{"id":36,"date":"2015-07-02T11:31:00","date_gmt":"2015-07-02T11:31:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/ita\/?p=36"},"modified":"2019-01-21T18:33:42","modified_gmt":"2019-01-21T17:33:42","slug":"la-consulenza-tecnica-dufficio-nella-prassi-del-processo-amministrativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/la-consulenza-tecnica-dufficio-nella-prassi-del-processo-amministrativo\/","title":{"rendered":"La consulenza tecnica d\u2019ufficio nella prassi del processo amministrativo"},"content":{"rendered":"<p>La legge 205 non si \u00e8 limitata ad arricchire l\u2019istruzione probatoria concernente le controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva, ma ora anche nel giudizio di legittimit\u00e0 il G.A. pu\u00f2 avvalersi della consulenza tecnica d\u2019ufficio, grazie alla modifica estensiva dell\u2019art 44, comma\u00a0 I del R.D. n. 1054 del 1924, operata dall\u2019art. 16 della legge 205. Detta aggiunta pu\u00f2 sembrare di grande momento, e potrebbe pensarsi ad una incisiva modifica della giurisdizione ordinaria di legittimit\u00e0, essendo, in tal modo, ormai consentito al giudice un accesso diretto al fatto, diversamente da quanto avveniva in precedenza, mediante la verificazione. Premesso che pu\u00f2 sembrare contraddittoria l\u2019innovazione del legislatore quando ammette la C.T.U. e non pure gli altri mezzi di prova, come ha fatto per la giurisdizione esclusiva, si pu\u00f2 dire che, ove bene intesa, la novella non sconvolge la sostanza del giudicare nel giudizio di sola legittimit\u00e0, ma si limita a mettere a disposizione del giudice uno strumento \u2013 che non \u00e8, in senso stretto, mezzo di prova, ma presenta anche i caratteri di un criterio di eterointegrazione della conoscenza del giudice, estendendola a cognizioni tecniche o discipline specialistiche che, ordinariamente, non rientrano nel suo bagaglio conoscitivo atto a meglio verificare l\u2019istruzione dell\u2019affare compiuta dalla P.A. Ora, ci\u00f2 rientra pacificamente nell\u2019ambito della giurisdizione di legittimit\u00e0, anzi ne costituisce spesso il cuore. Sotto altro profilo si osserva che la C.T.U. pu\u00f2 essere riguardata come un perfezionamento della verificazione (specialmente se considerata nel modo in cui gi\u00e0 da tempo quest\u2019ultima veniva utilizzata, vale a dire mediante incarico ad un\u2019amministrazione diversa da quella parte in causa), per di pi\u00f9 con la garanzia della terziet\u00e0 dell\u2019organo incaricato dal giudice. In tal senso, la stessa non costituisce una novit\u00e0 assoluta per il processo amministrativo, se non con riferimento alla sola giurisdizione generale di legittimit\u00e0. Infatti, gi\u00e0 l\u2019art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (c.d. \u201clegge Bucalossi\u201d) aveva previsto, testualmente, nelle controversie concernenti l\u2019edilizia (quanto ai provvedimenti di rilascio o diniego di concessione edilizia; di determinazione e liquidazione del contributo di urbanizzazione e del costo di costruzione, nonch\u00e9 delle sanzioni) l\u2019effettuazione di \u201cperizie\u201d di cui all\u2019art. 27 del R.D. 17 agosto 1907 n. 64243. Ora detta norma risulta abrogata dal nuovo Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (art. 136), ma soltanto perch\u00e9 le disposizioni recate in tema di \u201ctutela giurisdizionale\u201d (come suona la sua rubrica) in materia, \u00e8 da considerare assorbita sia dalle previgenti norme in materia di giurisdizione, sia, a maggior ragione, dalle novelle introdotte in ordine alla giurisdizione dalla menzionata legge 205 del 2000, che ha introdotto, tra l\u2019altro, la C.T.U. anche nella giurisdizione di legittimit\u00e0. Come detto, le norme che dispongono l\u2019esperibilit\u00e0 della consulenza tecnica d\u2019ufficio nel giudizio amministrativo (di giurisdizione esclusiva) fanno rinvio, per il tramite dell\u2019art. 27, alle disposizioni che detta al riguardo il codice di procedura civile. Orbene, si tratta ora di stabilire se \u2013 dati i precipui caratteri del processo amministrativo, del resto sottolineati dall\u2019art. 35 del d.lgs. n. 80\/98 &#8211; tali disposizioni debbano ricevere integrale applicazione nel processo amministrativo, ovvero se sia consentito applicare tali norme con qualche diversit\u00e0 rispetto al processo civile. Intanto, posto che nessuna prescrizione o limitazione compare nelle norme del codice di rito in ordine ai requisiti soggettivi o alla categoria professionale di appartenenza o ad altri caratteri dei soggetti suscettibili di essere nominati consulenti del giudice, tale dato non pu\u00f2 non valere anche nel contesto del processo amministrativo. Ci\u00f2 premesso, il primo dato che occorre avere presente \u00e8 la previsione di appositi albi dei consulenti tecnici presso i Tribunali (art. 61 cod. proc. civ.; artt. 13 e 146 disp. att. cod. proc. civ), cui il giudice pu\u00f2 attingere, ordinariamente, per l\u2019individuazione dei consulenti cui conferire l\u2019incarico (tranne che per esigenze particolari, in cui la scelta \u00e8 libera). Tali albi, distinti per categorie (ovvero secondo la qualificazione tecnica degli esperti: art. 15), sono predisposti, come ha chiarito la Cassazione, non per limitare i poteri del giudice, bens\u00ec per facilitarli (cfr. Cass., 17 ottobre 1974 n. 2908). Orbene, presso i giudici amministrativi si \u00e8 instaurata una prassi \u2013 quanto alla nomina del C.T.U. &#8211; che prescinde non solo dall\u2019utilizzazione degli albi istituiti presso i Tribunali civili e penali (il che si spiega in ragione dell\u2019appartenenza a un ordine giurisdizionale e magistratuale diverso), ma anche dalla formale creazione di albi di consulenti tecnici presso le sedi giurisdizionali amministrative, per la qual cosa mancano, comunque, disposizioni. In concreto, accade, prevalentemente, che il consulente tecnico venga individuato dal G.A. facendo riferimento a istituti od organismi specializzati, ovvero a una sede universitaria, con riguardo a una determinata facolt\u00e0. In simili casi, nemmeno nell\u2019ordinanza, si nomina direttamente il professionista-docente incaricato: la formula spesso usata consiste nella designazione, quale perito, del preside di una determinata facolt\u00e0 dell\u2019Universit\u00e0 prescelta, con l\u2019avvertenza che detto preside potr\u00e0 egli stesso assolvere all\u2019incarico, oppure individuare un docente della facolt\u00e0 presieduta, da egli ritenuto particolarmente qualificato e adatto a svolgere i compiti assegnatigli dal giudice. D\u2019altra parte, poich\u00e9 non in ogni circostanza appare possibile, utile o necessario ricorrere ad una professionalit\u00e0 da ricercare nell\u2019ambito universitario o di altra istituzione pubblica, sempre pi\u00f9 frequentemente si \u00e8 andati attingendo a figure diverse, preferibilmente costituite da funzionari tecnici anche indirettamente incardinati in strutture o istituzioni pubbliche specializzate o tecniche, ma spesso, ormai, anche da liberi professionisti privati (ancora una volta, in forza del richiamato art. 31 del regolamento approvato con R.D. n. 642 del 1907, in qualche modo inseriti in un\u2019orbita pubblicistica, ovvero che abbiano svolto incarichi di amministratore pubblico, et similia) (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 8 aprile 2004, ord. n. 1791). Incidentalmente, si osserva che il fatto di non attingere il consulente da un albo, rende inapplicabili le disposizioni disciplinari e le relative sanzioni di cui agli artt. 19 \u2013 22 del codice di procedura civile, come pure all\u2019art. 23, in tema di vigilanza sulla equa ripartizione