{"id":38,"date":"2015-07-02T11:31:25","date_gmt":"2015-07-02T11:31:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/ita\/?p=38"},"modified":"2019-01-21T18:33:42","modified_gmt":"2019-01-21T17:33:42","slug":"il-federalismo-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/il-federalismo-fiscale\/","title":{"rendered":"Il Federalismo fiscale"},"content":{"rendered":"<p>Il 21 maggio 2009 \u00e8 entrata in vigore la l. 42 del 5 maggio 2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell&#8217;articolo 119 della Costituzione che sancisce autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Citt\u00e0 metropolitane e Regioni nel rispetto dei principi di solidariet\u00e0 e di coesione sociale.<br \/>\nL\u2019obiettivo \u00e8 quello di sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica con i parametri della spesa standard, cos\u00ec da garantire massima responsabilizzazione, effettivit\u00e0 e trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.<br \/>\nIn particolare, la legge ha\u00a0 previsto:<br \/>\n1. L\u2019istituzione di una Commissione tecnica paritetica per l\u2019attuazione del federalismo fiscale\u2028Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti attuativi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, \u00e8 istituita, presso il Ministero dell\u2019economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l\u2019attuazione del federalismo fiscale, formata da trenta componenti e composta per met\u00e0 da rappresentanti tecnici dello Stato e per met\u00e0 da rappresentanti tecnici degli enti di cui all\u2019articolo 114, secondo comma, della Costituzione.<br \/>\n2. L\u2019istituzione di una Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica \u2028I decreti attuativi &#8211; che dovranno essere emanati entro due anni dall&#8217;entrata in vigore della legge &#8211; prevedono l\u2019istituzione, nell\u2019ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica.<br \/>\n3.L\u2019attribuzione.dell\u2019IVA.alle.Regioni\u2028Le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell\u2019imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall\u2019esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonch\u00e9 le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative.<br \/>\n4. L\u2019istituzione del Fondo perequativo<br \/>\nIl fondo perequativo \u00e8 a favore delle regioni con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante.\u2028Le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;\u2028L\u2019applicazione del principio di perequazione mira a ridurre le differenze tra i territori con diverse capacit\u00e0 fiscali per abitante senza alterarne l\u2019ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all\u2019evoluzione del quadro economico-territoriale;<br \/>\nIl.fondo.perequativo.serve.a.garantire: \u20281. l\u2019integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;\u20282.l\u2019integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;\u2028Ricevono risorse dal Fondo perequativo le regioni\u00a0con minore capacit\u00e0 fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale \u00e8 inferiore al gettito medio nazionale per abitante.<br \/>\nIl finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni attraverso l\u2019attuazione del federalismo fiscale comporta ovviamente la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel.bilancio.dello.Stato.<br \/>\n5.Le.modalit\u00e0.per.l\u2019istituzione.delle.Citt\u00e0.metropolitane\u2028Le citt\u00e0 metropolitane possono essere istituite, nell\u2019ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione.spetta:\u2028\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;\u2028\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;\u2028\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.<br \/>\nSulla proposta, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, \u00e8 indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. Il referendum \u00e8 senza quorum di validit\u00e0 se il parere della regione \u00e8 favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validit\u00e0 \u00e8 del 30 per cento degli aventi diritto.\u2028Al fine dell\u2019istituzione di ciascuna citt\u00e0 metropolitana, il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi\u00f9 decreti legislativi.<br \/>\nLa provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della citt\u00e0 metropolitana, individuati dalla legge che provvede altres\u00ec a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni.<br \/>\nCon specifico decreto legislativo \u00e8 assicurato il finanziamento delle funzioni delle citt\u00e0 metropolitane mediante l\u2019attribuzione ad esse dell\u2019autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l\u2019attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una pi\u00f9 ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessit\u00e0 delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle citt\u00e0 metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonch\u00e9 disciplina la facolt\u00e0 delle citt\u00e0 metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all\u2019esercizio delle loro funzioni fondamentali.<br \/>\n6. Il Coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, realizzati attraverso:\u2028a) la garanzia della trasparenza delle diverse capacit\u00e0 fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell\u2019ordine della graduatoria delle capacit\u00e0 fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell\u2019evoluzione del quadro economico territoriale;\u2028b) il rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all\u2019osservanza del patto di stabilit\u00e0 e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; \u2028c) la determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali \u00e8 valutata la virtuosit\u00e0 dei comuni, delle province, delle citt\u00e0 metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell\u2019autonomia finanziaria;\u2028\u00a0d) l\u2019assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversit\u00e0 delle situazioni.finanziarie.esistenti.nelle.diverse.regioni;\u2028\u00a0e) l\u2019individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte.di.regioni.ed.enti.locali;\u2028\u00a0f) l\u2019introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualit\u00e0 dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parit\u00e0 di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l\u2019assunzione di oneri e di impegni nell\u2019interesse della collettivit\u00e0 nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l\u2019occupazione e l\u2019imprenditorialit\u00e0 femminile; \u2028g) l\u2019introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l\u2019alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell\u2019ente nonch\u00e9 l\u2019attivazione nella misura massima dell\u2019autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attivit\u00e0 discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell\u2019ente locale per l\u2019attuazione delle politiche comunitarie; \u2028h) la previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilit\u00e0 nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all\u2019articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.\u00a0267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all\u2019articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attivit\u00e0 che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.<br \/>\n7.Il.Patto.di.convergenza\u2028Nell\u2019ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l\u2019obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonch\u00e9 un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali.<br \/>\n8.L\u2019.ordinamento.di.Roma.capitale \u2028Roma capitale \u00e8 un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L\u2019ordinamento di Roma capitale \u00e8 diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma \u00e8 chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonch\u00e9 delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citt\u00e0 del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.<\/p>\n<p>Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:<br \/>\na) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni.e.le.attivit\u00e0.culturali;<br \/>\nb) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;<br \/>\nc)sviluppo.urbano.e.pianificazione.territoriale;<br \/>\nd)edilizia.pubblica.e.privata;<br \/>\ne) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilit\u00e0;<br \/>\nf) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;<br \/>\ng) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell\u2019articolo 118, secondo comma, della Costituzione.<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo approva lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<br \/>\nL\u2019attuazione del federalismo fiscale deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilit\u00e0 e crescita.<\/p>\n<p>I decreti legislativi devono assicurare:<br \/>\na) la coerenza tra riordino e riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;<\/p>\n<p>b) la salvaguardia dell\u2019obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 21 maggio 2009 \u00e8 entrata in vigore la l. 42 del 5 maggio 2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell&#8217;articolo 119 della Costituzione che sancisce autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Citt\u00e0 metropolitane e Regioni nel rispetto dei principi di solidariet\u00e0 e di coesione sociale.&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[3],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":180,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38\/revisions\/180"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}