{"id":21,"date":"2015-07-02T11:25:08","date_gmt":"2015-07-02T09:25:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/ita\/?p=21"},"modified":"2019-01-21T18:33:44","modified_gmt":"2019-01-21T17:33:44","slug":"streghe-e-inquisizione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/streghe-e-inquisizione\/","title":{"rendered":"Streghe e inquisizione"},"content":{"rendered":"<p>Il documento giuridico pi\u00f9 antico a noi pervenuto sulle pratiche diaboliche e stregonesche si trova nei \u201cLibri de Synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis\u201d.<br \/>\nL&#8217;autore, Reginone di Pr\u00fcm (\u2020 915) , indica le regole fondamentali alle quali i vescovi dovevano attenersi nei riguardi delle credenze popolari su diavoli e streghe. Il brano in questione verr\u00e0 poi nell&#8217;XI secolo riportato nei \u201cDecreta\u201d di Burcardo di Worms e, con il titolo di \u201cCanon Episcopi\u201d, lo si ritrova nel 1147 nel \u201cDecretum Gratiani\u201d.<br \/>\nAll&#8217;incirca nel 1270 viene pubblicato la \u201cSumma de officio inquisitionis\u201d contenente un formulario di interrogatorio per idolatri e praticanti di stregoneria e, alcuni anni dopo, il frate domenicano Bernardo Guidone (ca. 1261-1331), dar\u00e0 alle stampe un vero e proprio manuale per inquisitori noto come\u00a0 \u201cPractica Inquisitionis haereticae pravitatis\u201d.<br \/>\nL&#8217;autorit\u00e0 ecclesiastica, pur negando la realt\u00e0 della stregoneria, sempre pi\u00f9 sollecitata dai Tribunali ecclesiastici, dai principi, dal clero e dallo stesso popolo, a partire dal XIV secolo prese ad emanare bolle, costituzioni e lettere apostoliche\u00a0 limitandosi per\u00f2 solo a denunciare la gravit\u00e0 dei delitti e a fornire indicazioni sulla misura e sulla qualit\u00e0 delle pene.<br \/>\nIntorno alla met\u00e0 del XV secolo la posizione della Chiesa cominci\u00f2 a cambiare e nel 1484 una Bolla papale di Innocenzo VIII capovolse la posizione precedente e riconobbe ufficialmente la stregoneria come entit\u00e0 reale. Nella Bolla \u201cSummis desiderantibus affectibus\u201d il Papa investe due monaci domenicani della funzione di inquisitori nelle regioni settentrionali della Germania, e, in particolare, nelle diocesi di Magonza, Brema, Colonia, Treviri e Salisburgo:\u201dE anche se i nostri diletti figli, Heinrich Kramer e Johann Sprenger [&#8230;] sono stati delegati come inquisitori con lettera apostolica [&#8230;] decretiamo che ai suddetti inquisitori venga data potest\u00e0 di giusta riprensione, incarcerazione e punizione di chiunque, senza permesso e senza limitazioni\u201d.<br \/>\nIntorno al 1486, due anni dopo, Heinrich Kramer e Johann Sprenger pubblicano un libro che diverr\u00e0 il codice e la summa della demonologia e che ancora oggi, a distanza di secoli, provoca nel lettore inquietudine e orrore: Il suo titolo era Malleus Maleficarum.<br \/>\nLasciamo agli psicologi l&#8217;analisi delle evidenti pulsioni sessuofobiche e misogine sottese al testo e soffermiamoci invece sulle tecniche investigative\u00a0 e di giudizio che gli inquisitori erano chiamati ad utilizzare.<br \/>\nIn primo luogo, nelle inchieste e negli interrogatori, il principio posto a base della valutazione delle prove era che qualunque fatto su cui giurassero due o tre testimoni andava accettato come vero.<br \/>\nLa paura della tortura veniva provocata e alimentata fino a che non si trasformava in uno stato di panico tale da rendere quasi inutile la necessit\u00e0 della tortura stessa. Se l&#8217;accusato non confessava subito, gli veniva detto che sarebbe seguito un interrogatorio sotto tortura, per\u00f2 solo dopo un certo\u00a0 lasso di tempo, rinviando continuamente il giorno dell&#8217;interrogatorio, e usando spesso la persuasione verbale.<br \/>\nL&#8217;inquisitore sovente utilizzava la tecnica, oggi ben nota attraverso la narrativa e la cinematografia nordamericana, del poliziotto \u201cbuono\u201d e di quello \u201ccattivo\u201d: \u201c[&#8230;] che ordini agli incaricati di legarla con corde a una macchina di tortura; e che essi obbediscano prontamente ma non con gioia, anzi mostrando di essere turbati dal loro compito. Che venga poi liberata di nuovo, portata da un&#8217;altra parte, e che si provi ancora a persuaderla; e nel persuaderla, le si dica che pu\u00f2 evitare la pena di morte\u201d.<br \/>\nQualunque concessione alla presunta strega era subordinata alla denuncia da parte di quest&#8217;ultima di altre infelici. Del resto, chiariscono gli autori del Malleus, la promessa di avere salva la vita non doveva essere davvero mantenuta:\u201dil giudice pu\u00f2 promettere, senza rischi, la vita all&#8217;accusata, ma in modo tale da liberarsi dell&#8217;incombenza di pronunciare la sentenza di morte, deputandola a un altro giudice al posto suo\u201d.