degli incarichi. Il conferimento dell\u2019incarico di CTU,\u00a0 avviene ordinariamente con ordinanza, che nella maggior parte dei casi \u00e8 collegiale (dati i permanenti caratteri del processo amministrativo) oppure monocratica, del presidente o del consigliere da egli all\u2019uopo delegato (a seguito di ulteriori modifiche a detto processo rinvenienti dalla pi\u00f9 volte menzionata legge 205 del 2000). Per giunta, l\u2019ordinanza collegiale pu\u00f2 essere emessa tanto a seguito di udienza fissata per la trattazione nel merito della causa (allorquando, evidentemente, questa non venga ritenuta matura per la decisione), quanto nella fase cautelare, in seno alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell\u2019incidente cautelare. La disposizione di assumere una C.T.U., come ogni altro mezzo istruttorio o probatorio, pu\u00f2 avvenire tanto con ordinanza collegiale &#8211; emessa nell\u2019udienza di trattazione nel merito della causa, oppure (meno frequentemente) nell\u2019udienza camerale concernente la fase cautelare &#8211; quanto con ordinanza monocratica emessa fuori udienza dal presidente o dal magistrato da lui delegato, che potrebbe anche definirsi \u201cconsigliere istruttore\u201d. Detta ordinanza non \u00e8 reclamabile al collegio, non soltanto per la ragione che la norma non contiene una simile previsione, ma anche perch\u00e9 tale \u00e8 l\u2019orientamento della Suprema Corte anche nel giudizio civile, che esclude l\u2019impugnazione (in motivazione), quando emessa dal giudice istruttore ai sensi dell\u2019art. 178 cod. proc. civ.(cfr. Cass., S.U., 18 settembre 1970 n. 1559). Quanto al contenuto di detta ordinanza istruttoria, con essa va fissata l\u2019ulteriore udienza di trattazione, ad assunzione avvenuta dell\u2019incombente istruttorio. Ma, ancora prima, la stessa contiene: la nomina del consulente del giudice, individuandolo nominativamente, ovvero indicando i modi per individuarlo; il termine lui assegnato per l\u2019effettuazione della C.T.U., con indicazione di eventuali criteri e modalit\u00e0, anche di tempo di luogo, ecc.; la specificazione dei quesiti rivolti al C.T.U., cui questi dovr\u00e0 dare risposta riferendone nella relazione che ha l\u2019obbligo di depositare; il giorno della comparizione davanti al magistrato estensore dell\u2019ordinanza (in quanto giudice monocratico o in quanto componente relatore del collegio giudicante), per prestare giuramento e ricevere chiarimenti sui quesiti; eventuali disposizioni circa il compenso (per lo pi\u00f9 disponendosi del versamento di un acconto a carico della parte che ha richiesto la C.T.U., o, in mancanza, del ricorrente; la precisazione dell\u2019obbligo di avvertire le parti circa il giorno e il luogo dell\u2019esperimento, con la possibilit\u00e0, per costoro, di nominare consulenti di parte e di presenziare alle operazioni necessarie, personalmente ovvero per il tramite del consulente di parte, e di formulare osservazioni; la facolt\u00e0 del consulente tecnico di comparire all\u2019udienza di trattazione (onde fornire anche in tale sede, spiegazioni, in contraddittorio con i consulenti di parte); ecc. Premesso che, talora, nell\u2019ordinanza si dispone che la specificazione dei quesiti avverr\u00e0 nel giorno della comparizione per il giuramento (non esiste una prassi univoca al riguardo), deve anche aggiungersi che \u00e8 talora accaduto che qualche ordinanza del genere nulla prevedesse in materia di giuramento, compiendosi, cos\u00ec, la C.T.U. senza che il consulente incaricato abbia reso il giuramento medesimo. Peraltro, come ha chiarito la Corte di Cassazione, la mancanza del giuramento non comporta la nullit\u00e0 della C.T.U., non avendo carattere essenziale (cfr. Cass. 29 novembre 1974 n. 3907). Si ritiene che mentre le disposizioni relative all\u2019astensione e alla ricusazione del consulente tecnico d\u2019ufficio (cfr. art. 51 cod. proc. civ.), debbono ritenersi applicabili anche al giudizio amministrativo (in considerazione della sua ratio), dati i meccanismi e i criteri di nomina in uso presso il G.A. (i quali consentono di pervenire a individuare un soggetto disponibile a svolgere l\u2019incarico), si pu\u00f2 dire che non pu\u00f2, ordinariamente, verificarsi l\u2019eventualit\u00e0 della non accettazione della nomina da parte del CTU designato.