{"id":23,"date":"2015-07-02T11:25:39","date_gmt":"2015-07-02T09:25:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/ita\/?p=23"},"modified":"2019-01-21T18:33:43","modified_gmt":"2019-01-21T17:33:43","slug":"sul-principio-della-legittima-difesa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/sul-principio-della-legittima-difesa\/","title":{"rendered":"Sul principio della legittima difesa"},"content":{"rendered":"<p>La norma sull&#8217;autotutela licenziata il 24 gennaio dalla Camera in via definitiva, va ad ampliare i diritti del cittadino nel momento in cui si trova vittima di una rapina; sia che essa avvenga nel suo privato domicilio, sia che l&#8217;aggressione si verifichi nel proprio luogo di lavoro.<br \/>\nL\u2019art. 52 cod. pen., rubricato \u201cDifesa legittima\u201d nella versione originaria, stabiliva che:\u201d Non \u00e8 punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessit\u00e0 di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all&#8217;offesa\u201d.\u2028Orbene, il Legislatore, ridisegna, in parte, il principio della legittima difesa attraverso l&#8217;aggiunta di alcuni commi all&#8217;articolo 52 del codice penale. Il ddl test\u00e8 approvato, prevede infatti che:\u201dAll\u2019articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:<br \/>\nNei casi previsti dall\u2019articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un\u2019arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:<br \/>\na) la propria o altrui incolumit\u00e0;<br \/>\nb) i beni propri o altrui, quando non vi \u00e8 desistenza e vi \u00e8 pericolo d\u2019aggressione.<br \/>\nLa disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all\u2019interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un\u2019attivit\u00e0 commerciale, professionale o imprenditoriale&#8221;.<br \/>\nLa ratio alla base del provvedimento appare evidente: viene infatti stabilito che anche nel caso del reato di violazione di domicilio (art. 614 del c.p.) sussiste il rapporto di proporzione nella reazione a un&#8217;offesa ingiusta.<br \/>\nTale reazione, peraltro, pu\u00f2 avvenire anche mediante l&#8217;uso di un&#8217;arma legittimamente detenuta.<br \/>\nLa novit\u00e0 forse pi\u00f9 rilevante riguarda per\u00f2 la possibilit\u00e0 di difendere a mano armata non soltanto la propria o l\u2019 altrui incolumit\u00e0, ma anche i beni propri o di terzi se il rapinatore non desiste dal suo intento. \u2028Come \u00e8 stato sottolineato, la nuova normativa non assolve automaticamente il cittadino che difenda la propria casa piuttosto che il proprio negozio o studio professionale con l&#8217;uso delle armi, ma stabilisce che se la reazione \u00e8 proporzionata all&#8217;offesa subita, non esistono i presupposti per perseguire penalmente chi abbia ferito o ucciso l&#8217;aggressore.<br \/>\nL\u2019 approvazione del ddl in questione ha riaperto, sia nel mondo politico che nella pubblica opinione, la discussione, peraltro mai sopita, sull\u2019 istituto della legittima difesa e sulla correlata questione della\u00a0 legislazione in tema di porto d\u2019armi.<br \/>\nIl giurista, tuttavia, nella valutazione di un provvedimento legislativo, non pu\u00f2 e non deve farsi condizionare n\u00e9 da partigiane interpretazioni politiche, n\u00e9 da facili e sterili sociologismi\u00a0 nei quali indulgono spesso i mass media.<br \/>\nParafrasando Carl Schmitt, possiamo dire di essere in grado di penetrare la nebbia dei nomi e delle parole con le quali lavora la macchina psicotecnica della suggestione di massa.<br \/>\nLe questioni della legittima difesa, della detenzione e dell\u2019uso legittimo delle armi sono correlate al pi\u00f9 ampio problema della sicurezza personale dei cittadini; da qui alla questione della funzione dello Stato, si converr\u00e0 che il passo \u00e8 breve.<br \/>\nLa domanda allora \u00e8: qual\u2019\u00e8 la funzione dello Stato?<br \/>\nThomas Hobbes,\u00a0 uno dei massimi teorici del concetto di sovranit\u00e0,\u00a0 partendo da una rappresentazione quanto mai realistica dell\u2019essere umano, teso al conseguimento del potere, inteso come autoconservazione, formula l\u2019ipotesi logica dello stato di natura, la cui necessaria\u00a0 ed inevitabile conseguenza non pu\u00f2 che essere la guerra di tutti contro tutti. Nello stato di natura non v\u2019\u00e8 alcuna autorit\u00e0 che abbia il potere di costringere alcuno, al rispetto delle massime di comportamento, espressione della \u201clegge naturale\u201d: cercare la pace, rendersi utili agli altri ecc; tuttavia colui che, per scelta personale, rispettasse tali massime, verrebbe rapidamente sopraffatto dai prepotenti e dai violenti.