \/>\n1) di indennit\u00e0 di mobilit\u00e0;<br \/>\n2) di indennit\u00e0 di disoccupazione;<br \/>\n3) di assistenza antitubercolare a carico dell\u2019Inps.<br \/>\nL&#8217;art. 40 l. n. 183\/2010 modifica i criteri di calcolo della contribuzione figurativa ai fini previdenziali, con riferimento all&#8217;anzianit\u00e0 contribuitva successiva al 31 dicembre 2004 in base all&#8217;importo normale della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l&#8217;evento, come stabilita dal datore di lavoro sulla scorta degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.<br \/>\nNel \u201ccollegato lavoro\u201d\u00e8 stato stabilito che il valore retributivo dei contributi figurativi accreditati al lavoratore, successivamente al 1\u00b0 gennaio 2005, \u00e8 pari all\u2019intero\u00a0 stipendio\u00a0 mensile\u00a0 percepito, esclusa la \u201ctredicesima\u201d e altre mensilit\u00e0 \u201cextra\u201d.\u2028Inoltre, durante i periodi di malattia o infortunio, la contribuzione figurativa per il lavoratore \u00e8 prolungata per un massimo di 22 mesi, oltre i quali si \u00e8 senza copertura\u00a0 assicurativa. Per il lavoratore inabile, l\u2019intero periodo sar\u00e0 coperto dai contributi figurativi anche se si percepisce la rendita Inail.<br \/>\n7. Obbligo contributivo per gli artigiani.<br \/>\nAi sensi dell&#8217;art. 43 l. n. 183\/2010, a far data dal 2010, gli atti inerenti le variazioni relative ai soggetti iscritti all&#8217;albo delle imprese artigiane non sono opponibili all&#8217;Inps decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti.<br \/>\nAll&#8217;iscrizione all&#8217;Albo delle imprese artigiane viene attribuito valore costitutivo e dall&#8217;iscrizione al suddetto Albo discende automaticamente l&#8217;iscrizione all&#8217;Inps, con correlato obbligo contribuitvo.<\/p>\n<p>APPROFONDIMENTI<br \/>\nIl Governo Monti, con l&#8217;art. 24 del decreto \u201csalva Italia\u201d ha operato una radicale modifica del sistema pensionistico italiano.<br \/>\nLa pensione di anzianit\u00e0 \u00e8 infatti stata abolita e, pertanto, a seguito di tale riforma, \u00e8 possibile andare in pensione solo dopo aver maturato i requisiti anagrafici di &#8220;vecchiaia&#8221;, cio\u00e8 solo dopo aver raggiunto l&#8217;et\u00e0 prevista per la pensione di vecchiaia.<br \/>\nAl posto della pensione di anzianit\u00e0 c&#8217;\u00e8 ora la pensione anticipata: chi vuole andare in pensione prima dell&#8217;et\u00e0 di vecchiaia, pu\u00f2 farlo, se ha una cert\u00e0 &#8220;anzianit\u00e0 contributiva&#8221; (nel 2012, 41 anni e un mese per le donne, 42 anni e un mese per gli uomini). Ma in tal caso subisce una penalizzazione: l&#8217;importo della pensione viene tagliato dell&#8217;1 per cento per ciascun anno di anticipo rispetto ai requisiti di vecchiaia.<br \/>\nBench\u00e8 soltanto l&#8217;art. 24, comma 17 del decreto in parola abbia modificato la disciplina introdotta dal collegato lavoro, l&#8217;ampiezza dell&#8217;intervento normativo richiede un doveroso approfondimento delle radicali innovazioni introdotte in materia pensionistica dal legislatore.<br \/>\nCon il comma 1, il Legislatore spiega i fini della riforma previdenziale che sono collegati, ai principi di equit\u00e0 e di convergenza tra generazioni ed all\u2019interno delle stesse, con l\u2019obiettivo di eliminare i privilegi esistenti nel vecchio apparato normativo. In tale logica, nel rispetto degli impegni internazionali, dei vincoli di bilancio e della sostenibilit\u00e0 \u201cdi lungo termine\u201d del sistema previdenziale, sono previsti momenti di flessibilit\u00e0 in accesso ai trattamenti pensionistici ed incentivi nella prosecuzione della vita lavorativa, nonch\u00e8 adeguamenti sia alle variazioni legate all\u2019allungamento delle prospettive di vita, che alla armonizzazione delle diverse gestioni previdenziali.<br \/>\nCon il comma 2 si stabilisce che, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2012, avendo come riferimento le anzianit\u00e0 contributive maturate successivamente, il sistema contributivo per quote di pensione corrispondenti alle stesse vale per tutti i lavoratori.<br \/>\nQuesto sistema presenta una propria logica che \u00e8 quella della c.d. \u201ccorrispettivit\u00e0\u201d, nel senso che l\u2019importo delle future rate pensionistiche va calcolato esclusivamente sui contributi versati (dedotte le spese di gestione), fermo restando che per il passato continua a valere il sistema precedente (se retributivo).<br \/>\nCon il metodo contributivo il trattamento pensionistico si calcola attraverso una moltiplicazione del montante contributivo individuale con il coefficiente di trasformazione: quest\u2019ultimo varia in relazione all\u2019et\u00e0 del lavoratore al momento del pensionamento ed all\u2019aspettativa di vita..<br \/>\nIl comma 3 consente al lavoratore che entro il 31 dicembre 2011 abbia maturato i requisiti di et\u00e0 e di anzianit\u00e0 contributiva, previsti dalle vecchie disposizioni, la possibilit\u00e0 di ottenere la certificazione del diritto da chiedere all\u2019Ente previdenziale di appartenenza.<br \/>\nA partire dal 1\u00b0 gennaio 2012 per i soggetti che maturano i requisiti, secondo i regimi misto e contributivo, per le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata ed anzianit\u00e0, si potr\u00e0 parlare soltanto di<br \/>\na) pensione di vecchiaia, sulla base dei requisiti ex commi 6 e 7 e fatte salve le eccezioni previste ai commi 14, 15 \u2013 bis e 18;<br \/>\nb) pensione anticipata, conseguita soltanto con i requisiti previsti ai commi 10 e 11 e fatte salve le eccezioni previste ai commi 14, 15 \u2013 bis, 17 e 18.<br \/>\nCon il comma 4 viene introdotto il principio della continuazione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa dopo la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. La prosecuzione sar\u00e0 incentivata, nel rispetto dei limiti massimi ordinamentali, attraverso coefficienti di trasformazione fino all\u2019et\u00e0 di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsto dall\u2019art. 12 della legge n. 122\/2010. Questo sistema prevede una sorta di aggancio automatico dei requisiti anagrafici alla speranza di vita, finalizzato all\u2019equilibrio delle gestioni previdenziali nel medio \u2013 lungo periodo. L\u2019aumento dei requisiti \u00e8 agganciato in modo automatico alle rilevazioni periodiche dell\u2019ISTAT. L\u2019applicazione, originariamente prevista dal 1\u00b0 gennaio 2015 ma anticipata, nel corso del 2011, al 1\u00b0 gennaio 2013, riguarda tutti i tipi di pensione.<br \/>\nPrevedendo la possibilit\u00e0 incentivare la permanenza in attivit\u00e0 lavorativa dopo il termine per la fruizione del diritto alla pensione, il Legislatore si \u00e8 preoccupato anche di tutelare i lavoratori sotto l\u2019aspetto della garanzia del posto di lavoro affermando che nei confronti di costoro l\u2019efficacia delle disposizioni di tutela contenute nell\u2019art. 18 della legge n. 300\/1970 operano fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilit\u00e0 (70 anni).<br \/>\nCi\u00f2 significa che vale, in caso di licenziamento individuale, la tutela reale o quella obbligatoria, a seconda che il datore di lavoro sia \u201cdimensionato\u201d o meno sopra le quindici unit\u00e0.<br \/>\nLa tutela \u00e8 \u201csul piano individuale\u201d, nel senso che una eventuale procedura collettiva di riduzione di personale ex art. 4, 5, 16 e 24 della legge n. 223\/1991 pu\u00f2 ben interessare anche i lavoratori \u201cincentivati\u201d alla prosecuzione.<br \/>\nVa, poi, sottolineato come, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2012, finita la fase di \u201cprima applicazione\u201d, si applicano, ai fini dell\u2019impugnativa giudiziale del licenziamento, i termini previsti dall\u2019art. 32 della legge n. 183\/2010 che ha innovato i primi due commi della legge n. 604\/1966: 270 giorni dalla giorno in cui \u00e8 stata comunicata al datore la volont\u00e0 di impugnare la risoluzione del rapporto (ci sono 60 giorni di tempo) o 60 giorni dal rifiuto della richiesta facoltativa di conciliazione o dal mancato accordo per l\u2019arbitrato irrituale previsto avanti ad uno dei tanti organismi a ci\u00f2 deputati o ex art. 412 \u2013 quater cpc.<br \/>\nCon il comma 5 vengono cancellate, a partire dal1\u00b0 gennaio 2012, le c.d. \u201cfinestre mobili\u201d, non pi\u00f9 coerenti con il nuovo sistema e che, tuttavia, secondo i dati INPS hanno, nel corso del 2011, ridotto il pensionamento per quasi il 30% rispetto all\u2019anno precedente.<br \/>\nEsse restano, in ogni caso, per i \u201clavoratori usurati\u201d.<br \/>\nI commi 6 e 7 sono collegati alla lettera a) del comma 3 in ordine alla pensione di vecchiaia.<br \/>\nQuest&#8217;ultima, a partire dal 2012, richiede quale requisito anagrafico quello dei 62 anni per le lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato del settore privato: l\u2019et\u00e0 sale a 63 anni e 6 mesi a partire dal 1\u00b0 gennaio 2014, a 65 anni con decorrenza 1\u00b0 gennaio 2016, e, a regime, a 66 anni a far data dal 1\u00b0 gennaio 2018.