{"id":44,"date":"2015-07-02T11:33:09","date_gmt":"2015-07-02T11:33:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/ita\/?p=44"},"modified":"2019-01-21T18:33:41","modified_gmt":"2019-01-21T17:33:41","slug":"decreti-legislativi-meramente-ricognitivi-dei-principi-fondamentali-e-legittimita-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/decreti-legislativi-meramente-ricognitivi-dei-principi-fondamentali-e-legittimita-costituzionale\/","title":{"rendered":"Decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali e legittimit\u00e0 costituzionale"},"content":{"rendered":"<p>La Corte costituzionale, con la sentenza n. 280\/2004, ha parzialmente accolto le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate, in via principale, dalle Regioni autonome Sardegna e Valle d\u2019Aosta e dalla Provincia autonoma di Bolzano. I rispettivi ricorsi avevano ad oggetto l\u2019art. 1, cc. 4,5 e 6 della L. 131\/2003 (c.d. Legge La Loggia) e ne censuravano l\u2019incostituzionalit\u00e0 assumendo a parametro l\u2019art. 76 Cost; l\u2019art. 11 L. Cost. n. 3 del 2001 ed il combinato disposto degli artt. 117, c. 3, Cost. e 10, L. Cost. n. 3 del 2001.<br \/>\nL\u2019art. 1, cc. 4,5 e 6della Legge La Loggia, oggetto del giudizio, contiene una delega all\u2019adozione di \u201cuno o pi\u00f9 decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall\u2019articolo 117, terzo comma, della Costituzione\u201d (c. 4), oltre che l\u2019indicazione di principi e criteri direttivi (cc. 4, 5 e 6).<br \/>\nIn particolare, il comma 4 violerebbe l\u2019art. 76 Cost., attesa l\u2019incongruit\u00e0 di una delega avente ad oggetto \u201ci principi\u201d, i quali, al contrario, sono necessariamente di pertinenza delle Camere; inoltre, i principi direttivi di una tale delega, in quanto funzionali alla individuazione di altri principi, non sarebbero idonei ad orientare l\u2019attivit\u00e0 del governo nella sua qualit\u00e0 di legislatore delegato, a causa della loro estrema volatilit\u00e0.<br \/>\nPeraltro, il carattere \u201cmeramente ricognitivo\u201d della delega, conferirebbe al Governo un potere dalla natura fortemente innovativa.<br \/>\nIn ultimo, la norma de qua violerebbe la riserva di legge formale ordinaria di cui all\u2019art. 11, comma 2, L. Cost. 3\/01.<br \/>\nL\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale del successivo comma 5, originerebbe dalla incostituzionalit\u00e0 del comma 4 e del comma 6, in considerazione del collegamento fra le deleghe da essi previste.<br \/>\nInfine, l\u2019inutilizzabilit\u00e0 dei principi e criteri direttivi indicati dai commi 4 e 6, per i fini della\u00a0 delega di cui al comma 5, configurerebbe una delega in bianco, con conseguente nuova\u00a0 violazione dell\u2019art. 76 Cost..<br \/>\nLa Corte Costituzionale, con la sentenza 280, ritiene che debba essere data una lettura \u201cminimale\u201d della delega disposta dal comma 4; a parere del Giudice delle Leggi, la norma in parola deve essere interpretata \u201calla stregua delle formule testuali adottate, del contesto normativo in cui si colloca e delle finalit\u00e0 della stessa legge n. 131, quali risultano dai relativi lavori preparatori [\u2026].<br \/>\nSolo in questa prospettiva essa non risulterebbe illegittima come, al contrario, i commi 5 e 6 dell\u2019articolo 1 della legge la Loggia.<br \/>\nIl comma 5 infatti, secondo il dictum della Corte, estende l\u2019oggetto della delega anche su materie che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, ma che incidono su materie di competenza regionale corrente. Il comma 6 invece \u201camplia notevolmente e in maniera del tutto indeterminata l\u2019oggetto della delega stessa fino eventualmente a comprendere il ridisegno delle materie, per di pi\u00f9 in assenza di appositi principi direttivi, giacch\u00e8 quelli enunciati nel comma 4, a prescindere dalla mancanza di qualsiasi rinvio ad essi, appaiono inadeguati\u201d.<br \/>\nI commi 5 e 6 della art. 1 \u2013 afferma la Corte &#8211; \u201cappaiono in contrasto con l\u2019oggetto \u201cminimale\u201d della delega, cos\u00ec come configurato dal comma 4 in termini di \u201cmera ricognizione\u201d dei principi fondamentali vigenti\u201d, in quanto \u201cindirizzano, in violazione dell\u2019art. 76 della Costituzione, l\u2019attivit\u00e0 delegata del Governo in termini di determinazione-innovazione dei medesimi principi sulla base di forme di ridefinizione delle materie e delle funzioni, senza indicazioni dei criteri direttivi\u201d.<br \/>\nIn ultima analisi, la Corte Costituzionale \u201csalva\u201d solo in apparenza la delega legislativa ed i conseguenti decreti legislativi; ma, in realt\u00e0, \u201csottopone\u201d quest\u2019ultimi ad un completo \u201csvuotamento\u201d della loro efficacia formale.<br \/>\nLa sentenza in questione ha negato che gli atti \u201cmeramente ricognitivi\u201d di principi fondamentali di cui all\u2019art. 1, comma 4, L. 131\/03,\u00a0 abbiano forza di legge in quanto, non soltanto non appaiono in grado di sostituirsi alle fonti preesistenti, ma anche per la loro incapacit\u00e0\u00a0 a vincolare le Regioni e ad integrare \u2013 di per s\u00e9 \u2013 gli estremi di un parametro di validit\u00e0 delle leggi regionali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte costituzionale, con la sentenza n. 280\/2004, ha parzialmente accolto le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate, in via principale, dalle Regioni autonome Sardegna e Valle d\u2019Aosta e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 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