<br \/>\nOccorre quindi, per Hobbes, che gli uomini si sottomettano ad un potere che sia in grado di costringerli a rispettare le norme. Attraverso\u00a0 un patto, i contraenti rinunciano al diritto illimitato originario, in favore di un altro uomo o di un gruppo di uomini: nasce il \u201cLeviatano\u201d.<br \/>\nLa funzione dello Stato, o meglio, il suo compito primario \u00e8 quindi quello di garantire la sicurezza dei cittadini.<br \/>\nOra, \u00e8 di tutta evidenza che uno stato democratico quale il nostro, non potr\u00e0 mai assicurare in modo assoluto la sicurezza dei suoi cittadini, pena la sua trasformazione in uno stato di polizia.<br \/>\nRebus sic stantibus, il Legislatore, consapevole che le forze di polizia non sono oggettivamente in grado di impedire, sempre e comunque, la commissione di crimini a danno di cittadini inermi, ha inteso, quanto meno, garantire ad ogni individuo la possibilit\u00e0 di difendersi da solo attraverso il ricorso all\u2019uso legittimo delle armi.<br \/>\nTale possibilit\u00e0 veniva infatti sostanzialmente negata, sia attraverso una configurazione eccessivamente limitata del concetto di legittima difesa, sia attraverso una legislazione molto restrittiva in tema di porto d\u2019armi.<br \/>\nIn realt\u00e0, va sottolineato che l&#8217;art. 52 cod. pen., nella sua previgente formulazione non era affatto cos\u00ec drastico nel limitare la configurabilit\u00e0 di una difesa legittima e avrebbe consentito interpretazioni ragionevoli; tuttavia, la Corte di Cassazione (cfr. ex multis, Cass., sez. I, 24 settembre 1997) ha sempre privilegiato una interpretazione assolutamente restrittiva del principio di legittima difesa, spesso perdendo di vista, per eccesso di cavillosit\u00e0, non tanto e non solo la funzione deterrente del principio de quo, ma soprattutto il senso della realt\u00e0.<br \/>\nIn effetti, le ragioni addotte per giustificare una interpretazione restrittiva del principio della difesa legittima, si riducono sostanzialmente ad una: il cittadino armato-si afferma- potrebbe \u201cabusare\u201d del suo diritto a difendersi!<br \/>\nVorrei a questo punto riportare, quanto scritto in relazione a tale questione da Cesare Beccaria: \u201cUna sorgente di errori e d\u2019ingiustizie sono le false idee d\u2019utilit\u00e0 che si formano i legislatori. Falsa idea d\u2019utilit\u00e0 \u00e8 quella che antepone gl\u2019inconvenienti particolari all\u2019inconveniente generale, quella che comanda ai sentimenti in vece di eccitargli, che dice alla logica: servi.<br \/>\nFalsa idea d\u2019utilit\u00e0 \u00e8 quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente o immaginario o di poca conseguenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco perch\u00e9 incendia e l\u2019acqua perch\u00e9 annega, che non ripara ai mali che col distruggere.<br \/>\nLe leggi che proibiscono di portar le armi sono leggi di tal natura; esse non disarmano che i non inclinati\u00a0 n\u00e9 determinati ai delitti, mentre coloro che hanno il coraggio di poter violare le leggi pi\u00f9 sacre della umanit\u00e0 e le pi\u00f9 importanti del codice, come rispetteranno le minori e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravvenzioni, e l\u2019esecuzione esatta delle quali toglie la libert\u00e0 personale, carissima all\u2019uomo, carissima all\u2019illuminato legislatore, e sottopone gl\u2019innocenti a tutte le vessazioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando quella degli assalitori, non scemano gli omicidii, ma gli accrescono, perch\u00e9 \u00e8 maggiore la confidenza nell\u2019assalire i disarmati che gli armati. Queste si chiaman leggi non prevenitrici ma paurose dei delitti, che nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degl\u2019inconvenienti ed avantaggi di un decreto universale\u201d.<br \/>\nQueste riflessioni\u00a0 potranno essere condivise o meno; ma non si potr\u00e0 negare che sono di una logica, come dire, \u2026disarmante.<\/p>\n<p>Avv. Alfonso Emiliano Buonaiuto<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La norma sull&#8217;autotutela licenziata il 24 gennaio dalla Camera in via definitiva, va ad ampliare i diritti del cittadino nel momento in cui si trova vittima di una rapina; sia che essa avvenga nel suo privato domicilio, sia che l&#8217;aggressione si verifichi nel proprio luogo di lavoro. 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