{"id":48,"date":"2015-07-02T11:34:26","date_gmt":"2015-07-02T11:34:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/ita\/?p=48"},"modified":"2019-01-21T18:33:40","modified_gmt":"2019-01-21T17:33:40","slug":"sulla-diretta-applicabilita-in-italia-delle-sentenze-della-corte-europea-dei-diritti-umani-di-strasburgo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/sulla-diretta-applicabilita-in-italia-delle-sentenze-della-corte-europea-dei-diritti-umani-di-strasburgo\/","title":{"rendered":"Sulla diretta applicabilit\u00e0 in Italia delle sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo"},"content":{"rendered":"<p>La Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell&#8217;Uomo e delle Libert\u00e0 fondamentali \u00e8 stata elaborata nell&#8217;ambito del Consiglio d&#8217;Europa. Aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950, \u00e8 entrata in vigore nel settembre del 1953. Nelle intenzioni dei suoi autori, si trattava di adottare le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell&#8217;Uomo del 1948. La Convenzione contempla, infatti, principi cardine come il rispetto della persona\u00a0 e della propriet\u00e0, la garanzia di un giusto (e rapido) processo, etc.<br \/>\nSi tratta di un\u2019 autentica \u201cMagna Charta\u201d, destinata a sancire i caratteri comuni della cittadinanza in paesi che hanno tradizioni e culture giuridiche diverse.<br \/>\nOgni Stato contraente (nel caso di un ricorso inter-statale) o individuo che si ritenga vittima di una violazione della Convenzione (nel caso di un ricorso individuale) pu\u00f2 inoltrare direttamente alla Corte di Strasburgo un ricorso che lamenti una violazione da parte di uno Stato contraente di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione.<br \/>\nLa Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell\u2019Uomo e delle Libert\u00e0 fondamentali \u00e8 stata resa esecutiva in Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848.<br \/>\nLe norme della Convenzione nonch\u00e9 quelle del Primo Protocollo addizionale, salvo quelle il cui contenuto sia da considerarsi cos\u00ec generico da non delineare specie sufficientemente puntualizzate, hanno carattere precettivo e sono, quindi, di immediata applicazione nel nostro ordinamento.<br \/>\nEsse non possono essere abrogate da successive disposizioni di legge interna, derivando da una fonte riconducibile ad una competenza atipica e \u2013 come tali \u2013 insuscettibili di modificazioni da parte di disposizioni di legge ordinaria (cfr., in tal senso, C. Cost. sent. 19 gennaio 1993, n. 10; Cass. sent. 8 luglio 1998, n. 6672).<br \/>\nLa giurisprudenza (cfr. Cass. sent. 23 novembre 1988) ha affermato che la \u201cprecettivit\u00e0\u201d delle norme della Convenzione \u00e8 la diretta conseguenza del principio di adattamento del diritto italiano al diritto convenzionale onde, ove l\u2019atto o il fatto normativo internazionale contenga il modello di un atto interno completo nei suoi elementi essenziali, tale cio\u00e8 da poter senz\u2019altro creare obblighi e diritti, l\u2019adozione interna del modello di origine internazionale \u00e8 automatica (c.d. adattamento automatico).<br \/>\nEssa \u00e8 pervenuta a tale conclusione sulla base della formulazione letterale degli artt. 1 e 13 della Convenzione (cfr., in tal senso, Cass. sentt. 7 dicembre 1981; 20 aprile 1982; 27 ottobre 1984), nei quali si specifica: \u201cle Altre Parti riconoscono\u201d, e non gi\u00e0 \u201csi impegnano a riconoscere\u201d, come figurava nella prima stesura del progetto di convenzione.<br \/>\n\u00c8 stato, altres\u00ec, posto in rilievo che l\u2019immediata applicabilit\u00e0 delle predette disposizioni trova conferma nell\u2019art. 13, che, riconoscendo, nella ipotesi di violazione della Convenzione, il diritto ad agire in giudizio, tutela direttamente nell\u2019ordinamento interno le posizioni soggettive delineate dalle norme della Convenzione medesima.<br \/>\nLe Sezioni Unite, con sentenza 23 novembre 1988, hanno, poi, precisato che la immediata applicabilit\u00e0 trova un ulteriore sicuro fondamento nei principi sanciti dagli artt. 10 e 11 della Costituzione che prescrivono, tramite una limitazione della sovranit\u00e0 nazionale, l\u2019adattamento del diritto italiano al diritto internazionale.<br \/>\nAnche la Cassazione civile, con sentenza 10 luglio 1991 n. 7662, ha ribadito la diretta applicabilit\u00e0 nell\u2019ordinamento interno dell\u2019art. 6 della Convenzione.<br \/>\nLa Corte Costituzionale, parimenti, con sentenza n. 183\/1973, ha riconosciuto l\u2019efficacia obbligatoria e diretta della norma comunitaria nell\u2019ordinamento interno nonch\u00e9 la prevalenza delle norme comunitarie sulla legislazione interna in base all\u2019art. 11 della Costituzione, che prevede l\u2019adeguamento del diritto interno al diritto internazionale convenzionale tramite la limitazione della sovranit\u00e0 dello Stato.<br \/>\nAccertato che le norme della Convenzione e dell\u2019allegato Protocollo hanno carattere precettivo e, quindi, trovano immediata applicazione nell\u2019ordinamento italiano, \u00e8 necessario stabilire il meccanismo attraverso il quale si attua siffatta prevalenza nell\u2019ipotesi di contrasto fra norme interne e norme comunitarie.<br \/>\nIl richiamato art. 11 della Costituzione delinea a favore dell\u2019ordinamento comunitario una limitazione della sovranit\u00e0 nazionale e non la radicale soppressione della stessa.