{"id":12,"date":"2015-07-02T11:21:25","date_gmt":"2015-07-02T09:21:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/ita\/?p=12"},"modified":"2015-07-07T18:02:26","modified_gmt":"2015-07-07T16:02:26","slug":"il-concetto-di-diritto-nell-islam-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/il-concetto-di-diritto-nell-islam-2\/","title":{"rendered":"Iura e Sacra"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019utilizzazione, nell\u2019ambito del comune lessico giudiziario, di termini quali \u201crito\u201d o \u201cformula\u201d rivela la persistenza, sia pure a livello meramente etimologico, della ancestrale relazione tra il mondo del diritto e il mondo del sacro, nella sua duplice epifania del religioso e del magico.<br \/>\nLa religione e la magia, infatti, hanno potuto e possono ancora oggi interagire col mondo del diritto, determinando una serie di interferenze normative molto interessanti e suggestive, che ci aiutano non da ultimo a conoscere meglio il funzionamento del diritto stesso.<br \/>\nLe tracce di questa stretta interrelazione possono essere individuate, in primis, attraverso l\u2019analisi del diritto romano arcaico, sia pubblico che privato.<br \/>\nAlle origini della storia di Roma, la reazione agli illeciti che si verificavano nella civitas quiritaria era lasciata all\u2019iniziativa degli offesi secondo i dettami degli antichi mores maiorum: i gesti criminosi erano considerati atti di prepotenza e malintenzione nei confronti di altri privati e, in quanto tali, venivano repressi con la vendetta, talora temperata dalla regola del taglione o dalla consuetudine del riscatto.<br \/>\nIn seguito alla formazione di una comunit\u00e0 cittadina che and\u00f2 progressivamente a sovrapporsi ai gruppi familiari e gentilizi, sorse l\u2019esigenza da parte del potere centrale di intervenire per disciplinare la repressione criminale secondo l\u2019interesse comune. Lo stato romano, impersonificato dal suo rex, inizialmente ritenne necessario intervenire soltanto quando i fatti criminosi configuravano un\u2019infrazione alla pax deorum: la relazione di pace e amicizia tra la civitas e i suoi dei era infatti considerata una condizione indispensabile per la sopravvivenza del popolo romano ed era pertanto compito del sovrano, capo militare ma anche sommo sacerdote della comunit\u00e0, garantirne perennemente la sussistenza. Le sanzioni di natura religiosa, disposte dal sovrano nei confronti di chi, con il suo comportamento esponeva l\u2019intera comunit\u00e0 alla collera degli dei, costituiscono le prime forme di repressione criminale statale. Ampie tracce di questo primitivo sistema punitivo fondato sull\u2019espiazione sacrale sono contenute nelle leges regiae, statuizioni unilaterali del re fondate sulla sua auctoritas. Se il contenuto essenzialmente religioso della maggior parte delle disposizioni pervenuteci non deve farci dubitare del loro valore normativo (trattandosi di precetti emanati da un rex che cumulava nella sua persona la duplice funzione di capo religioso e militare), \u00e8 altrettanto indubitabile che le prescrizioni de quibus perseguivano solo secondariamente e indirettamente l\u2019interesse laico, essendo sostanzialmente finalizzate al ripristino dell\u2019equilibrio tra la civitas e il divino: il movente dell\u2019intervento statale non era tanto la punizione di un crimine, quanto l\u2019esigenza in funzione apotropaica di purificare la citt\u00e0 da una contaminazione che avrebbe potuto attirare su di s\u00e9 la collera degli dei.<br \/>\nAnalogamente, in ambito privato, le procedure rappresentate dalla legis actio sacramento evidenziano l\u2019influsso del fattore religioso nell\u2019instaurazione del processo. In quest\u2019azione la necessit\u00e0 del giudizio da parte degli organi della comunit\u00e0 \u00e8 indotta dalla circostanza che entrambe le parti asseverano, mediante giuramento, di essere dalla parte della ragione: la duplicit\u00e0 dei giuramenti comporta che uno di essi sia falso, e la civitas deve quindi intervenire per stabilire quale delle parti, commettendo spergiuro, abbia violato la pax deorum e quindi debba espiare l\u2019illecito religioso perpetrato.<br \/>\nRecentemente, \u00e8 stato suggerito un ruolo determinante dei pontifices, anche in relazione all&#8217;elaborazione del concetto di persona (cfr. E. Montanari, Phersu e persona, &#8220;SMSR&#8221; 63, 1997, pp. 5-22; E. Montanari, Rappresentazioni simboliche della nobilitas in et\u00e0 repubblicana, &#8220;SMSR&#8221; 64, 1998).