<br \/>\nDopo la discussione il collegio \u2013a meno che non ritenga necessario chiarire altri punti, se del caso disponendo un supplemento di perizia o anche una nuova C.T.U. (eventualmente su istanza delle parti) assumer\u00e0 la decisione. In merito alla precipua fase della decisione, ci si chiede se il collegio giudicante possa discostarsi, in tutto o in parte, dalle conclusioni del C.T.U. L\u2019interrogativo riguarda non soltanto il giudizio amministrativo, ma, come \u00e8 ben noto, ogni ambito processuale, ed attiene al principio, che risponde quasi ad un luogo comune, del libero convincimento del giudice. Orbene, proprio stando al concetto racchiuso nell\u2019espressione or ora riportata, quanto meno in astratto e in pura teoria, il giudice non pu\u00f2 ritenersi tout court vincolato alle conclusioni del suo consulente: se queste &#8211; pur sorrette dall\u2019analisi svolta dal perito oltre che da eventuali argomentazioni esplicative &#8211; non appaiono al giudice pienamente convincenti, e non sono pertanto da lui condivise, egli potr\u00e0 regolarsi o disponendo un\u2019altra consulenza, ovvero ricorrendo alla sua scienza e coscienza (ivi comprese le massime dell\u2019esperienza, il notorio, e cos\u00ec via), e risolvere la causa sulla scorta del noto brocardo secondo il quale il giudice \u00e8 il vero perito, vale a dire peritus peritorum. Alla stessa maniera, del resto, in qualche modo, si comporta il giudice allorquando decide di respingere la domanda di disporre C.T.U. formulata da taluna delle parti, ritenendola superflua. E\u2019 chiaro che in entrambi i casi egli dovr\u00e0 dare atto, in motivazione, delle ragioni che lo inducono a disattendere la domanda, ovvero a discostarsi dalle conclusioni rappresentate dal consulente tecnico. La giurisprudenza insiste sull\u2019obbligo di adeguata motivazione, di cui il giudice deve dare conto per quanto possibile. Per quanto concerne la determinazione del compenso spettante al perito, questo &#8211; a parte l\u2019obbligo di versare un acconto, stabilito nel provvedimento di nomina &#8211; viene quantificato e liquidato con la sentenza, dietro presentazione di apposita parcella da parte del tecnico che ha prestato la sua opera. La somma richiesta potrebbe, peraltro, essere ridotta dal giudice in determinate circostanze (cfr. TAR Veneto, sez. II, 23 marzo 2005 n. 1529).<\/p>\n<p>C.M. BARONE, Consulente tecnico \u2013 I \u2013 Dir. proc. civile, in Enc. Giur.Treccani, ad vocem, pag.2.<\/p>\n<p>CHIZZINI, Il potere istruttorio del giudice amministrativo nel quadro delle recenti riforme delineate dal d.Lgs. 80\/98 e dalla L. 205\/2000, in Dir. proc. amm., 4\/2001, pag.897, e MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, II, XIII^ ed.,Torino 2000, pag. 187 (richiamato dal primo).<br \/>\nC.M. BARONE, cit., in fine (pag. 5).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legge 205 non si \u00e8 limitata ad arricchire l\u2019istruzione probatoria concernente le controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva, ma ora anche nel giudizio di legittimit\u00e0 il G.A. pu\u00f2 avvalersi della consulenza tecnica d\u2019ufficio, grazie alla modifica estensiva dell\u2019art 44, comma\u00a0 I del R.D. n. 1054 del 1924, operata dall\u2019art. 16 della legge 205. 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