{"id":42,"date":"2015-07-02T11:32:43","date_gmt":"2015-07-02T11:32:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/ita\/?p=42"},"modified":"2019-01-21T18:33:41","modified_gmt":"2019-01-21T17:33:41","slug":"il-codice-del-processo-amministrativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/il-codice-del-processo-amministrativo\/","title":{"rendered":"Il codice del processo amministrativo"},"content":{"rendered":"<p>Il 16 settembre entrer\u00e0 in vigore la riforma del processo amministrativo con la realizzazione in materia del primo codice, in attuazione della delega conferita al Governo dalla l. 69\/2009.<br \/>\nL\u2019art. 44 della legge delega ha posto come obiettivi primari quello di \u201cassicurare la\u00a0snellezza, concentrazione ed effettivit\u00e0 della tutela \u00a0per garantire la durata ragionevole del processo; \u00a0disciplinare azioni e funzioni del giudice\u00a0riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione amministrativa e i casi di giurisdizione estesa anche al merito, nonch\u00e9 la disciplina dei termini di decadenza e prescrizione delle azioni e la tipologia dei provvedimenti giudiziali, nonch\u00e9 prevedendo le pronunce idonee a soddisfare le pretese della parte vittoriosa;\u00a0riordinare e razionalizzare\u00a0i riti speciali\u00a0e le materie in cui si applicano; \u00a0riordinare la tutela cautelare.<br \/>\nIl varo del codice del processo amministrativo si pone come ultima tappa di una lunga evoluzione storica delle fonti della giustizia amministrativa.<br \/>\nEd invero, l&#8217;esigenza di dotarsi di un corpus normativo disciplinante il processo amministrativo era gi\u00e0 ravvisabile nella legge n. 2248 del 1865, allegato E, di abolizione del contenzioso amministrativo, nel testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054), nonch\u00e9 nella legge 6 dicembre 1977 n. 1034 istitutiva dei T.A.R.<br \/>\nLa giurisprudenza non ha peraltro mancato di assicurare il proprio contributo e le soluzioni da essa adottate sono spesso state recepite dal legislatore, ad esempio con la legge n. 205 del 2000.<br \/>\nAlla stesura hanno partecipato giudici, avvocati e professori universitari al fine di rendere il codice espressione di tutti gli operatori del settore ed offrire una maggiore tutela a tutte le posizioni soggettive sottoposte alla giurisdizione del giudice amministrativo.<br \/>\nIl decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 di attuazione della delega conferita all&#8217;Esecutivo dalla l. 69\/2009 si compone di due articoli. L&#8217;articolo 1 reca la norma di approvazione del codice del processo amministrativo (All. 1), delle norme di attuazione (All. 2), delle norme transitorie (All. 3) delle norme di coordinamento e delle abrogazioni (All. 4).<br \/>\nIl codice consta complessivamente di 137 articoli oltre le norme di attuazione, transitorie e di abrogazione, tutto\u00a0 suddiviso in cinque libri.<br \/>\nIl libro primo contiene le disposizioni generali; il libro secondo disciplina il processo amministrativo di primo grado;il libro terzo ha per oggetto le impugnazioni; il libro quarto \u00e8 dedicato ad ottemperanza e riti speciali; il libro quinto reca norme finali.<br \/>\nIl\u00a0 libro primo oltre a menzionare i principi generali cui \u00e8 ispirato il processo amministrativo, disciplina le possibili azioni.<br \/>\nQuelle previste all\u2019interno del nuovo codice sono:<br \/>\nl\u2019azione di annullamento, avente natura costitutiva e volta all\u2019annullamento dell\u2019atto illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza;<br \/>\nl\u2019azione di condanna, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno ingiustamente patito per violazione di interessi legittimi o di diritti soggettivi nel caso di giurisdizione esclusiva;<br \/>\nIn particolare, il legislatore ha previsto la possibilit\u00e0 di proporre l\u2019azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno anche in via autonoma dall\u2019azione di annullamento ma solo nelle materie di giurisdizione esclusiva.<br \/>\nInvece, l\u2019azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi potr\u00e0 essere richiesta entro il termine di decadenza di 120 giorni dal giorno in cui si \u00e8 verificato il fatto o si \u00e8 avuta conoscenza del provvedimento lesivo.<br \/>\nIn ogni caso il giudice potr\u00e0 valutare il comportamento tenuto dalle parti ed escludere il risarcimento se il danno si sarebbe potuto evitare con l\u2019ordinaria diligenza;<br \/>\nl\u2019azione avverso il silenzio;<br \/>\nl\u2019azione diretta ad accertare la nullit\u00e0, proponibile entro il termine di decadenza di centottanta giorni.<br \/>\nSignificative novit\u00e0 si registrano in materia di competenza, con l&#8217;ampliamento dei casi di comnpetenza inderogabile del TAR Lazio (inserendo anche i giudizi in materia di rimozione di amministratori locali e di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose) e con l&#8217;attribuzione invece al TAR Lombardia delle controversie relative ai poteri esercitati dall&#8217;Autorit\u00e0\u00a0 per l&#8217;energia elettrica e il gas.