<br \/>\nPer le lavoratrici autonome la cui pensione \u00e8 liquidata dall\u2019assicurazione generale obbligatoria (AGO) o dalla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335\/1995 il requisito anagrafico \u00e8 fissato a 63 anni e 6 mesi. Esso sale a 64 e 6 mesi a partire dal 1\u00b0 gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a far data dal 1\u00b0 gennaio 2016 per raggiungere i 66 anni con il 1\u00b0 gennaio 2018.<br \/>\nPer tutti gli altri lavoratori dipendenti e per quelli autonomi (la cui pensione \u00e8 a carico dell\u2019AGO o della gestione separata) il requisito anagrafico dei 65 anni per l\u2019accesso alla pensione di vecchiaia \u00e8 aumentato a 66 anni.<br \/>\nCon il comma 7 il Legislatore, invece, generalizza il requisito minimo finalizzato al godimento della pensione di vecchiaia: esso, fermo restando quello anagrafico, prevede un\u2019anzianit\u00e0 contributiva di almeno 20 anni. L\u2019importo, non pu\u00f2 essere inferiore a 1,5 volte quello previsto per l\u2019assegno sociale: esso \u00e8 annualmente rivalutato sulla base della valutazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall\u2019ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l\u2019anno da rivalutare<br \/>\nCon il comma 8 si stabilisce che, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell\u2019assegno sociale \u00e8 incrementato di un anno.<br \/>\nCon il comma 9 viene inserita una c.d. \u201cnorma di salvaguardia\u201d: per i lavoratori in carico all\u2019AGO o alla gestione separata, i requisiti anagrafici per l\u2019accesso alla pensione di vecchiaia (comma 6) devono essere tali da garantire un\u2019et\u00e0 minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per chi matura il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dal 2021.<br \/>\nCon il comma 10 vengono stabiliti i requisiti minimi per l\u2019accesso alla \u201cpensione anticipata\u201d, i quali sostituiscono \u201cin toto\u201d quelli che, in precedenza, si riferivano alle pensioni di anzianit\u00e0.<br \/>\nPu\u00f2 accedere al trattamento pensionistico anticipato chi, nel corso del 2012, matura un\u2019anzianit\u00e0 contributiva di 42 anni ed 1 mese, se uomo, o di 41 anni e 1 mese, se donna.<br \/>\nNel 2013 e nel 2014 tale requisito aumenta, per ogni anno, di 1 mese.<br \/>\nLa disposizione continua prevedendo una sorta di penalizzazione, pari ad 1 punto percentuale, per ogni anno di anticipo nell\u2019accesso al pensionamento rispetto all\u2019et\u00e0 di 62 anni: la percentuale si eleva a 2 punti, per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni. Se l\u2019et\u00e0 del pensionamento non \u00e8 intera, la riduzione percentuale \u00e8 rapportata in proporzione al numero dei mesi.<br \/>\nIl comma 11 si occupa del diritto alla pensione anticipata in favore di coloro che hanno avuto il primo accredito contributivo dopo il 1\u00b0 gennaio 1996.<br \/>\nAi fini del godimento, occorrono le seguenti condizioni:<br \/>\na) risoluzione del rapporto di lavoro in essere;<br \/>\nb) requisito anagrafico pari ad almeno 63 anni;<br \/>\nc) almeno 20 anni di contribuzione effettiva (cosa che sembra escludere la c.d. \u201ccontribuzione figurativa\u201d);<br \/>\nd) ammontare mensile della prima rata di pensione che risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Pil nominale, appositamente calcolato dall\u2019ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l\u2019anno da rivalutare, pari per il 2012, a 2,5 volte l\u2019importo mensile dell\u2019assegno sociale.<br \/>\nIl comma 12 ricorda come a tutti i requisiti anagrafici previsti per l\u2019accesso alle diverse modalit\u00e0 di pensionamento (vecchiaia, anticipata, assegno sociale, ecc.), trovi applicazione il meccanismo correlato alla \u201csperanza di vita\u201d, previsto dall\u2019art. 12 della legge n. 122\/2010: esso pensato, in precedenza, con una cadenza triennale, diviene biennale (comma 13) e scatter\u00e0 dal 1\u00b0 gennaio 2013. Tale meccanismo trova la propria ragione d\u2019essere nel fatto che l\u2019allungamento della vita va correlato con la permanenza al lavoro la quale deve essere, simmetricamente, pi\u00f9 lunga, per non appesantire il sistema previdenziale.<br \/>\nIl successivo comma 14 \u00e8 strettamente correlato con quelli precedenti che hanno stabilito i requisiti minimi per l\u2019accesso al sistema pensionistico, nel senso che vi vengono trattate una serie di ipotesi \u201cesonerative\u201d. Sono esentati dalla riforma, nei limiti delle risorse stabilite al comma 15 e sulla base della procedura ivi prevista:<br \/>\na) i soggetti che maturano i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del<br \/>\nD.L. n. 201\/2011 (poi, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214\/2011) entro il 31 dicembre 2011;<br \/>\nb) le lavoratrici che hanno optato per il sistema contributivo (art. 1, comma 9, della legge n. 243\/2004);<br \/>\nc) i lavoratori collocati in mobilit\u00e0 a seguito di procedura di riduzione collettiva di personale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223\/1991 con accordo sindacale stipulato entro il 3 dicembre 2011, a condizione che gli stessi maturino i requisiti per il pensionamento durante la fruizione dell\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223\/1991);<br \/>\nd) i lavoratori collocati in mobilit\u00e0 lunga (art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223\/1991), a seguito di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;<br \/>\ne) i lavoratori titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidariet\u00e0 di settore (art. 2, comma 28, della legge n. 662\/1996) o per i quali accordi collettivi ne riconoscevano il diritto di accesso: in questa seconda ipotesi i lavoratori restano a carico dei fondi stessi almeno fino al compimento dei 59 anni, pur se maturino prima del compimento di tale et\u00e0, i requisiti per l\u2019accesso al pensionamento, previsti prima della riforma;<br \/>\nf) i lavoratori autorizzati prima del 4 dicembre 2011 alla prosecuzione volontaria della contribuzione;<br \/>\ng) i lavoratori del settore pubblico per i quali, alla data del 4 dicembre 2011, era in corso l\u2019esonero dal servizio (art. 72, comma 1, della legge n. 133\/2008) , il quale viene considerato come tale se concesso prima del 4 dicembre: a partire da tale data sono abrogati i commi da 1 a 6 del predetto articolo 72 che trovano applicazione soltanto per i soggetti destinatari di detta norma. Il Legislatore<br \/>\ncontinua affermando che si considerano disapplicate le disposizioni previste da leggi regionali contenenti discipline analoghe a quelle dell\u2019istituto dell\u2019esonero dal servizio.<br \/>\nCon il comma 15 il Legislatore affida agli Enti previdenziali il monitoraggio delle istanze di pensione presentate ex comma 14: gli stessi dovranno fissare il numero massimo delle domande accoglibili nel limite massimo delle risorse disponibili che sono 240 milioni di euro per il 2013, 630 milioni di euro per il 2014, 1.040 milioni per il 2015. 1.220 milioni di euro per il 2016, 1.030 milioni per il 2017, 630 milioni di euro per il 2018 e 300 milioni per il 2019.<br \/>\nIn sede di approvazione della legge, \u00e8 stato inserito il comma 15 \u2013bis attraverso il quale si \u00e8 cercato di fornire una soluzione al problema dei c.d. \u201cnati nel 1952\u201d: coloro che al 31 dicembre 2012 possono vantare un\u2019anzianit\u00e0 contributiva di 35 anni e che avrebbero maturato i requisiti per andare in pensione, possono conseguire il trattamento di pensione anticipata al compimento dei 64 anni. Per le lavoratrici donne \u00e8 previsto un analogo trattamento, nel senso che possono conseguire il trattamento pensionistico a 64 anni, qualora maturino un\u2019anzianit\u00e0 contributiva di almeno 20 anni alla data del 31 dicembre 2012, con un\u2019et\u00e0 anagrafica di almeno 60 anni.<br \/>\nIl comma 16 affida ad un decreto direttoriale, l\u2019estensione del coefficiente di trasformazione alle et\u00e0 corrispondenti a valori fino a 70.<br \/>\nIl comma 17, come esposto supra, adegua, invece, la disciplina sui lavori usuranti alle novit\u00e0 previste dalla nuova disciplina. Vale la pena di ricordare come, per effetto del D.L.vo n. 76\/2011, sia stata fornita disciplina completa alla materia: su questa \u00e8, ora, intervenuto l\u2019art. 24: sono lavoratori \u201cusurati\u201d coloro che per almeno 7 degli ultimi 10 anni hanno prestato la loro attivit\u00e0 in specifici settori: lavori nelle cave ed in galleria, nel vetro, alla catena di montaggio, alla conduzione di autobus e pullman turistici. A questi si aggiungono anche i c.d. \u201clavoratori notturni\u201d i quali, per\u00f2, debbono aver prestato la loro attivit\u00e0 per almeno 64 notti l\u2019anno (o 78 per chi ha maturato i requisiti tra il 1\u00b0 gennaio 2008 ed il 30 giugno 2009).