<br \/>\nMontanari prende le mosse dai problemi insiti nell&#8217;opinione prevalente secondo cui\u00a0 il termine persona avrebbe avuto in origine il significato di \u201cmaschera teatrale\u201d e quindi di \u201cpersonaggio\u201d e \u201cparte\u201d; di qui sarebbe trapassato in ambito giuridico. Questa posizione obbliga a collocare l&#8217;insorgenza dell&#8217;uso di persona in ambito giuridico in epoca non anteriore alla fine del IV secolo a.C., essendo a tale data ascrivibile\u00a0 l&#8217;introduzione in Roma della pi\u00f9 antica maschera teatrale, l\u2019atellanica. Ora l\u2019esame interno di alcuni aspetti della legis actio sacramento in personam rivelerebbero al contrario caratteri di marcata arcaicit\u00e0 in contrasto con questa datazione relativamente bassa. Da una simile aporia non si esce se non ipotizzando una linea di derivazione alternativa a quella cos\u00ec prospettata. L\u2019alternativa pu\u00f2 rinvenirsi, a parere di Montanari, nel phersu, enigmatica figura rappresentata in pitture parietali e vascolari etrusche e documentata a partire dall&#8217;ultimo quarto del VI secolo a.C.. L&#8217;esame del dossier del phersu rivelerebbe il carattere di operatore del sacro della figura in questione, dotata di una certa versatilit\u00e0 (tanto da comparire in contesti \u201cfestivi\u201d\u00a0 agonistico-liturgici, nonch\u00e9 funerari), ma\u00a0 identificabile sulla base della presenza della maschera, unico elemento fisso (dal momento che neanche l\u2019abbigliamento lo \u00e8). Appare quindi per lo meno plausibile che i Romani, proprio nell\u2019et\u00e0 che coincide con il periodo di massima influenza etrusca abbiano assimilato e rielaborato un termine specifico phersu-na \u201cattrezzo del phersu\u201d, essendo in questo caso l&#8217;ampliamento -na da intendersi come suffisso di appartenenza.\u00a0 Procedendo su questa linea di ricerca, si pu\u00f2 tentare anche di ricostruire i tempi e i modi di questa acquisizione. \u201cSe si ammette, ad esempio, che un uso tra i pi\u00f9 antichi sia legato al diritto processuale civile, \u00e8 ben difficile che la procedura della legis actio sacramento in personam si possa considerare introdotta solo dopo il teatro, ossia almeno nel tardo IV secolo a.C..\u201d. La risalenza della procedura appare sufficientemente accreditata anche dal suo carattere di actio generalis al pari della legis actio sacramento in rem, della quale dovrebbe essere coeva. La data pi\u00f9 ammissibile, per l\u2019una e per l\u2019altra, non dovrebbe, secondo Montanari, scendere al di sotto della seconda met\u00e0 del V secolo a.C.. Persona entrerebbe in contesti giuridici a designare \u201cil ruolo religioso-giuridico degli uomini\u201d ed in particolare, in origine, del pater familias, il quale esercitava una potestas non illimitata, ma soggetta a regole. Indissolubilmente legata ad homo, persona non coinciderebbe con questo livello biologico dell&#8217;individuo (pur non potendosi attribuire ad altri che a figure umane), ma sarebbe piuttosto espressione di una natura seconda determinata da relazioni. A promuovere questa definizione\u00a0 e questa astrazione, in un contesto culturale-linguistico, come quello Romano, cos\u00ec alieno dall\u2019uso di metafore, sarebbero stati, in ipotesi, i pontifices, che potrebbero aver operato in questo caso una ri-nazionalizzazione di un elemento culturale penetrato in Roma con la dinastia etrusca. Tale ipotesi consentirebbe di inserire in un quadro cronologico pi\u00f9 persuasivo l\u2019arcaica procedura della legis actio sacramento in personam, stabilendo una coincidenza temporale tra attestazioni iconografiche\u00a0 del phersu ed insorgenza del concetto giuridico di persona.