<br \/>\nIl legislatore, discostandosi dall&#8217;autorevole opinione del Consiglio di Stato, ha altres\u00ec stabilito l&#8217;inderogabilit\u00e0 della competenza territoriale e ci\u00f2 al fine di limitare il cd. forum shopping.<br \/>\nSi afferma poi il principio della translatio iudicii, che consente al processo erroneamente incardinato innanzi ad un giudice privo di giurisdizione, di poter proseguire davanti al giudice dotato di giurisdizione, al fine di pervenire ad una pronuncia di merito che definisca la controversia.<br \/>\nUn&#8217; ulteriore innovazione \u00e8 rappresentata dalla disciplina della tutela cautelare prevista sia nella forma collegiale che monocratica.<br \/>\nIn particolare, in ordine alla prima \u00e8 stato stabilito che il collegio dovr\u00e0 pronunciarsi sulla domanda cautelare in camera di consiglio non prima che siano decorsi venti giorni dal ricevimento della notifica e dieci dal deposito del ricorso che dovr\u00e0 necessariamente contenere anche l\u2019istanza di fissazione dell\u2019udienza.<br \/>\nInoltre potranno essere prodotti memorie e documenti fino a due giorni prima della camera di consiglio.<br \/>\nIl Collegio, qualora conceda la tutela cautelare, dovr\u00e0 sempre fissare con ordinanza la data di discussione dell\u2019udienza di merito.<br \/>\nL\u2019intento di tale disposizione \u00e8 ovviamente quello di ridurre la durata delle misure cautelari in attesa della decisione sul merito.<br \/>\nPresupposti invece della tutela cautelare monocratica\u00a0 sono situazioni di estrema gravit\u00e0 ed urgenza.<br \/>\nA ci\u00f2 si aggiunga la tutela cautelare ante causam che si fonda sugli stessa presupposti della tutela monocratica aggravati dall\u2019eccezionale gravit\u00e0 ed urgenza tale da non consentire la dilazione fino alla data della camera di consiglio.<br \/>\nNovit\u00e0 rilevanti si riscontrano anche nella fase istruttoria.<br \/>\nNel codice \u00e8 stata infatti introdotta la prova testimoniale in forma scritta oltre la consulenza tecnica d\u2019ufficio, sotto certi aspetti gi\u00e0 ammessa in precedenza, e la verificazione.<br \/>\nIn tal modo il processo amministrativo ha acquisito degli elementi dal processo civile tesi ad una maggiore garanzia del contraddittorio ed alla parit\u00e0 delle parti processuali, principi ispiratori del nuovo codice.<br \/>\nPare opportuno a tal proposito sottolineare quanto stabilito dall&#8217;art. 50 del codice del processo amministrativo:\u201dPer quanto non espressamente previsto dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili o espressioni dei principi generali\u201d.<br \/>\nPer ci\u00f2 che riguarda i mezzi d\u2019impugnazione \u00e8 stato introdotto il rimedio dell\u2019opposizione di terzo dando attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 1995.<br \/>\nIl codice ha poi posto rimedio anche in merito ai riti speciali, confermando tra gli altri solo quelli in materia di diritto di accesso, di silenzio inadempimento, di procedimento ingiuntivo, in materia di appalti pubblici ed elettorale, eliminando quelli ritenuti superflui.<br \/>\nIn particolare per le controversie in materia di appalti nel codice viene recepita la recente \u201cdirettiva ricorsi\u201d, introdotta dal d.lgs. 53\/2010, con alcune modifiche riguardanti i termini processuali.<br \/>\nNel codice si fa poi un espresso richiamo alla sinteticit\u00e0 ed alla chiarezza degli atti sia dei giudici che delle parti e, in materia di spese processuali, \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 che il giudice condanni la parte soccombente al pagamento di una somma determinata in via equitativa quando la decisione \u00e8 fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.<br \/>\nLa creazione del codice risponde sicuramente ad esigenza di chiarezza da tempo reclamate nel settore e si spera che possa assicurare, attraverso un unico ed organico quadro normativo in cui sono state raccolte tutte le disposizioni introdotte nel corso degli anni e presenti nell\u2019ordinamento, un miglior funzionamento della giustizia amministrativa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 16 settembre entrer\u00e0 in vigore la riforma del processo amministrativo con la realizzazione in materia del primo codice, in attuazione della delega conferita al Governo dalla l. 69\/2009. L\u2019art. 44 della legge delega ha posto come obiettivi primari quello di \u201cassicurare la\u00a0snellezza, concentrazione ed effettivit\u00e0 della tutela \u00a0per garantire la durata ragionevole del processo;&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[3],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":178,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42\/revisions\/178"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=42"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=42"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}