<br \/>\nIl D.L.vo n. 67\/2011 offriva a tali soggetti la possibilit\u00e0 di andare in pensione di anzianit\u00e0 con 3 anni di anticipo (58 anni invece di 61), condizionandola alla c.d. \u201cquota 94\u201d (ad esempio, 58 anni e 36 anni di contributi): ora, nel 2012, coloro che hanno svolto lavori usuranti possono andare in pensione soltanto se raggiungono per intero la quota gi\u00e0 prevista dalla legge n. 244\/2007: ossia, la somma tra et\u00e0 anagrafica (almeno 60 anni) e contribuzione deve dare 96: nel 2013 il \u201ctetto\u201d aumenta, nel senso che la somma deve risultare 97, con almeno 61 anni di et\u00e0.<br \/>\nAltre importanti novit\u00e0 introdotte con il comma 17, si riferiscono alla quota necessaria per coloro che svolgono l\u2019attivit\u00e0 su turni e che lavorano di notte per almeno 6 ore per meno di 78 giornate. Coloro che lo hanno fatto in un numero compreso tra le 64 e le 71 devono raggiungere, nel 2012, quota 98 (con almeno 62 anni di et\u00e0 e 36 di contribuzione); se, invece, il numero delle giornate \u00e8 compreso tra 72 e 77, la quota da \u201ctoccare\u201d \u00e8 97 (con 61 anni di et\u00e0 anagrafica). A partire dal 2013 la soglia sale ancora: nel primo dei due casi occorre raggiungere quota 99 (e 63 anni di et\u00e0), nel secondo \u00e8 sufficiente raggiungere 98 (con 62 anni di et\u00e0).<br \/>\nIl successivo comma 17 \u2013bis opera una deroga alla disciplina generale che al comma 5 ha \u201ccancellato\u201d le finestre mobili: queste restano per i lavoratori \u201cusurati\u201d che maturano i requisiti dal 1\u00b0 gennaio 2012.<br \/>\nCon il comma 18 il Legislatore si preoccupa di intervenire su quei regimi e gestione pensionistiche nelle quali siano vigenti requisiti diversi (minori) da quelli vigenti, in via generale, nell\u2019assicurazione generale obbligatoria: tutto questo in un\u2019ottica di piena armonizzazione, dovr\u00e0 avvenire con DPR entro il 30 giugno 2012, su proposta \u201cconcertata\u201d tra i Ministri del Lavoro e dell\u2019Economia.<br \/>\nIl successivo comma 19, intervenendo sull\u2019art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 42\/2006, elimina il limite minimo di 3 anni finalizzato alla totalizzazione dei contributi necessari per il pensionamento.<br \/>\nL\u2019origine dell\u2019istituto \u00e8 nell\u2019art. 71 della legge n. 388\/2000: l\u2019obiettivo che ci si proponeva era quello di facilitare il lavoratore che non avesse raggiunto il minimo in alcuna forma pensionistica, di cumulate ed utilizzare le singole contribuzioni. Con la legge n. 243\/2004 l\u2019Esecutivo fu delegato a \u201crevisionare\u201d il principio della totalizzazione, estendendolo anche ai casi in cui fossero stati raggiunti i requisiti minimi per il diritto al trattamento pensionistico in uno dei fondi ove risultavano accreditati i contributi: il Governo, attu\u00f2 la delega, attraverso il D.L.vo n. 42\/2006.<br \/>\nLa totalizzazione fa s\u00ec che il lavoratore possa utilizzare i diversi periodi di iscrizione alle varie gestioni previdenziali per un unico trattamento pensionistico, il quale viene posto, in maniera proporzionale, a carico delle singole gestioni che hanno riscosso le relative contribuzioni, ivi comprese quelle della gestione separata INPS.<br \/>\nTre sono i requisiti fondamentali per la totalizzazione:<br \/>\na) il lavoratore non deve essere titolare di alcun trattamento pensionistico, cosa che \u00e8 di ostacolo alla stessa;<br \/>\nb) presenza di contributi da totalizzare: fino al 31 dicembre 2007, per effetto del D.L.vo n. 42\/2006, la contribuzione minima presso ogni gestione interessata non doveva essere inferiore a 6 anni. Con l\u2019entrata in vigore dell\u2019art. 1, comma 47, della legge n. 247\/2007, il limite della contribuzione pass\u00f2 a 3 anni. Ora, per effetto, della novit\u00e0 introdotta con il comma 19, non c\u2019\u00e8 pi\u00f9 un limite, sicch\u00e8 risulta possibile cumulare qualsiasi periodo di contribuzione:<br \/>\nc) contribuzione piena e per intero riferita ai periodi da totalizzare: questo principio sta a significare che eventuali omissioni o irregolarit\u00e0 contributive non sono ammesse.<br \/>\nOgni gestione previdenziale interessata determina, ai sensi del D.L.vo n. 180\/1997, il trattamento pensionistico per la propria quota in rapporto al periodo di iscrizione, sulla base del puro sistema contributivo.<br \/>\nIl comma 20 si occupa, invece, dei dipendenti pubblici ed, in particolare, degli effetti scaturenti dall\u2019attuazione dell\u2019art. 72 della legge n. 133\/2008, affermando che nei confronti di chi matura i requisiti a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2012, occorre tenere conto dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento. Tuttavia, per non vanificare gli effetti concernenti il processo di razionalizzazione e di riduzione del personale in corso in tutte le Pubbliche Amministrazioni (si fa riferimento all\u2019art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165\/2001), restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo adottati prima del 4 dicembre 2011, anche se aventi effetto dopo il 1\u00b0 gennaio 2012. La norma appena descritta, riferita ai nuovi limiti, avr\u00e0 effetto anche nella possibile procedura di messa in disponibilit\u00e0 del personale in esubero nella Pubblica Amministrazione prevista dall\u2019art. 33 del D.L.vo n. 165\/2001 (di recente, riscritto completamente dall\u2019art. 16 della legge n. 183\/2011) in quanto il limite di 40 anni di contribuzione che abilitava l\u2019Amministrazione a risolvere previo preavviso di 6 mesi, il rapporto di lavoro, \u00e8 stato elevato.<br \/>\nViene istituito un contributo di solidariet\u00e0 (comma 21) per il periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2017 a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.<br \/>\nLa misura del contributo \u00e8 riportata nella Tabella A dell\u2019Allegato n. 1 alla legge n. 214\/2011 e la sua determinazione scaturisce in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l\u2019armonizzazione prevista dalla legge n. 335\/1995 ed alla quota di pensione calcolata sulla base di parametri migliori rispetto all\u2019AGO. Sono escluse le pensioni di importo pari od inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidit\u00e0 e le pensioni di inabilit\u00e0.<br \/>\nA partire dal 1\u00b0 gennaio 2012 (comma 22) le aliquote contributive pensionistiche degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti iscritti alle gestioni autonome INPS subiscono un incremento destinato a raggiungere nel 2018 il 24%. Il primo al 2012 \u00e8 dell\u20191,3%, quello degli anni successivi dello 0,45%: di conseguenza (comma 23) le aliquote contributive pensionistiche relative a coltivatori diretti, mezzadri e coloni vengono rideterminate nella misura prevista dalle tabelle B e C contenute nell\u2019Allegato n. 1.<br \/>\nPer i commercianti e gli artigiani l\u2019importo dei contributi pensionistici si computa avendo quale parametro di riferimento il reddito denunciato ai fini IRPEF relativamente all\u2019anno preso in considerazione: ci sono, poi, alcune variabili (di non facile spiegazione in questa breve riflessione) che tengono conto dell\u2019anzianit\u00e0 contributiva, delle fasce reddituali e di minimali e massimali di reddito, con valori che vengono aggiornati ogni anno. Al momento, le aliquote contributive dei commercianti, rispetto agli artigiani, sono leggermente pi\u00f9 elevate (0,09%), in quanto scontano una \u201cfinalizzazione\u201d nel fondo destinato all\u2019indennizzo di chi, a determinate condizioni (art. 19 \u2013 ter della legge n. 2\/2009, come sostituito dall\u2019art. 35 della legge n. 183\/2010), cessa la propria attivit\u00e0.<br \/>\nCon il comma 24 il Legislatore, partendo dalla considerazione che vi sono categorie professionali che gestiscono la previdenza attraverso strutture autonome rispetto alla casistica generale, ha previsto alcuni correttivi finalizzati ad assicurare l\u2019equilibrio nel medio \u2013 lungo periodo: per far ci\u00f2 ha stabilito che entro il 30 giugno 2012 le Casse di previdenza private dovranno adottare i necessari correttivi finalizzati all\u2019equilibrio tra entrate ed uscite per prestazioni di natura pensionistica, \u201csecondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni\u201d: tali delibere sono soggette all\u2019approvazione delle Amministrazioni vigilanti che hanno, altres\u00ec l\u2019obbligo, di esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione delle delibere. Se ci\u00f2 non accadr\u00e0 o se sar\u00e0 stato espresso un parere negativo da parte dei Ministeri vigilanti si applicheranno, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2012, in via automatica, il sistema del calcolo contributivo \u201c pro rata\u201d(da valere, ovviamente, per il futuro) ed un contributo di solidariet\u00e0 a carico di tutti i pensionati pari all\u20191% per gli anni 2012 e 2013.