<br \/>\nUn ulteriore esempio illustrer\u00e0, invece, gli snodi che possono crearsi fra diritto canonico, religione e magia. Parliamo qui della secolare pratica ancor oggi presente nella Chiesa cattolica, anche se con minore frequenza che nel passato, ovvero l\u2019esorcismo. Esso rappresenta attualmente un insieme di pratiche messe in opera da presbiteri appositamente autorizzati secondo le regole del diritto canonico, con cui si usa scacciare i demoni dalla persone ritenute da questi possedute. Fu praticato gi\u00e0 nell\u2019antichit\u00e0 da stregoni e taumaturghi e nella religione cristiana trae le proprie origini dalla missione di Ges\u00f9 Cristo che nel potere di esorcizzare vide uno dei segni della propria missione divina (Mt 12, 28). Nello stesso sacramento del battesimo \u00e8 prevista ancor\u2019oggi la pronunzia di uno o pi\u00f9 esorcismi sul battezzando (esorcismo semplice), a testimonianza della liberazione dal peccato e dal suo istigatore, Satana. L\u2019esorcismo solenne invece, chiamato \u201cgrande esorcismo\u201d, pu\u00f2 essere praticato solo da un presbitero con il permesso del vescovo. Come prescrive il Catechismo della Chiesa cattolica \u201cbisogna procedere con prudenza, osservando rigorosamente le norme stabilite dalla Chiesa. L&#8217;esorcismo mira a scacciare i demoni o a liberare dall&#8217;influenza demoniaca, e ci\u00f2 mediante l\u2019autorit\u00e0 spirituale che Ges\u00f9 ha affidato alla sua Chiesa. Molto diverso \u00e8 il caso di malattie, soprattutto psichiche, la cui cura rientra nel campo della scienza medica. \u00c8 importante, quindi, accertarsi, prima di celebrare l&#8217;esorcismo, che si tratti di una presenza del Maligno e non di una malattia\u201d. In questo breve passo dottrinale vengono posti tutti gli elementi normativi del problema: da un lato si sottolinea il fondamento giuridico di questo sacramentale, che assume i connotati di un istituto del diritto canonico, affidato secondo una precisa gerarchia a determinate persone provviste della necessaria preparazione. Il richiamo all&#8217;autorit\u00e0 spirituale di Ges\u00f9 costituisce il fondamento teologico della pratica. Questo viene del resto ribadito in un precedente passaggio con richiamo a numerosi passi evangelici (Mc 1, 25 s.; 3, 15; 6, 7.13; 16, 17). Il discrimine posto nei confronti delle patologie mediche chiama in causa un&#8217;altra disciplina, in questo caso scientifica, con le sue regole e le sue pratiche, fissando delle competenze terapeutiche ben delimitate. La prudenza con cui vengono definiti questi confini richiama la necessit\u00e0 di procedere con rigore e discrezione enunciata all&#8217;inizio della citazione, marcando a questo modo implicitamente il discrimine nei confronti di credenze popolari diffuse, sospette di paganesimo, cui la Chiesa cattolica guarda tradizionalmente, perlomeno dal Concilio di Trento in poi, in maniera decisamente scettica. Strettamente annesso a questo fenomeno vi \u00e8 poi il campo della magia, anch&#8217;esso definibile in termini normativi. Secondo alcuni studiosi (cfr. G. Luck, Arcana mundi, vol. I, Magia, miracoli, demonologia, Milano 1997) l&#8217;atteggiamento della Chiesa Cattolica rivela una generale tendenza \u201ca concentrare e a istituzionalizzare i poteri magici all&#8217;interno di un mondo religioso pi\u00f9 ampio\u201d.<br \/>\nConcludiamo questo breve excursus sulle interrelazioni esistenti tra iura e sacra con un esempio relativo alle pratiche giudiziarie anglosassoni, anch\u2019esse influenzate da usanze e tradizioni di evidente origine numinosa.<br \/>\nNel mondo greco-romano vi era una stretta associazione tra Giove ed il suo omonimo pianeta con il principio della giustizia e della legge.<br \/>\nTacito (55-120 d.C.) nel suo Germania, evidenzi\u00f2 come Ercole, Mercurio e Marte fossero i corrispondenti latini di tre importanti d\u00e8i germanici, ovvero: Thor, Wodan e Tiu, che hanno dato origine ai nomi inglesi di marted\u00ec (Thursday), mercoled\u00ec (Wednesday) e gioved\u00ec (Tuesday).<br \/>\nNel successivo periodo germanico-romano, tuttavia, Thor, inizialmente identificato con Ercole, fu collegato piuttosto a Giove. Il Giorno di Giove nel mondo latino (in italiano, gioved\u00ec, in francese, jeudi) divenne il Giorno di Thor (Thursday) nel mondo germanico. Di conseguenza, il famoso martello di Thor, Mjollnir, fu identificato con il fulmine di Giove e legato alle funzioni di giudice svolte dal dio.<br \/>\nLe assemblee scandinave, infatti, venivano di solito aperte il gioved\u00ec, il Giorno di Thor e il\u00a0 noto martelletto usato ancor oggi dai giudici inglesi e statunitensi \u00e8 ancora il martello di Thor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019utilizzazione, nell\u2019ambito del comune lessico giudiziario, di termini quali \u201crito\u201d o \u201cformula\u201d rivela la persistenza, sia pure a livello meramente etimologico, della ancestrale relazione tra il mondo del diritto e il mondo del sacro, nella sua duplice epifania del religioso e del magico. 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