<br \/>\nPertanto, i due sistemi (diritto interno e comunitario) sono configurati come autonomi e distinti, ancorch\u00e9 coordinati secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal trattato onde le norme comunitarie rimangono estranee al sistema delle fonti interne e non possono essere valutate secondo gli schemi predisposti per la soluzione dei conflitti fra norme del nostro ordinamento.<br \/>\nIn particolare, non \u00e8 configurabile un rapporto di gerarchia tra fonti comunitarie ed interne, di modo che, in caso di conflitto, le prime non possono abrogare o invalidare le seconde, come, invece, avverrebbe se i due ordinamenti non rimanessero distinti ma fossero composti ad unit\u00e0.<br \/>\nSecondo la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 389\/1989), l\u2019eventuale conflitto fra diritto comunitario direttamente applicabile e diritto interno proprio, poich\u00e9 presuppone un contrasto di quest\u2019ultimo con una norma prodotta da una fonte esterna avente un suo proprio regime giuridico ed abilitata a produrre diritto nell\u2019ordinamento nazionale entro un proprio distinto ambito di competenza, non d\u00e0 luogo ad ipotesi di abrogazione o di deroga, n\u00e9 a forme di caducazione o di annullamento per invalidit\u00e0 della norma interna incompatibile, ma produce un effetto di disapplicazione di quest\u2019ultima, seppure nei limiti di tempo e nell\u2019ambito materiale entro cui le competenze comunitarie sono legittimate a svolgersi.<br \/>\nI principi esposti in tema di coordinamento fra diritto interno e diritto comunitario sono stati ripetutamente ribaditi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 183\/1973, 170\/1984, 389\/1989.<br \/>\nIn particolare, la tesi secondo cui il contrasto fra norma comunitaria e norma interna \u00e8 oggetto di un controllo diffuso demandato ai giudici nazionali \u2013 ordinari e speciali \u2013 trova puntuale precisazione nella sentenza n. 170\/1984 in cui si afferma testualmente che l\u2019effetto connesso alla vigenza della norma comunitaria \u00e8 quello non gi\u00e0 di caducare, nell\u2019accezione propria del termine, la norma interna incompatibile bens\u00ec di impedire che la norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale. Il regolamento comunitario va, dunque, sempre applicato, sia che segua sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie con esso incompatibili: e il giudice nazionale investito della relativa applicazione potr\u00e0 giovarsi dell\u2019ausilio che gli offre lo strumento della questione pregiudiziale di interpretazione, ai sensi dell\u2019art. 177 del Trattato.<br \/>\nLe Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 1338 (Balzini), n. 1339 (Lepore), n. 1340 (Corbo), n. 1341 (Lepore), tutte del 26 gennaio 2004, hanno riconosciuto la prevalenza e la diretta applicabilit\u00e0 nell\u2019ordinamento giuridico italiano della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo.<br \/>\nIl giudice di legittimit\u00e0 ha, infatti, osservato che: ai fini della liquidazione dell\u2019indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89, l\u2019ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, \u00e8 segnato dal rispetto della convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della corte europea dei diritti dell\u2019uomo, di casi simili a quello portato all\u2019esame del giudice nazionale, di tal che \u00e8 configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati alla corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purch\u00e9 in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella corte in casi simili; tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la convenzione ed essendo espressione dell\u2019obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla corte di cassazione; l\u2019accertamento dei casi simili e delle eque soddisfazioni del danno non patrimoniale in essi operate dalla corte di Strasburgo, pur rientrando nei doveri d\u2019ufficio del giudice, pu\u00f2 giovarsi della collaborazione delle parti, ed in particolare dell\u2019attore, che ha interesse a fornire al giudicante ogni elemento utile alla determinazione del quantum del danno nella misura da lui chiesta, anche nelle ipotesi in cui non sia configurabile a suo carico un onere probatorio (cfr. Cass., SS.UU., 26-01-2004, n. 1340).<br \/>\nL\u2019applicazione degli esposti principi comporta che, nel caso di conflitto tra norma comunitaria e norma interna incompatibile, quest\u2019ultima non viene annullata o abrogata, ma unicamente \u201cneutralizzata\u201d, cio\u00e8, resa temporaneamente inapplicabile finch\u00e9 la materia da essa regolata rimane di competenza della fonte comunitaria.<br \/>\nAll\u2019accertamento ed alla dichiarazione di siffatta inapplicabilit\u00e0 non provvede la Corte Costituzionale, cui \u00e8 demandato l\u2019annullamento degli atti legislativi interni contrastanti con la Carta fondamentale, e che opera, pertanto, nel diverso campo dei rapporti di gerarchia fra norme appartenenti al medesimo ordinamento, ma lo stesso giudice competente a conoscere della controversia nella quale la incompatibilit\u00e0 viene rilevata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell&#8217;Uomo e delle Libert\u00e0 fondamentali \u00e8 stata elaborata nell&#8217;ambito del Consiglio d&#8217;Europa. 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