<br \/>\nIl comma successivo, il 25, limita la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, nella misura del 100%, soltanto a quelli di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.<br \/>\nL\u2019art. 1, comma 778, della legge n. 296\/2006 prevede tutele in materia di malattia per i collaboratori coordinarti e continuativi, anche a progetto: ora, il comma 26, estende tale tutela anche ai professionisti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, purch\u00e8 iscritti alla gestione separata prevista dall\u2019art. 2, comma 26, della legge n. 335\/1995.<br \/>\nI commi 27 e 27 \u2013bis vanno letti unitariamente, atteso che riguardano la istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative finalizzate a favorire l\u2019occupazione giovanile e quella femminile in termini quali \u2013 quantitativi: le modalit\u00e0 istitutive ed i criteri saranno fissati in un decreto \u201cconcertato\u201d tra Lavoro ed Economia. Il Fondo \u00e8 finanziato per l\u2019anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni per il 2013 ed il 2014 e con 240 milioni per il 2015. E\u2019 opportuno ricordare come l\u2019occupazione con contratto a tempo indeterminato dei giovani fino a 35 anni e delle donne sia stata gi\u00e0 oggetto di alcune agevolazioni \u201cincrementali\u201d rispetto alla deduzione ex art. 11, comma 1, lettera a) del D.L.vo n. 446\/1997: essa (art. 2, commi 1 e 2 della legge 214\/2011) \u00e8 pari, per ogni assunzione a tempo indeterminato, a 10.600 euro, importo che, nelle Regioni del Mezzogiorno, arriva a 15.200 euro.<br \/>\nIl comma 28 istituisce, a costo zero, con il solito decreto \u201cconcertato\u201d tra Lavoro ed Economia, una commissione composta da esperti, da rappresentanti degli enti gestori della previdenza obbligatoria e da Autorit\u00e0 di vigilanza operanti nel settore, il cui scopo \u00e8 quello di valutare, entro il prossimo 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, possibili gradualit\u00e0 ed aggiustamenti nell\u2019accesso pensionistico determinato attraverso il metodo contributivo. Ugualmente, sempre entro il suddetto termine, potrebbero essere ipotizzate forme di decontribuzione parziale dell\u2019aliquota obbligatoria finalizzate esclusivamente verso schemi previdenziali integrativi con particolare riguardo ai giovani.<br \/>\nNel quadro del nuovo modello pensionistico \u00e8, altres\u00ec, prevista un\u2019attivit\u00e0 di natura promozionale. La prevede il comma 29 il quale afferma che il Ministero del Lavoro, unitamente agli enti gestori della previdenza obbligatoria, elabora, con cadenza annuale, programmi coordinati di informazione e di educazione previdenziale. La campagna promozionale deve tendere a diffondere la consapevolezza della necessit\u00e0 dell\u2019accantonamento di risorse a fini previdenziali, anche per l\u2019assolvimento di quanto previsto dall\u2019art. 38 della Costituzione. In tale quadro potrebbero trovare spazio iniziative condotte, congiuntamente, dalle Direzioni Territoriali del Lavoro e dalle sedi provinciali dell\u2019INPS, non dimenticando che le prime, per effetto di quanto previsto dall\u2019art. 8 del D.L.vo n. 124\/2004, hanno, tra i loro compiti, quello di svolgere attivit\u00e0 informativa e promozionale sui nuovi provvedimenti (e sulle conseguenti interpretazioni ministeriali) in materia di lavoro e legislazione sociale.<br \/>\nIl comma 30 prevede un onere, a carico dell\u2019Esecutivo che, gi\u00e0, \u00e8 stato assolto con i previsti incontri fissati con le parti sociali nel mese di gennaio 2012: infatti, la promozione di un tavolo di confronto per il riordino degli ammortizzatori sociali, degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.<br \/>\nCon il comma 31, il Legislatore affronta il tema del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e della relativa tassazione relativamente alle quote eccedenti 1.000.000 di euro, erogate sia in denaro che in natura. Non \u00e8 pi\u00f9 previsto il regime della tassazione separata ex art. 19 del Tuir, attesoch\u00e8 concorrono alla formazione del reddito complessivo. Le medesime disposizioni si applicano anche a tutti i compensi e le indennit\u00e0, a qualsiasi titolo, erogate agli amministratori delle societ\u00e0 di capitali. La valenza temporale delle disposizioni appena descritte decorre dal 1\u00b0 gennaio 2011, per tutte le indennit\u00e0 ed i compensi per i quali risulta maturato il diritto alla percezione.<\/p>\n<p>BIBLIOGRAFIA<br \/>\nA. Vallebona, Una buona svolta del diritto del lavoro: il &#8220;collegato&#8221; 2010, in Mass. giur. lav., 2010, 213.<br \/>\nCollegato lavoro. Commento alla\u00a0 HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000743367&#8243;legge 4 novembre 2010 n. 183, a cura di Tiraboschi, in I libri di Guida lav., 2010.<br \/>\nLa Guida dei lavoratori 2011, Edizioni lavoro.<br \/>\nCodice del lavoro degli infortuni, della previdenza e dell&#8217;assistenza sociale, La Tribuna.<\/p>\n<p>GIURISPRUDENZA<br \/>\nL&#8217;art. 18, comma 1,\u00a0 HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000169815&#8243;L. n. 230\/2005 va interpretato nel senso che si consente il mantenimento delle funzioni assistenziali fino al termine dell&#8217;anno accademico nel quale si \u00e8 compiuto il settantesimo anno di et\u00e0, al docente delle materie cliniche che tali funzioni ancora possiede alla data di entrata in vigore della legge stessa (20.11.2005). Stante tale disposto, quindi, si deve escludere l&#8217;applicazione della norma stessa a tutti coloro che, alla data anzidetta, risultassero nella posizione di collocati fuori ruolo, con perdita della titolarit\u00e0 dell&#8217;insegnamento e, con essa, della strutturazione assistenziale e connesse funzioni, o in pensionamento assistenziale, ex art.\u00a0 HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110042ART50&#8243;15 nonies\u00a0 HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110042&#8243;D.Lgs. n. 502\/1992.<br \/>\nCons.Stato Sez. VI, Sent. n. 5304 del 09-10-2007<\/p>\n<p>L&#8217;art.\u00a0 HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000169815ART1&#8243;1, comma 18,\u00a0 HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000169815&#8243;L. n. 230\/2005 stabilisce che i professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell&#8217;anno accademico nel quale si \u00e8 compiuto il settantesimo anno di et\u00e0, non consentendosi, per\u00f2, per tali professori, il recupero di posizioni ormai cessate in virt\u00f9 della previgente disciplina o l&#8217;acquisizione di nuove funzioni. Tale norma, quindi, evidenzia la volont\u00e0 di limitare il beneficio a funzioni in corso di svolgimento, senza incidere sugli effetti gi\u00e0 verificatosi in applicazione dell&#8217;art.\u00a0 HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110042ART50&#8243;15 nonies\u00a0 HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110042&#8243;D.Lgs. n. 502\/1992. Ne consegue che tale disciplina non pu\u00f2 essere applicata al docente che, avendo chiesto, in attesa di una definizione dei compiti assistenziali ex art.\u00a0 HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110042ART50&#8243;15 nonies del\u00a0 HYPERLINK &#8220;http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110042&#8243;D.Lgs. n. 502\/1992, di poter svolgere l&#8217;attivit\u00e0 assistenziale presso un Istituto Ricovero e Cura convenzionato con l&#8217;Universit\u00e0, abbia cessato l&#8217;attivit\u00e0 assistenziale ordinaria e sia stato assegnato allo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 assistenziale residuale.<br \/>\nCons. Stato Sez. VI, Sent. n. 5108 del 03-10-2007<\/p>\n<p>LEGISLAZIONE<br \/>\nL. 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivit\u00e0 per favorire l&#8217;equit\u00e0 e la crescita sostenibili, nonch\u00e8 ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.<br \/>\n1.La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, \u00e8 sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell\u2019Allegato 1 alla presente legge.