<br \/>\nI suicidi e i tentati suicidi si verificavano con frequenza. Nel\u00a0 Malleus si legge di streghe che:&#8221;dopo avere confessato i loro crimini sotto tortura, [hanno cercato] di impiccarsi&#8221;, oppure che &#8220;approfittando della disattenzione delle guardie, si sono impiccate con i lacci delle scarpe o con gli abiti&#8221;. Tale comportamento tuttavia veniva interpretato come un&#8217;ispirazione del diavolo, e perci\u00f2 come un&#8217;ulteriore prova di colpevolezza.<br \/>\nIl procedimento penale descritto dal Malleus \u00e8 il pi\u00f9 noto e famigerato esempio del rito inquisitorio canonico medievale, introdotto dalla Chiesa\u00a0 nel 1198.<br \/>\nNel processo inquisitorio il giudice inquisitore ovvero investigatore decideva autoritariamente le indagini da seguire, i testimoni da sentire e le prove di cui avvalersi. Si ricorreva largamente alla delazione, al\u00a0 sospetto, al carcere preventivo, all\u2019interrogatorio con la tortura ed era\u00a0 l\u2019accusato che doveva dimostrare la sua innocenza. Un difensore poteva assumere la difesa solo se autorizzato dal tribunale ma, se svolgeva troppo bene il suo incarico, rischiava di essere accusato di favoreggiamento.<br \/>\nSi trattava, dal punto di vista della tecnica giudiziaria, di una evidente involuzione.<br \/>\nNel Codice di Giustiniano, infatti, il processo penale era accusatorio: il giudice era neutrale tra le parti, assistite dagli avvocati, si sentivano testimoni ed il processo era pubblico, simile al processo civile; nei sistemi accusatori moderni, l\u2019accusa \u00e8 portata avanti, per conto dello Stato, dal pubblico ministero. Questo sistema\u00a0 fornisce maggiori garanzie all\u2019imputato, perch\u00e9 accusatore e accusato sono sullo stesso piano, l\u2019accusatore deve provare l\u2019accusa e l\u2019accusato pu\u00f2 difendersi, il contraddittorio tra le parti \u00e8 basato su prove, nessuno pu\u00f2 essere punito per il suo pensiero o in base a sospetto.<br \/>\nI sistemi accusatori moderni in alcuni paesi hanno conservato parte del processo inquisitorio, con la figura del giudice istruttore che, con la polizia giudiziaria, raccoglie le prove, proscioglie o rinvia a giudizio.<br \/>\nIn Italia questa figura \u00e8 stata soppressa solo il 24 ottobre 1989, sostituito dal giudice delle indagini preliminari, che non raccoglie pi\u00f9 le prove, non investiga ed ha solo funzione di garanzia.<br \/>\nSembra, per\u00f2, che alcuni giudici subiscano un po&#8217; troppo il fascino del passato.<br \/>\nConsideriamo alcune evidenti analogie.<br \/>\nSe cinque secoli fa, i magistrati accusavano il sospettato in base al principio fondamentale secondo cui \u201cil reo deve accusarsi da solo e se non lo fa volontariamente qualsiasi mezzo \u00e8 lecito\u201d, oggi si tende a dedurre la colpevolezza del sospettato, persino dalla mancata confessione del reato.<br \/>\nSe una volta, l&#8217;accusato veniva gettato in acqua con un sasso legato al collo, poi, se affogava, era segno di colpevolezza e di peccato, se galleggiava, era indemoniato e dunque messo al rogo; oggi, nel nostro democratico sistema, pu\u00f2 accadere che dopo aver contestato all&#8217;accusato un primo reato, se ne contesti un secondo o anche un terzo cos\u00ec da rafforzare la poca fondatezza del primo.<br \/>\nIeri era ritenuto \u201cpeccatore\u201d non solo chi era sospettato di stregoneria o eresia e non confessava di esserlo, ma anche coloro i quali, sapendolo, non lo avevano denunciato. Oggi il colpevole \u00e8 tale perch\u00e8 \u201cnon poteva non sapere\u201d.<br \/>\nNelle inchieste e negli interrogatori qualunque fatto su cui giurassero due o tre testimoni veniva accettato come provato. Nell&#8217; anno del Signore 2011, in Italia, se due testimoni &#8211; rectius, pentiti &#8211;\u00a0 accusano la stessa persona, si attribusce loro fede prescindendo spesso dal cercare riscontri alle loro dichiarazioni.<br \/>\nIl pubblico ministero che crede ciecamente al suo teorema, il giudice delle indagini preliminari che avalla acriticamente le tesi dell&#8217;accusa o il presidente del collegio giudicante che schernisce platealmente le argomentazioni dei difensori sono sintomi della difficolt\u00e0 culturale ad accettare, se non semplicemente pro forma, i principi del giusto processo. Ci\u00f2 appare ancor pi\u00f9 vero considerando che si \u00e8 dovuto procedere ad una modifica della Costituzione per porre un freno ai\u00a0 rigurgiti da caccia alle streghe che si erano manifestati tra alcune frange della magistratura italiana.<br \/>\nVien da chiedersi se anche gli inquisitori del passato, chiamati a rendere conto del loro discutibile operato, si sarebbero autoassolti invocando, al pari di alcuni loro epigoni, autonomia e indipendenza.<br \/>\nMa si sa, la sfrontatezza \u00e8 propria della giovent\u00f9.<br \/>\nSi tratta del Bernardo Guy che Umberto Eco pone a capo degli inquisitori nel romanzo \u201cIl nome della rosa\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il documento giuridico pi\u00f9 antico a noi pervenuto sulle pratiche diaboliche e stregonesche si trova nei \u201cLibri de Synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis\u201d. 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