{"id":34,"date":"2015-07-02T11:30:15","date_gmt":"2015-07-02T11:30:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/ita\/?p=34"},"modified":"2019-01-21T18:33:42","modified_gmt":"2019-01-21T17:33:42","slug":"la-corte-costituzionale-e-la-riforma-della-giustizia-amministrativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/la-corte-costituzionale-e-la-riforma-della-giustizia-amministrativa\/","title":{"rendered":"La corte costituzionale  e la riforma della giustizia amministrativa"},"content":{"rendered":"<p>La Corte Costituzionale, pronunciandosi\u00a0 nei giudizi di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 33, commi 1 e 2, (lettere b ed e), comma 1, del D.Lgs. 80 del 31\/3\/98, come sostituito dall\u2019art. 7 della L. 205 del 21\/7\/00, promossi con ordinanze del 31\/7\/02, del 11\/10\/02, e del 31\/1\/03 del Tribunale di Roma, \u00e8 intervenuta sul nuovo assetto dato dal Legislatore alla giustizia amministrativa.<br \/>\nCome \u00e8 noto, l\u2019ambito della giurisdizione esclusiva del G.A., prevista dall\u2019art. 103 Cost., \u00e8 stato notevolmente ampliato dagli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 80\/98, dichiarati costituzionalmente illegittimi per eccesso di delega dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 292 del 17\/7\/00, ma successivamente reintrodotti dalla L. 205\/00. Proprio la corretta interpretazione dell\u2019art. 103 Cost. \u00e8 stata motivo di una profonda contrapposizione tra il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione. Mentre infatti il primo (cfr. C.d.S., Ad. Plen., ord.za n. 1 del 30\/3\/00) ha ritenuto che l\u2019art. 103 Cost. consenta il c.d. riparto per materie, la seconda, al contrario (cfr. Cass. civ. SS.UU., sent. n. 71 del 30\/3\/00), ha osservato che il Costituente ha voluto comunque configurare la giurisdizione esclusiva come eccezionale.<br \/>\nLa Corte Costituzionale ha affermato che alla base della L. 205\/00, vi \u00e8 un\u2019idea di giurisdizione esclusiva ancorata alla pura e semplice presenza, in un certo settore dell\u2019ordinamento, di un rilevante interesse pubblico; un\u2019idea siffatta per\u00f2 presupporrebbe, ad avviso della Corte, l\u2019approvazione &#8211;\u00a0 mai avvenuta &#8211;\u00a0 del progetto di riforma dell\u2019art.103 Cost. ( cfr. Atto Camera 7465 XIII Legislatura) secondo il quale \u201cla giurisdizione amministrativa ha ad oggetto le controversie con la P.A. nelle materie indicate dalla legge\u201d. Viceversa, l\u2019attuale formulazione dell\u2019art. 103 Cost. non attribuisce al legislatore ordinario una illimitata discrezionalit\u00e0 nell\u2019attribuzione al G.A. di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, bens\u00ec gli conferisce il potere di indicare pearticolari materie nelle quali la tutela nei confronti della P.A. investe anche diritti soggettivi: \u201cun potere, pertanto, del quale pu\u00f2 dirsi, al negativo, che non \u00e8 n\u00e9 assoluto n\u00e9 incondizionato, e del quale, in positivo, va detto che deve considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie\u201d.<br \/>\nSecondo il Giudice delle leggi, la discrezionalit\u00e0 del legislatore, nell\u2019attribuire al G.A. materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, non deve fondarsi esclusivamente sulla individuazione di carattere oggettivo delle materie, ma deve considerare la natura delle situazioni giuridiche coinvolte, le quali devono in ogni caso afferire alla giurisdizione generale di legittimit\u00e0, in quanto caratterizzate dall\u2019intervento della P.A. nella sua veste autoritaria; deve, cio\u00e8, trattarsi di materie particolari rispetto a quelle assegnate alla giurisdizione generale di legittimit\u00e0, connesse all\u2019intervento autoritativo della P.A., e comunque in ogni caso censurabili innanzi al G.A. proprio in sede di giurisdizione di legittimit\u00e0. Ovviamente, pur trattandosi di settori soggetti ad intervento autoritativo della P.A., l\u2019azione dovr\u00e0 incidere su diritti soggettivi. Da un lato si esclude quindi che la semplice partecipazione della P.A. al giudizio sia sufficiente perch\u00e9 si radichi la giurisdizione del G.A. (il quale altrimenti davvero diventerebbe giudice \u201cdella\u201d P.A., in violazione degli artt. 25 e 102, comma 2 Cost.); dall\u2019altro si esclude che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perch\u00e9 questa possa essere devoluta al G.A..<br \/>\nIn forza di tali principi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019art. 33 nella parte in cui non limita la devoluzione ai soli casi di pubblici servizi esercitati\u00a0 attraverso una\u00a0 concessione pubblica, o in alternativa, nell\u2019esercizio di strumenti negoziali di cui all\u2019art. 7 L. 241\/90, che pur sempre presuppongono l\u2019esistenza di un potere autoritativo. Per quanto concerne l\u2019art. 34, \u00e8 stato dichiarato incostituzionale il generico riferimento ad ogni comportamento della P.A., ove questa intervenga a titolo privato, senza potere autoritativo.<br \/>\nIl Giudice delle leggi ha per\u00f2 escluso l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 35 comma 5 del D.Lgs. 80\/98, come modificato dalla L.205\/00. L\u2019articolo in parola ha attribuito al G.A., nell\u2019ambito di tutta la sua giurisdizione, compresa quella di legittimit\u00e0, di conoscere anche di tutte le questioni relative all\u2019eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e gli altri diritti patrimoniali conseguenziali. A parere della Corte, il potere riconosciuto al G.A. non costituisce una nuova materia attribuita alla sua giurisdizione, ma uno strumento di tutela ulteriore rispetto a quello classico demolitorio e\/o conformativo, da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della P.A.<br \/>\nAlla luce di quanto esposto, possiamo rilevare che la Corte Costituzionale ha adottato una soluzione mediana tra le opposte posizioni del Consiglio di Stato e della S.C.. La Corte ha ribadito pertanto che il G.A., bench\u00e8 organo giurisdizionale a tutti gli effetti, \u00e8 in ogni caso investito di una\u00a0 specifica funzione: quella di verificare l\u2019azione autoritativa della P.A..<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte Costituzionale, pronunciandosi\u00a0 nei giudizi di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 33, commi 1 e 2, (lettere b ed e), comma 1, del D.Lgs. 80 del 31\/3\/98, come sostituito dall\u2019art. 7 della L. 205 del 21\/7\/00, promossi con ordinanze del 31\/7\/02, del 11\/10\/02, e del 31\/1\/03 del Tribunale di Roma, \u00e8 intervenuta sul nuovo assetto&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[3],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":182,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34\/revisions\/182"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}