<br \/>\n2. All\u2019articolo1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:<br \/>\na) il comma 6 \u00e8 cos\u00ec modificato:<br \/>\n1) la lettera a) \u00e8 sostituita dalla seguente:<br \/>\n\u00aba) il diritto per l\u2019accesso al trattamento pensionistico di anzianit\u00e0 per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all\u2019assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianit\u00e0 contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di et\u00e0 anagrafica indicati, per il periodo dal 1\u00b0 gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianit\u00e0 contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall\u2019et\u00e0, in presenza di un requisito di anzianit\u00e0 contributiva non inferiore a quaranta anni\u00bb;<br \/>\n2) alla lettera b), il numero 2 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab2) con un\u2019anzianit\u00e0 contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di et\u00e0 anagrafica indicati, per il periodo dal 1\u00b0 gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianit\u00e0 contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge\u00bb;<br \/>\n3) l\u2019ultimo periodo della lettera c) \u00e8 sostituito dal seguente: \u00abPer il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell\u2019accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell\u2019anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell\u2019anno avendo come riferimento per l\u2019anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell\u2019anno\u00bb;<br \/>\nb) il comma 7 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell\u2019anno 2012, pu\u00f2 essere stabilito il differimento della decorrenza dell\u2019incremento dei requisiti di somma di et\u00e0 anagrafica e anzianit\u00e0 contributiva e di et\u00e0 anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall\u2019applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B\u00bb;<br \/>\nc) al comma 8, le parole: \u00ab1\u00b0 marzo 2004\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab20 luglio 2007\u00bb;<br \/>\nd) dopo il comma 18 \u00e8 inserito il seguente:<br \/>\n\u00ab18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianit\u00e0 vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilit\u00e0 ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianit\u00e0 entro il periodo di fruizione dell\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 di cui all\u2019articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223\u00bb;<br \/>\ne) il comma 19 \u00e8 cos\u00ec modificato:<br \/>\n1) le parole: \u00ab10.000 domande di pensione\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab15.000 domande di pensione\u00bb;<br \/>\n2) le parole: \u00abdi cui al comma 18\u00bb ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: \u00abdi cui ai commi 18 e 18-bis\u00bb<br \/>\n3. Il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi\u00f9 decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l\u2019accesso al pensionamento a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attivit\u00e0 la possibilit\u00e0 di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalit\u00e0 dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<br \/>\na) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di et\u00e0, fermi restando il requisito minimo di anzianit\u00e0 contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243;<br \/>\nb) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all\u2019articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanit\u00e0 e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera c), possano far valere, nell\u2019arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta \u00ablinea catena\u00bb che, all\u2019interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attivit\u00e0 caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall\u2019organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualit\u00e0; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;<br \/>\nc) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianit\u00e0 si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) devono avere svolto nelle attivit\u00e0 di cui alla lettera medesima:<br \/>\n1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attivit\u00e0 lavorativa;<br \/>\n2) a regime, un periodo pari almeno alla met\u00e0 della vita lavorativa;<br \/>\nd) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l\u2019esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all\u2019assetto organizzativo dell\u2019azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;<br \/>\ne) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici dell\u2019Amministrazione dell\u2019articolazione dell\u2019attivit\u00e0 produttiva ovvero dell\u2019organizzazione dell\u2019orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta \u00ablinea catena\u00bb e al lavoro notturno; prevedere, altres\u00ec, fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall\u2019ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benef\u00ecci, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte;<br \/>\nf) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benef\u00ecci, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria \u00e8 di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;<br \/>\ng) prevedere che, qualora nell\u2019ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell\u2019economia e delle finanze ai fini dell\u2019adozione dei provvedimenti di cui all\u2019articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.<br \/>\n*<\/p>\n<p>D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo<\/p>\n<p>15-nonies.Limite massimo di et\u00e0 per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali.<br \/>\n1. Il limite massimo di et\u00e0 per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, \u00e8 stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di et\u00e0, ovvero, su istanza dell\u2019interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non pu\u00f2 superare il settantesimo anno di et\u00e0 e la permanenza in servizio non pu\u00f2 dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. \u00c8 abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno gi\u00e0 ottenuto il beneficio (1).<br \/>\n2. Il personale medico universitario di cui all&#8217;articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attivit\u00e0 assistenziali di cui all&#8217;articolo 6, comma 1, nonch\u00e9 dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di et\u00e0 di sessantasette anni. Il personale gi\u00e0 in servizio cessa dalle predette attivit\u00e0 e direzione al compimento dell&#8217;et\u00e0 di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999 avr\u00e0 compiuto sessantasei anni e all&#8217;et\u00e0 di sessantotto anni se alla predetta data avr\u00e0 compiuto sessanta anni. I protocolli d&#8217;intesa tra le regioni e le Universit\u00e0 e gli accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le Universit\u00e0 e le aziende sanitarie ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 1, disciplinano le modalit\u00e0 e i limiti per l&#8217;utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attivit\u00e0 assistenziali strettamente correlate all&#8217;attivit\u00e0 didattica e di ricerca (2).<br \/>\n3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a rapporto convenzionale di cui all&#8217;articolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalit\u00e0 di attuazione (3).<br \/>\n4. Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per l&#8217;attivit\u00e0 svolta, in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti di cui all&#8217;articolo 8 (4) (5).<br \/>\n(1) Comma cos\u00ec modificato dal comma 1 dell\u2019art. 22, L. 4 novembre 2010, n. 183. Vedi, anche, il comma 3 del medesimo art. 22.<br \/>\n(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 marzo 2001, n. 71 (Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 12 &#8211; Serie speciale), ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 del presente comma nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico universitario di cui all&#8217;art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attivit\u00e0 assistenziali, nonch\u00e9 dalla, direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di et\u00e0 ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d&#8217;intesa tra universit\u00e0 e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalit\u00e0 e dei limiti per l&#8217;utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attivit\u00e0 assistenziali strettamente connesse all&#8217;attivit\u00e0 didattica e di ricerca.<br \/>\n(3) Per la sospensione dell&#8217;efficacia della disposizione di cui al presente comma vedi il comma 2-ter dell&#8217;art. 8 del presente provvedimento, aggiunto dall&#8217;art. 6,D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).<br \/>\n(4)\u00a0 Articolo aggiunto dall&#8217;art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).<br \/>\n(5) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 303 (Gazz. Uff. 1\u00b0 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilit\u00e0 delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 15-nonies aggiunto dall&#8217;art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sollevate in riferimento agli articoli 3, 9, 36, 76 e 77 della Cost.<\/p>\n<p>*<br \/>\nD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.<\/p>\n<p>55. Responsabilit\u00e0, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative.<br \/>\n(Art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall&#8217;art. 27 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall&#8217;art. 2 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, nonch\u00e9 dall&#8217;art. 27, comma 2 e dall&#8217;art. 45, comma 16 del D.Lgs. n. 80 del 1998)<br \/>\n1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all&#8217;articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2.