{"id":10,"date":"2015-07-02T11:20:44","date_gmt":"2015-07-02T09:20:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/ita\/?p=10"},"modified":"2015-07-07T18:02:30","modified_gmt":"2015-07-07T16:02:30","slug":"il-concetto-di-diritto-nell-islam","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoalfonsoemilianobuonaiuto.it\/it\/il-concetto-di-diritto-nell-islam\/","title":{"rendered":"Il concetto di  diritto nell\u2019 Islam"},"content":{"rendered":"<p>Il diritto divino \u00e8 un complesso di norme promananti da un\u2019 autorit\u00e0 alla quale si attribuisce carattere soprannaturale. Tale autorit\u00e0 impone la propria volont\u00e0 ai credenti attraverso la minaccia di una sanzione ultraterrena; nei casi di norme non specificamente sanzionate, la loro efficacia giuridica viene comunque garantita dall\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019 ordinamento giuridico di cui fanno parte, visto nel suo aspetto complessivo.<br \/>\nE\u2019 peraltro pratica comune che ai trasgressori di precetti religiosi vengano comminate sanzioni terrene, \u201cindipendentemente\u201d dalla \u201csuccessiva ed eventuale\u201d irrogazione di quelle ultraterrene.<br \/>\nLe tre grandi religioni monoteiste, l\u2019 ebraismo, il cristianesimo e l\u2019Islam hanno tutte prodotto, nel corso dei secoli, un proprio diritto e fra i credenti di tutte e tre le fedi religiose, non mancano coloro i quali vorrebbero subordinare il diritto di produzione statuale ai principi propri delle rispettive religioni.<br \/>\nTuttavia, mentre in Israele , le pressioni politiche dei gruppi religiosi pi\u00f9 oltranzisti non hanno mai costituito un serio pericolo per la laicit\u00e0 dello Stato, e negli stati a maggioranza cristiana, dopo aspre lotte, il principio di laicit\u00e0 \u00e8 pacificamente accettato da oltre due secoli, in alcuni paesi a maggioranza mussulmana la shari\u2019a viene imposta ancora come legge dello stato e anche nei paesi islamici con ordinamenti giuridici mutuati dai modelli \u201ceuropei\u201d, vi sono forti movimenti politico-religiosi che puntano, anche attraverso l\u2019uso della violenza, alla reintroduzione della legge islamica.<br \/>\nLa\u00a0 shari\u2019a \u00e8 il complesso delle norme desumibili, in primo luogo, dalla diretta rivelazione divina contenuta nel Corano, in secondo luogo, dalle parole e dagli atti attribuiti al profeta Maometto, nonch\u00e9, infine, dalla successiva opera di interpretazione compiuta dalle scuole ortodosse hanafita, malechita, shafita e hanbalita, in un periodo di tempo che va dal 632 d.c., anno della\u00a0 morte del Profeta, al 977 d.c., anno in cui fu deciso convenzionalmente di cessare l\u2019opera di ricerca, cosiddetta idjtihad.<br \/>\nPremesso che tale decisione non \u00e8 accettata dagli sciiti e da altre correnti religiose mussulmane non ortodosse, va detto altres\u00ec che l\u2019Islam non esclude interpretazioni diverse della volonta di Hallha, fermo restando la fede assoluta nella unicit\u00e0 della divinit\u00e0 e nella validit\u00e0 delle parole di Maometto.<br \/>\nLa attivit\u00e0 di studio e di interpretazione della Legge Islamica \u00e8 chiamata fikh\u00a0 e viene effettuata dallo alim (pl. Ulema ); questi non \u00e8 un giurista in senso occidentale, atteso che negli stati islamici non esistono facolt\u00e0 di giurisprudenza analoghe alle nostre.<br \/>\nLa\u00a0 shari\u2019a, come accennato in precedenza, si origina da quattro fonti diverse: il Corano, letteralmente \u201crecitare ad alta voce\u201d, diviso in 114 sure. Come fonte giuridica il Corano ha ben poca rilevanza; infatti dei 6237 versetti che lo compongono, solo il 10 per cento si riferisce a temi giuridici.<br \/>\nLa Sunna, il complesso di regole \u2013 c.d. hadit \u2013 che gli interpreti hanno inferito dalle parole di Maometto, dalle sue azioni e dalla sua approvazione ad azioni compiute in sua presenza o delle quali egli era a conoscenza.<br \/>\nL\u2019 idjma\u2019, intesa come il consenso dei giurisperiti pi\u00f9 autorevoli, a condizione che il loro numero sia elevato ed il loro parere chiaramente formulato<br \/>\nInfine, il qiyas , norme dedotte attraverso un processo analogico operato sulle tre fonti precedenti. Si tratta dell\u2019unica fonte specificamente giuridica, il cui utilizzo, peraltro, fu oggetto di forti contrasti in quanto si riteneva empio ricorrere all\u2019analogia per colmare una lacuna divina.<br \/>\nA differenza della religione cristiana che riconosce la distinzione tra sfera laica e sfera religiosa (cfr. Matteo, 22, 17:\u00a0 \u201cDate a Cesare quel ch\u2019\u00e8 di Cesare e a Dio quel ch\u2019\u00e8 di Dio), nella religione islamica l\u2019immedesimazione fra religione e diritto \u00e8 assoluta. Atteso che il diritto mussulmano \u00e8 formato in prevalenza da norme di diritto privato e di diritto penale, appare evidente l\u2019 estrema difficolt\u00e0 di applicare un diritto la cui ultima elaborazione risale a pi\u00f9 di dieci secoli fa, ad una realt\u00e0 sociale, economica e politica radicalmente nuova ed in via di continua evoluzione.<br \/>\nQuesto spiega i tentativi di modernizzazione dell\u2019ordinamento giuridico islamico, pi\u00f9 volte compiuti nel corso degli anni ad opera delle elit\u00e8s pi\u00f9 illuminate. Tuttavia tali tentativi solo raramente hanno portato ad una completa laicizzazione del sistema, come in Turchia; il pi\u00f9 delle volte si \u00e8 addivenuti ad un compromesso basato sulla coesistenza di due diritti diversi.<br \/>\nAbbiamo\u00a0 cos\u00ec stati islamici che hanno ormai adottato da tempo costituzioni, codici e leggi \u201coccidentali\u201d, quali, oltre la Repubblica Turca, l\u2019Egitto o la Tunisia, ed altri invece che continuano ad avere un ordinamento giuridico con fortissime venature religiose, come l\u2019Iran o l\u2019Arabia Saudita.<br \/>\nIl diritto islamico risente moltissimo dello spirito e delle cultura araba. Una lingua che non riproduce per iscritto le vocali apre la strada a complesse dispute filologiche e rende difficoltosa la sistematizzazione delle nozioni. Mentre per il nostro diritto vige la logica binaria del lecito e dell\u2019illecito, per quello islamico l\u2019atto giuridico pu\u00f2 essere obbligatorio, raccomandato, permesso, riprovato e vietato.<br \/>\nOriginatosi come predicazione prima rivolta al commerciante cittadino e poi al beduino guerriero; subordinato a precetti religiosi e, al pari di questi, immutabile; diffusosi in breve tempo su un territorio immenso che andava dall\u2019Indonesia alla Spagna e dai Balcani al nord della Nigeria, il diritto islamico reca in s\u00e9 una frattura insanabile: il suo adeguamento a tempi e societ\u00e0 nuove \u00e8 incompatibile con la sua stessa intangibilit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il diritto divino \u00e8 un complesso di norme promananti da un\u2019 autorit\u00e0 alla quale si attribuisce carattere soprannaturale. 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