{"id":46,"date":"2015-07-02T11:33:38","date_gmt":"2015-07-02T09:33:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/ita\/?p=46"},"modified":"2019-01-21T18:33:41","modified_gmt":"2019-01-21T17:33:41","slug":"cambiamento-e-modifica-di-nomi-e-cognomi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/cambiamento-e-modifica-di-nomi-e-cognomi\/","title":{"rendered":"Cambiamento e modifica di nomi e cognomi"},"content":{"rendered":"<p>Il nome, tutelato dalla Costituzione quale diritto inviolabile dell\u2019uomo, \u00e8 un diritto essenziale che spetta ad ogni persona. E\u2019 classificato come un diritto della personalit\u00e0, quindi personalissimo.<br \/>\nL\u2019articolo 6 del codice civile \u201cDiritto al nome\u201d detta tre principi:<br \/>\n1) Il diritto di ogni persona ad avere un nome attribuito per legge. Un diritto che si acquisisce al momento della formazione dell\u2019atto di nascita e contemporaneamente si acquista lo status di figlio legittimo, naturale o di figlio di ignoti. Questo determinazione di filiazione \u00e8 molto importante ai fini dell\u2019attribuzione del cognome.<br \/>\n2) la suddivisione del nome in prenome e cognome, cio\u00e8 di quegli elementi necessari ad individuare la persona. Il prenome, \u00e8 il nome individuale di una persona, meglio conosciuto anche come nome proprio o di battesimo e che maggiormente identifica la persona. Il cognome, invece, \u00e8 il nome di \u201cfamiglia\u201d, quello che indica l\u2019appartenenza di una persona ad un determinato gruppo di famiglia o discendenza.<br \/>\n3) il divieto di cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e nelle forme previste dalla legge.<br \/>\nL\u2019art. 6 del Codice civile recita invero al terzo comma che \u201cnon sono ammessi cambiamenti, aggiunte, o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalit\u00e0 dalla legge indicati\u201d.<br \/>\nSi tratta, insomma, dell\u2019enunciazione chiara del principio dell\u2019immodificabilit\u00e0 del nome. Dalla lettura della norma emerge infatti la volont\u00e0 del legislatore di attribuire a ciascun soggetto un diritto al nome che sia certo e soprattutto stabile, assoggettando a precise regole la sua modificazione. La precedente normativa obbligava infatti chiunque volesse cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome a ricorrere al procedimento di rettificazione, al quale non erano previste deroghe. Oggi invece, l\u2019interessato pu\u00f2 farne richiesta al Ministero dell&#8217;Interno per il tramite del Prefetto della provincia in cui egli risiede, esponendo le ragioni della domanda (art. 84 o.s.c.).<br \/>\nLa prima novit\u00e0 in siffatto ambito del nuovo Regolamento dello stato civile (D.P.R. 3-11-2000 n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell&#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell&#8217;articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.\u2028Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.) \u00e8 dettata, insomma, dall\u2019esigenza ancora una volta di semplificazione dei procedimenti amministrativi. L\u2019art. 89 o.s.c. recita inoltre che \u201csalvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare, il cognome perch\u00e9 ridicolo o vergognoso o perch\u00e9 rivela origine naturale deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione \u00e8 situato l&#8217;ufficio dello stato civile dove si trova l&#8217;atto di nascita al quale la richiesta si riferisce\u201d, ed al secondo comma che \u201cnella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.\u201d.<br \/>\nPossono, allora, distinguersi due fattispecie autonome tra loro: la prima relativa alla richiesta di cambiamento del cognome o di aggiunta al proprio di un altro cognome devoluta alla competenza del Ministero dell\u2019Interno (disciplinata dagli articoli 84-87 o.s.c.); la seconda concernente la domanda di cambiamento del nome, di aggiunta al proprio di un altro nome o di mutamento del cognome perch\u00e9 ridicolo o vergognoso o perch\u00e9 rivela origine naturale attribuita alla competenza del Prefetto (disciplinata dagli articoli 88-92 o.s.c.).<br \/>\nEntrambe le norme non prevedono poi la produzione documentale a corredo della richiesta avanzata. In nessun caso, pu\u00f2 essere richiesta l&#8217;attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l&#8217;appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l&#8217;atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza. Entrambi i provvedimenti emanati dal Ministro dell\u2019Interno e dal Prefetto hanno inoltre carattere discrezionale e contro essi \u00e8 ovviamente ammessa la tutela giurisdizionale dell\u2019interesse dell\u2019istante. Non pu\u00f2 in alcun caso affermarsi, infatti, che sussista un diritto al cambiamento o alla modificazione del segno distintivo da parte di quest\u2019ultimo.<br \/>\nNon \u00e8 pi\u00f9 previsto, inoltre, l\u2019inserimento per sunto della domanda stessa sulla Gazzetta Ufficiale, che costituiva una tappa obbligata del precedente iter procedimentale.<br \/>\nEd invero, ai sensi dell&#8217;art. 87 o.s.c.:\u201cChiunque crede di avervi interesse pu\u00f2 fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell&#8217;ultima affissione o notificazione\u201d, con atto notificato al Ministro dell&#8217;interno, al quale fa da contrappunto l\u2019art. 91 o.s.c. per la fattispecie di cui all\u2019art. 89 o.s.c. che cos\u00ec dispone: \u201cchiunque ne ha interesse pu\u00f2 fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell&#8217;ultima affissione. L&#8217;opposizione si propone con atto notificato al prefetto.\u201d.<br \/>\nI decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell&#8217;atto di nascita del richiedente, nell&#8217;atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. Gli effetti dei decreti rimangono, inoltre, sospesi fino all&#8217;adempimento delle formalit\u00e0 di annotazione. L\u2019esigenza di semplificazione permette poi che per i membri di una stessa famiglia l\u2019autorit\u00e0 competente (Ministro dell\u2019Interno o Prefetto) possa provvedere con unico decreto. Resta salva la facolt\u00e0 disciplinata dall\u2019art. 33 o.s.c. secondo comma per il figlio maggiorenne che subisca il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione del cognome del genitore da cui il cognome deriva di mantenere \u2013 fra l\u2019altro \u2013 il cognome \u201cportato precedentemente\u201d.<br \/>\nL\u2019art. 93 o.s.c. dispone che \u201cIn tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perch\u00e9 ridicoli o vergognosi o perch\u00e9 rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall&#8217;interessato sono esenti da ogni tassa\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il nome, tutelato dalla Costituzione quale diritto inviolabile dell\u2019uomo, \u00e8 un diritto essenziale che spetta ad ogni persona. E\u2019 classificato come un diritto della personalit\u00e0, quindi personalissimo. 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