<br \/>\n2. Ferma la disciplina in materia di responsabilit\u00e0 civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l&#8217;articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni \u00e8 definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell&#8217;amministrazione del codice disciplinare, recante l&#8217;indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all&#8217;ingresso della sede di lavoro.<br \/>\n3. La contrattazione collettiva non pu\u00f2 istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolt\u00e0 di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali \u00e8 prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell&#8217;addebito e comunque prima dell&#8217;irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all&#8217;esito di tali procedure non pu\u00f2 essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l&#8217;infrazione per la quale si procede e non \u00e8 soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l&#8217;inizio e la conclusione.<br \/>\n4. Fermo quanto previsto nell&#8217;articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 3 (1).<br \/>\n(1) Articolo cos\u00ec sostituito dal comma 1 dell\u2019art. 68, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.<\/p>\n<p>HYPERLINK &#8220;http:\/\/www.lavoro.gov.it\/NR\/rdonlyres\/8593D80A-CF2A-427F-A012-CED4884F9EFE\/0\/20111222_L_214.pdf&#8221;Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione del\u00a0 HYPERLINK &#8220;http:\/\/www.lavoro.gov.it\/NR\/rdonlyres\/9A1E3559-4769-483E-9E1E-BE886A784A41\/0\/20111206_DL_201.pdf&#8221;Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante &#8220;Disposizioni urgenti per la crescita, l&#8217;equit\u00e0 e il consolidamento dei conti pubblici&#8221;.Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 &#8211; Supplemento Ordinario n. 276 &#8211;<\/p>\n<p>Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici<br \/>\n1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l&#8217;Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilit\u00e0 economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilit\u00e0 di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformit\u00e0 dei seguenti principi e criteri:<br \/>\na) equit\u00e0 e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie pi\u00f9 deboli;<br \/>\nb) flessibilit\u00e0 nell&#8217;accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;<br \/>\nc) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicit\u00e0 dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.<br \/>\n2. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2012, con riferimento alle anzianit\u00e0 contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianit\u00e0 \u00e8 calcolata secondo il sistema contributivo.<br \/>\n3.\u00a0 Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di et\u00e0 e di anzianit\u00e0 contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all&#8217;accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianit\u00e0, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e pu\u00f2 chiedere all&#8217;ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianit\u00e0 sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:<br \/>\na) \u00abpensione di vecchiaia\u00bb, conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; (1)<br \/>\nb)\u00a0 \u00abpensione anticipata\u00bb, conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. (1)<br \/>\n4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione \u00e8 liquidata a carico dell&#8217;Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonch\u00e9 della gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si pu\u00f2 conseguire all&#8217;et\u00e0 in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa \u00e8 incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall&#8217;operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all&#8217;et\u00e0 di settant&#8217;anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall&#8217;articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l&#8217;efficacia delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilit\u00e0.<br \/>\n5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all&#8217;articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.<br \/>\n6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l&#8217;accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:<br \/>\na)\u00a0 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione \u00e8 liquidata a carico dell&#8217;AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico \u00e8 fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell&#8217;articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;<br \/>\nb) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione \u00e8 liquidata a carico dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria, nonch\u00e9 della gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico \u00e8 fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell&#8217;articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;<br \/>\nc) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all&#8217;articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1\u00b0 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione \u00e8 liquidata a carico dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l&#8217;accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all&#8217;articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, \u00e8 determinato in 66 anni;<br \/>\nd)\u00a0 per i lavoratori autonomi la cui pensione \u00e8 liquidata a carico dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria, nonch\u00e9 della gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l&#8217;accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all&#8217;articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, \u00e8 determinato in 66 anni.<br \/>\n7.\u00a0 Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 \u00e8 conseguito in presenza di un&#8217;anzianit\u00e0 contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l&#8217;importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1\u00b0 gennaio 1996, a 1,5 volte l&#8217;importo dell&#8217;assegno sociale di cui all&#8217;articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l&#8217;anno 2012, a 1,5 volte l&#8217;importo dell&#8217;assegno sociale di cui all&#8217;articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, \u00e8 annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l&#8217;anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall&#8217;ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l&#8217;anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non pu\u00f2 in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l&#8217;importo mensile dell&#8217;assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un&#8217;et\u00e0 anagrafica pari a settant&#8217;anni, ferma restando un&#8217;anzianit\u00e0 contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all&#8217;articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole \u00ab, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,\u00bb sono soppresse.(2)<br \/>\n8.A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell&#8217;assegno di cui all&#8217;articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all&#8217;articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all&#8217;articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, \u00e8 incrementato di un anno.(2)<br \/>\n9.Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione \u00e8 liquidata a carico dell&#8217;AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonch\u00e9 della gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l&#8217;accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un&#8217;et\u00e0 minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall&#8217;anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell&#8217;articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta et\u00e0 minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall&#8217;anno 2021, un&#8217;et\u00e0 minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell&#8217;articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L&#8217;articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 \u00e8 abrogato. (2)<br \/>\n10. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione \u00e8 liquidata a carico dell&#8217;AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonch\u00e9 della gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l&#8217;accesso alla pensione anticipata ad et\u00e0 inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 \u00e8 consentito esclusivamente se risulta maturata un&#8217;anzianit\u00e0 contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell&#8217;anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l&#8217;anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall&#8217;anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianit\u00e0 contributive maturate antecedentemente il 1\u00b0 gennaio 2012, \u00e8 applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell\u2019accesso al pensionamento rispetto all\u2019et\u00e0 di 62 anni; tale percentuale annua \u00e8 elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l&#8217;et\u00e0 al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale \u00e8 proporzionale al numero di mesi.(2)<br \/>\n11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1\u00b0 gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, pu\u00f2 essere conseguito, altres\u00ec, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell&#8217;assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l&#8217;ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l&#8217;anno da rivalutare, pari per l&#8217;anno 2012 a 2,8 volte l&#8217;importo mensile dell&#8217;assegno sociale di cui all&#8217;articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall&#8217;ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l&#8217;anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non pu\u00f2 in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l&#8217;importo mensile dell&#8217;assegno sociale stabilito per il medesimo anno.<br \/>\n12.A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l&#8217;accesso attraverso le diverse modalit\u00e0 ivi stabilite al pensionamento, nonch\u00e9 al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all&#8217;articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:<br \/>\na) al comma 12-bis dopo le parole &#8220;e all&#8217;articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,&#8221; aggiungere le seguenti: &#8220;e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all&#8217;accesso al pensionamento indipendentemente dall&#8217;et\u00e0 anagrafica&#8221;;<br \/>\nb) al comma 12-ter alla lettera a) le parole &#8220;i requisiti di et\u00e0&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;i requisiti di et\u00e0 e di anzianit\u00e0 contributiva&#8221;;<br \/>\nc) al comma 12-quater, al primo periodo, \u00e8 soppressa, alla fine, la parola &#8220;anagrafici&#8221;.<br \/>\n13 Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1\u00b0 gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalit\u00e0 previste dall&#8217;articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell&#8217;articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.<br \/>\n14.Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all&#8217;articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonch\u00e9 nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorch\u00e9 maturino i requisiti per l&#8217;accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: (3)<br \/>\na) ai lavoratori collocati in mobilit\u00e0 ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell&#8217;indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; (1)<br \/>\nb) ai lavoratori collocati in mobilit\u00e0 lunga ai sensi dell&#8217;articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; (1)<br \/>\nc) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidariet\u00e0 di settore di cui all&#8217;articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonch\u00e9 ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidariet\u00e0; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di et\u00e0, ancorch\u00e9 maturino prima del compimento della predetta et\u00e0 i requisiti per l\u2019accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; (1)<br \/>\nd) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; (1)<br \/>\ne) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l&#8217;istituto dell&#8217;esonero dal servizio di cui all&#8217;articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l\u2019istituto dell\u2019esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell\u2019 articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altres\u00ec disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell\u2019istituto dell\u2019esonero dal servizio. (1)<br \/>\n15 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalit\u00e0 di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l\u2019anno 2013, 630 milioni di euro per l\u2019anno 2014, 1.040 milioni di euro per l\u2019anno 2015, 1.220 milioni di euro per l\u2019anno 2016, 1.030 milioni di euro per l\u2019anno 2017, 610 milioni di euro per l\u2019anno 2018 e 300 milioni di euro per l\u2019anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell\u2019inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benef\u00ecci previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell\u2019ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall\u2019articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1\u00b0 gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo. (4)<br \/>\n15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell\u2019assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:<br \/>\na) i lavoratori che abbiano maturato un\u2019anzianit\u00e0 contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell\u2019entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un\u2019et\u00e0 anagrafica non inferiore a 64 anni;<br \/>\nb) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se pi\u00f9 favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un\u2019et\u00e0 anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un\u2019anzianit\u00e0 contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un\u2019et\u00e0 anagrafica di almeno 60 anni. (5)<br \/>\n16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall&#8217;articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell&#8217;aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all&#8217;articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all&#8217;articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (0), convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1\u00b0 gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione \u00e8 esteso anche per le et\u00e0 corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni \u00e8 adeguato agli incrementi della speranza di vita nell&#8217;ambito del procedimento gi\u00e0 previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall&#8217;articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l&#8217;anno 2012, l&#8217;incremento dello stesso tale da superare di una o pi\u00f9 unit\u00e0 il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell&#8217;articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, \u00e8 esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le et\u00e0 corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell&#8217;ambito della medesima procedura di cui all&#8217;articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per et\u00e0 corrispondenti a valori superiori a 70 anni \u00e8 effettuata con la predetta procedura di cui all&#8217;articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicit\u00e0 temporale della procedura di cui all&#8217;articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all&#8217;adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell&#8217;articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1\u00b0 gennaio 2019 sono effettuati con periodicit\u00e0 biennale.<br \/>\n17.Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilit\u00e0 di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell\u2019 articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all\u2019 articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: (8)<br \/>\n&#8211; al comma 5, le parole &#8220;2008-2012&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;2008-2011&#8221; e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole &#8220;per gli anni 2011 e 2012&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;per l&#8217;anno 2011&#8221;;<br \/>\n&#8211; al comma 4, la parola &#8220;2013&#8221; \u00e8 sostituita dalla seguente: &#8220;2012&#8221; e le parole: &#8220;con un&#8217;et\u00e0 anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di et\u00e0 anagrafica e anzianit\u00e0 contributiva ridotta di tre unit\u00e0 rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;con i requisiti previsti dalla Tabella B&#8221;;<br \/>\n&#8211; al comma 6 le parole &#8220;dal 1\u00b0 luglio 2009&#8221; e &#8220;ai commi 4 e 5&#8221; sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: &#8220;dal 1\u00b0 luglio 2009 al 31 dicembre 2011&#8221; e &#8220;al comma 5&#8221;;<br \/>\n&#8211; dopo il comma 6 \u00e8 inserito il seguente comma:<br \/>\n&#8220;6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivit\u00e0 di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l&#8217;accesso anticipato dal 1\u00b0 gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all&#8217;allegato 1 della legge n. 247 del 2007:<br \/>\na) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unit\u00e0 per coloro che svolgono le predette attivit\u00e0 per un numero di giorni lavorativi all&#8217;anno da 64 a 71;<br \/>\nb) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unit\u00e0 per coloro che svolgono le predette attivit\u00e0 lavorative per un numero di giorni lavorativi all&#8217;anno da 72 a 77.&#8221;;<br \/>\n&#8211; al comma 7 le parole &#8220;comma 6&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;commi 6 e 6-bis&#8221;.<br \/>\n17-bis.\u00a0 Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1\u00b0 gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all&#8217;articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. (6)<br \/>\n18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell&#8217;assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all&#8217;articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonch\u00e9 ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarit\u00e0 ed esigenze dei settori di attivit\u00e0 nonch\u00e9 dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l&#8217;INPS ai sensi dell&#8217;articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.(2)<br \/>\n19.All&#8217;articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1\u00b0 gennaio 2012 le parole &#8220;, di durata non inferiore a tre anni,&#8221; sono soppresse.<br \/>\n20. Resta fermo che l&#8217;attuazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di et\u00e0 gi\u00e0 adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (00), anche se aventi effetto successivamente al 1\u00b0 gennaio 2012. (68)<br \/>\n21. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 \u00e8 istituito un contributo di solidariet\u00e0 a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L&#8217;ammontare della misura del contributo \u00e8 definita dalla Tabella A di cui all&#8217;Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed \u00e8 determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l&#8217;armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri pi\u00f9 favorevoli rispetto al regime dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall&#8217;assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidit\u00e0 e le pensioni di inabilit\u00e0. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l&#8217;imponibile di riferimento \u00e8 al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell&#8217;applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidariet\u00e0 complessivo non pu\u00f2 essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.(2)<br \/>\n22. Con effetto dal 1\u00b0 gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell&#8217;INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall\u2019anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. (2)<br \/>\n23. Con effetto dal 1\u00b0 gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell&#8217;INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all&#8217;Allegato n. 1 del presente decreto.<br \/>\n24. In considerazione dell&#8217;esigenza di assicurare l&#8217;equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformit\u00e0 alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell&#8217;esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l&#8217;equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all&#8217;approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l&#8217;adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1\u00b0 gennaio 2012: (3)<br \/>\na) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull&#8217;applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;<br \/>\nb) un contributo di solidariet\u00e0, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell&#8217;1 per cento.<br \/>\n25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall\u2019articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, \u00e8 riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l\u2019aumento di rivalutazione \u00e8 comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell\u2019 articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, \u00e8 abrogato. (4)<br \/>\n26. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all&#8217;articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br \/>\n27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali \u00e8 istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell&#8217;incremento in termini quantitativi e qualitativi dell&#8217;occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo \u00e8 finanziato per l&#8217;anno 2012 con 200 milioni di euro, e con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l\u2019anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalit\u00e0 istitutive del predetto Fondo. (2)<br \/>\n27-bis. L\u2019autorizzazione di spesa di cui all\u2019 articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, \u00e8 ridotta di 500.000 euro per l\u2019anno 2013. (5)<br \/>\n28.Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonch\u00e9 di Autorit\u00e0 di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilit\u00e0 finanziarie del sistema pensionistico nel medio\/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualit\u00e0 nell&#8217;accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell&#8217;adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilit\u00e0 succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell&#8217;aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorit\u00e0 di vigilanza operanti nel settore della previdenza.<br \/>\n29. Il Ministero del lavoro e della politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ci\u00f2 concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attivit\u00e0 di comunicazione e promozione istruite da altre Autorit\u00e0 operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessit\u00e0 dell&#8217;accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell&#8217;assolvimento del disposto dell&#8217;art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.(2)<br \/>\n30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l&#8217;istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.<br \/>\n31. Alla quota delle indennit\u00e0 di fine rapporto di cui all&#8217;articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all&#8217;articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennit\u00e0 a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societ\u00e0 di capitali. In deroga all&#8217;articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (000), le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennit\u00e0 ed ai compensi il cui diritto alla percezione \u00e8 sorto a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2011.<br \/>\n31-bis.Al primo periodo del comma 22-bis dell\u2019 articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: \u00abeccedente 150.000 euro\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abe al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro\u00bb. (7)<\/p>\n<p>[0] NDR: In GU \u00e8 riportato il seguente riferimento normativo non corretto: \u00abdecreto-legge 31 maggio 2012, n. 78\u00bb.<br \/>\n[00] NDR: In GU \u00e8 riportato il seguente riferimento normativo non corretto: \u00abdecreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165\u00bb.<br \/>\n[000] NDR: In GU \u00e8 riportato il seguente riferimento normativo non corretto: \u00ablegge 23 luglio 2000, n. 212\u00bb.<br \/>\n[1] Lettera cos\u00ec modificata dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.<br \/>\n[2] Comma cos\u00ec modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.<br \/>\n[3] Alinea cos\u00ec modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.<br \/>\n[4] Comma cos\u00ec sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.<br \/>\n[5] Comma inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.<br \/>\n[6] Comma cos\u00ec rinumerato e modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.<br \/>\n[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.<br \/>\n[8] Alinea cos\u00ec sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.<\/p>\n<p>Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti; lavorazione e trasformazione delle\u00a0 sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; elettrodomestici; altri strumenti ed apparecchi; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori;\u2028confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo (cfr. D.Lgs. n. 67\/2011. Allegato 1-Elenco n. 1).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le novita&#8217; in materia di assistenza e previdenza alla luce della l. 4 novembre 2010 n. 183 &#8211; collegato lavoro alla finanziaria 2010 e del decreto \u201csalva italia\u201d a cura di Alfonso Emiliano Buonaiuto, Avvocato Il \u201cCollegato lavoro\u201d detta una serie di misure inerenti la disciplina delle prestazioni assistenziali. 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